Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27301 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27301 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso per procura speciale in atti, dall’AVV_NOTAIO del foro di Viterbo
– ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore
-Intimata -RISCOSSIONE (già RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE), in persona del Presidente pro tempore
-Intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Perugia n. 155/3/2017, depositata il 15.5.2017, non notificata;
udita la relazione svolta all’adunanza camerale del 24.9.2025 dal
ESTRATTO DI RUOLO CARTELLE DI PAGAMENTO IVA e IRPEF –
consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.COGNOME NOME impugnava tre cartelle di pagamento, indicate negli estratti di ruolo richiesti in data 25 luglio 2014 a RAGIONE_SOCIALE, rilasciate in data 15.4.2015 in copia non conforme agli originali, deducendo che le predette copie erano false ed eccependo pertanto: inesistenza RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento originali; inesistenza della notifica in quanto effettuata a mezzo del servizio postale; prescrizione dei crediti; omessa notifica dell’avviso di accertamento; difetto di motivazione; nullità degli avvisi di accertamento in quanto sottoscritti da soggetti privi della qualifica dirigenziale; decadenza dal potere impositivo.
La C.T.P. di Perugia, nella resistenza dell’ente impositore, rigettava il ricorso, ritenendo, alla luce della documentazione prodotta dall’RAGIONE_SOCIALE, che tutte e tre le cartelle di pagamento erano state notificate a mezzo raccomandata, di cui due ricevute personalmente dal contribuente ed una da familiare convivente. Inoltre, il ricorrente, dopo che le cartelle erano divenute definitive e dunque non più contestabili, aveva iniziato a pagare a seguito di procedura di rateizzazione, sospendendo poi immotivatamente i pagamenti.
3.La C.T.R. dell’Umbria, adita dal soccombente, respingeva il gravame, confermando quanto già deciso dai primi giudici ed osservando in aggiunta che una cartella era stata impugnata davanti alla C.T.P. di Perugia con ricorso iscritto al n. 169/2007, ciò evidenziando la malafede del ricorrente; inoltre, per tutte e tre le cartelle il contribuente aveva presentato istanza di rateizzazione e provveduto a parziali pagamenti, con ciò dimostrando non solo di essere a conoscenza della pretesa erariale nel suo dettaglio, ma anche di avervi prestato acquiescenza. Di conseguenza, il ricorso era inammissibile in quanto tardivo ed era precluso l’esame dei
motivi di ricorso, che avrebbero dovuto essere dedotti in sede di tempestiva impugnazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento. La produzione di copie non conformi RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento e RAGIONE_SOCIALE relative relate, benchè irrilevante ai fini della decisione, giustificava la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Avverso la precitata sentenza ha proposto ricorso per cassazione Fatichenti NOMENOME NOME a quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, subentrata ex lege all’RAGIONE_SOCIALE, è rimasta intimata.
E’ stata fissata l’adunanza camerale del 24.9.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, rubricato « violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2712 c.c, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per inidoneità dei documenti prodotti in copia, disconosciuti e contestati ad assolvere l’onere probatorio gravante sulle controparti », la parte ricorrente assume che il giudice del gravame avrebbe utilizzato per la decisione copie di documenti che erano state contestate e disconosciute anche ai sensi dell’art. 2721 c.c. senza che fossero stati esibiti gli originali e senza che i giudici di primo e secondo grado ne avessero ordinato l’esibizione.
Con il secondo motivo, rubricato « violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti consistente nel fatto che gli atti prodotti in giudizio erano falsi», Il ricorrente assume che i tre atti impugnati , prodotti in copia, oltre ad essere incompleti, mancando tutti di una pagina, erano falsi, in quanto elaborati nel 2012 e nel 2013, poiché, pur essendo riferiti agli anni 2006, 2007 e 2008 contenevano l’avvertimento che ‘ in caso di pagamento in ritardo il compenso, pari al 9% per i ruoli
emessi fino al 31 dicembre 2012 e dell’8% per i ruoli emessi dal primo gennaio 2013 è posto interamente a carico del destinatario della cartella ». Se la Commissione regionale avesse considerato tali fatti non avrebbe potuto emettere la sentenza impugnata.
Con il terzo mezzo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c ., deduce che il giudice del gravame aveva basato la decisione su fatti non dedotti dall’appellante e che non erano il necessario antecedente logico e giuridico dei motivi di impugnazione. Tali fatti erano la non tempestività dell’impugnazione ed un precedente ricorso in relazione ad una RAGIONE_SOCIALE cartelle impugnate. Il giudice di primo grado non aveva preso in considerazione tali circostanze e conseguentemente l’appellante non li aveva dedotti come motivo di appello. Nonostante ciò, la commissione tributaria regionale li poneva a fondamento della propria decisione, in violazione dell’articolo 112 c.p.c.
Con il quarto motivo, rubricato « violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 del codice civile e 26 primo comma, seconda parte, del dpr n. 602/1973 in relazione all’articolo 360 comma 1, numero 3 c.p.c ., il ricorrente assume che la prova della notifica della cartella esattoriale è data dall’avviso di ricevimento e non ammette equipollenti. Il giudice aveva illegittimamente ricavato la prova della notifica RAGIONE_SOCIALE tre cartelle di pagamento dalla documentazione in copia disconosciuta e contestata, da un precedente ricorso, prodotto in copia contestata e disconosciuta, nonché da un’istanza di rateizzazione. Si tratterebbe di documenti inutilizzabili ai fini della decisione, poiché la prova della notifica della cartella di pagamento a mezzo posta deve essere data con l’avviso di ricevimento in originale, essendo stata disconosciuta e contestata la documentazione in copia.
Tanto premesso, va rilevato d’ufficio che il ricorso di primo grado
è inammissibile, alla luce dell’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021, poi modificato dall’art. 12 del d.lgs. n. 110/2024), secondo cui « L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’articolo 48 -bis presente decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; d) nell’ambito RAGIONE_SOCIALE procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f) nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ‘.
5.1. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, la disposizione, selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione in termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado
di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass. sez. U. n. 26283 del 2022). Infine, La novella è già stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale che ha ritenuto inammissibili le questioni proposte (v. Corte cost. n. 190/2023).
Nel caso in esame, in pacifica assenza di iniziative dell’Ufficio tendenti alla riscossione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento oggetto dell’iscrizione a ruolo e in difetto di specifiche deduzioni da parte del contribuente sulla ricorrenza di un interesse ad agire, deve dichiararsi, ai sensi dell’art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c., l’inammissibilità del ricorso introduttivo perché l’azione non poteva essere iniziata (Cass. n. 11473 del 2024).
6.1. I giudici di merito non hanno espresso alcuna valutazione circa alla sussistenza dell’interesse ad agire, avendo piuttosto ritenuto che il ricorso era stato tardivamente proposto, alla luce della regolare notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle e della conoscenza effettiva RAGIONE_SOCIALE stesse. Non si è formato pertanto il giudicato interno in ordine all’interesse ad agire in capo al ricorrente, trattandosi di questione a rilievo officioso che non è impedito da un giudicato implicito (Cass. n. 32637 del 2019, Cass. n. n. 6588/2025).
Conclusivamente, deve cassarsi la sentenza senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c. dichiarando l’inammissibilità, ai sensi del citato art. 12, comma 4 -bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’azione impugnatoria esperita con il ricorso introduttivo del giudizio, perché la causa non poteva essere proposta, restando così assorbiti i motivi di ricorso.
Deve altresì provvedersi, ai sensi dell’art. 385, comma 2, c.p.c., in ordine alle spese dell’intero processo. Valutato l’esito complessivo della lite, sussistono giusti motivi per la
compensazione integrale RAGIONE_SOCIALE spese dei due gradi di merito in ragione dello ius superveniens e della pronuncia a Sezioni Unite del 2022 sopra citata (punto 5.1. della presente ordinanza).
Nulla sulle spese per la fase di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M .
La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché la causa non poteva essere proposta e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio, assorbiti i motivi di ricorso;
compensa integralmente le spese del giudizio di merito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24.9.2025.
Il Presidente
(NOME COGNOME)