Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33866 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33866 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5336/2021 R.G. proposto da :
RISTORANTE RAGIONE_SOCIALE DI CASO COGNOME , elettivamente domiciliata in NAPOLI INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 1589/2020 depositata il 13/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Il RAGIONE_SOCIALE di COGNOME e Figli impugnava estratto di ruolo ricevuto dall’Ufficio in data 12.12.2017 e relative cartelle di pagamento, allegando l’omessa notifica, per alcune delle cartelle, e la prescrizione della pretesa tributaria, per altre.
La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Varese rigettava il ricorso.
La società ha proposto appello che la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Lombardia ha rigettato, salvo che con riguardo alle cartelle nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA per le quali si è dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente che si è affidata a cinque motivi.
Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate Riscossione.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione al disconoscimento ex art. 214, 215, 216 c.p.c. della scrittura e della sottoscrizione dei referti di notifica e degli avvisi di ricevimento prodotti in fotocopia dall’ADER, e al mancato procedimento di verificazione ad istanza della stessa nonché inesistenza della stessa.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., omessa pronunzia in relazione al disconoscimento ex artt. 214, 215, 216 c.p.c. della scrittura e della sottoscrizione dei referti di notifica e degli avvisi di ricevimento
prodotti in fotocopia dall’ADER, e al mancato procedimento di verificazione ad istanza dell’Agenzia delle entrate.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c.
Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla mancata allegazione della prova delle notifiche, in violazione dell’art. 2697 c.c., e alla inesistenza della notifica.
Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2944 e 2948 n. 4 c.c.
Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass. sez. un. n. 26283 del 2022).
6.1. Si è altresì osservato che i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell’estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore (Cass. n. 12459 del 2024).
6.2. Quindi, in assenza di iniziative dell’Ufficio tendenti alla riscossione delle cartelle di pagamento oggetto dell’iscrizione a ruolo e in difetto di prova da parte della contribuente di un interesse ad agire, deve dichiararsi, ai sensi dell’art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c., l’inammissibilità del ricorso iniziale perché l’azione non poteva essere iniziata (Cass. n. 11473 del 2024).
6.3. Non si è formato alcun il giudicato sulla ricorrenza di un interesse ad agire, trattandosi di questione, rilevabile d’ufficio, su cui i giudici di merito non si sono pronunciati, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità d’ufficio un giudicato implicito, essendo necessario un giudicato interno espresso sulla questione (Cass. n. 4448 del 2023; Cass. n. 25639 del 2024).
6.4. Conclusivamente, pronunziando sul ricorso, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso iniziale del contribuente perché l’azione non poteva essere iniziata, cassando così la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.
Sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese, in ragione dello ius superveniens e della sopravvenuta
interpretazione nomofilattica dell’art. 12, comma 4 -bis, D.P.R. n. 602 del 1973.
Trattandosi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato (Cass. n. 19976 del 2024).
p.q.m.
pronunziando sul ricorso, dichiara l’inammissibilità del ricorso iniziale del contribuente e cassa senza rinvio la sentenza impugnata.
Compensa sia le spese del giudizio di merito che quelle del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 04/12/2024.