Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1888 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1888 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15672/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
. -controricorrente- nonché contro
RAGIONE_SOCIALE (incorporante RAGIONE_SOCIALE) , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CATANZARO n. 2192/2015 depositata il 11/12/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Vibo Valentia n. 536/2014 che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso contro una serie di estratti di ruolo.
La Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Calabria, con la sentenza in epigrafe, ha osservato che la contribuente con il ricorso iniziale aveva fatto valere vizi propri RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali e dei ruoli e aveva contestato il potere impositivo dell’Amministrazione, riprop onendo in sede di gravame le medesime doglianze relative alla regolarità formale e sostanziale RAGIONE_SOCIALE cartelle, asseritamente mai notificate, di cui la RAGIONE_SOCIALE aveva appreso l’esistenza attraverso gli estratti di ruolo.
La CTR, accertato che le cartelle di pagamento, secondo quanto risultava dalla documentazione prodotta dall’agente della riscossione, erano state regolarmente notificate e non erano state impugnate nei termini , ha rigettato l’appello .
Avverso questa decisione la società propone ricorso per cassazione fondato su tre mezzi.
Resistono con controricorso sia l’RAGIONE_SOCIALE sia RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo la società deduce , in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. nonché «omessa correlazione tra chiesto e pronunciato», per non essersi la CTR pronunciata sulle eccezioni «autonomamente apprezzabili» di prescrizione, di erroneità ed illegittimità della pretesa in relazione agli interessi indicati nelle
cartelle di pagamento nonché di decadenza per decorso dei termini di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 , proposte ritualmente in entrambi i gradi di giudizio.
Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 346 e 112 c.p.c. in quanto la CTR aveva omesso di decidere sulla questione, anch’essa «autonomamente apprezzabile» , della violazione dell’art. 6 della legge n. 212/2000 , proposta sin dall’atto introduttivo e riproposta in appello, perché l’Amministrazione , prima di procedere all’iscrizione a ruolo, avrebbe dovuto richiedere al contribuente i chiarimenti necessari.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e devono essere disattesi in quanto sono per un verso inammissibili e per altro verso infondati.
3.1. Le doglianze sono inammissibili perché slegano le contestazioni della pretesa tributaria dalla impugnazione della cartella di pagamento, mentre la natura impugnatoria del giudizio tributario impedisce la configurabilità di un ‘ azione di accertamento negativo (Cass. n. 7353 del 2022) e l’art. 12, comma 4 -bis del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto con l’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito con l. n. 215 del 2021), applicabile anche ai giudizi in corso (Cass. sez. un. 26283 del 2022), esclude la diretta impugnabilità dell’estratto di ruolo , se non in presenza di specifiche e selezionate ipotesi di interesse ad agire.
3.2. Non ricorre, comunque, omessa pronunzia perché il Giudice d’appello , accertata l’«avvenuta notificazione ‘illo tempore’ RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali», la cui impugnazione « … sarebbe dovuta avvenire nelle forme e nei termini previsti dall’ordinamento e, segnatamente, dal D.Lgs. n. 546/1992», ha disatteso, per ragioni di rito e non di merito, le doglianze proposte «relative alla regolarità formale e sostanziale» RAGIONE_SOCIALE stesse cartelle, stante la mancata impugnazione entro i termini di cui all’art. 21 d.lgs. n.
546/1992, adottando una formula di rigetto che equivale, in sostanza, ad una pronuncia di inammissibilità.
Con il terzo motivo si deduce error in procedendo laddove la CTR ha ritenuto insussistente la nullità RAGIONE_SOCIALE notificazioni RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali di cui agli estratti di ruolo impugnati, con una motivazione «lacunosa e generica», perché la documentazione fornita da controparte era inidonea a fornire la prova della notifica.
4.1. Questo motivo è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza. E’ noto che in tema di ricorso per cassazione, l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla Suprema Corte ove sia denunciato un error in procedendo , presuppone l’ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’ iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (Cass. n. 23834 del 2019; Cass. n. 11738 del 2016). Non solo. Il principio di autosufficienza, che impone l’indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata “localizzazione” del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull’osservanza del principio di autosufficienza dal versante “contenutistico” (Cass. n. 28184 del 2020).
4.2. In questo caso la censura è estremamente generica, denuncia l’idoneità della documentazione prodotta da controparte a fornire prova dell’avvenuta notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento
ma non precisa chiaramente natura e contenuto di questa documentazione né offre alcuna indicazione sulla localizzazione di quei documenti nel fascicolo processuale.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida a favore di RAGIONE_SOCIALE in Euro 5.600,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, euro 200,00 per esborsi e ulteriori accessori di legge, e a favore dell’RAGIONE_SOCIALE in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; a i sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 04/10/2023.