Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33459 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33459 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15996/2018 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE COGNOME, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA-PALERMO n. 4380/2017 depositata il 07/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Dalla sentenza in epigrafe, in punto di fatto, si apprende quanto segue:
RAGIONE_SOCIALE aveva presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, contro RAGIONE_SOCIALE avverso estratto di ruolo relativo a diverse cartelle di pagamento complessivi euro 290.030,93. rilevando in via preliminare la possibilità di proporre ricorso avverso all’estratto di ruolo le sotto indicate eccezioni di nullità e illegittimità:
-la mancata notificazione delle cartelle di pagamento, presupposte all’estratto di ruolo impugnato con conseguente intervenuta prescrizione del credito;
-la violazione e/o errata applicazione dell’art. 12, c. 4., del DPR 602/73 per la mancata sottoscrizione dei ruoli indicati nell’estratto.
RAGIONE_SOCIALE aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto le cartelle di pagamento erano state regolarmente notificate alla società contribuente e non erano state dalla stessa impugnate nei termini .
La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, Sez. VIII, con sentenza n. 2681/16 del 12/10/2015, depositata il 9 03/05/2016, aveva rigettato il ricorso .
Avverso questa sentenza, la società contribuente ha proposto appello, in base ai seguenti motivi:
-la mancata notificazione degli atti impugnati;
-l’intervenuta prescrizione parziale del debito residuo;
-la mancata sottoscrizione dei ruoli impugnati.
.
RAGIONE_SOCIALE ha chiesto l’inammissibilità del ricorso di primo grado per la sua tardiva proposizione, argomentando inoltre sul .
La CTR del Lazio, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’appello, osservando:
Preliminarmente occorre rilevare che la società contribuente ha promosso questo contenzioso avverso gli estratti di ruolo che non sono mai stati notificati come dalla stessa sostenuto, ma sono stati emessi da Riscossione Sicilia S.p.A. solo su espressa richiesta di controparte ed a titolo di ‘semplice comunicazione conoscitiva’.
Al riguardo si deve evidenziare la inammissibilità, la tardività e la conseguente improcedibilità dell’azione promossa dalla società contribuente in quanto, esaminati i documenti prodotti da Riscossione Sicilia S.p.A., si rileva che la notifica delle cartelle di pagamento risulta valida essendo state tutte regolarmente eseguite nel rispetto delle formalità di legge e di conseguenza, il ricorso risulta notificato ben oltre il termine di 60 giorni dalla notifica delle varie cartelle di pagamento.
In merito all’eccezione di nullità e/o inesistenza del ruolo per mancanza di sottoscrizione dello stesso, questa
Commissione ricorda che questa sottoscrizione rappresenta un atto interno e la sua assenza non determina automaticamente l’invalidità dell’iscrizione a ruolo. Prova ne sia che, per il difetto di sottoscrizione del ruolo, il legislatore non ha espressamente previsto la sanzione della nullità .
Avverso la sentenza della CTR, con atto datato 7 maggio 2018, propone ricorso per cassazione la contribuente con cinque motivi, cui resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
La contribuente insiste nel ricorso con ampia memoria telematica addì 28 ottobre 2024.
Considerato che:
I cinque motivi sono così letteralmente sintetizzati in ricorso:
-I -Violazione dell’art. 36, c. 2, n. 4, dlgs 546/92, in relazione all’art. 360 n. 4 e 132 n. 4 c.p.c. Invalidità della sentenza per omessa motivazione -Mancata esposizione delle ragioni determinanti il convincimento del Giudice, quantomeno in ordine alle eccezioni della ricorrente sulla invalidità della notifica e della produzione della resistente ;
-II -Violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 e 132 n. 4 ed agli artt. 2719 e 2697 c.p.c. – Omessa motivazione in violazione degli art. 36 dlgs 546/92 e 132 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. – Error in procedendo per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, data l’omessa statuizione sulle eccezione di invalidità probatoria della documentazione versata da Riscossione Sicilia; e per avere ritenuto provata l’avvenuta notificazione delle cartelle, mediante le sole coppie fotostatic delle relate, regolarmente contestate dal ricorrente ;
-III -Violazione degli artt. 26 dpr 602/1973; 60 c. 1 lettera b -bis dpr 600/1973; 139 c. 4, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. –
Error in iudicando per la violazione delle norme sulla notifica delle cartelle di pagamento ed error in procedendo per la accettazione di prove invalide ai quali fotocopie in luogo degli originali distinte di operatore postale privato in luogo di avvisi informativi ed avvisi di ricevimento inesistenti ;
-IV -Violazione degli artt. 26 dpr 602/1973; 60 c. 1 lettera b -bis dpr 600/1973; 139 c. 4, in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. ed agli artt. 116 e 2719 c.c. – Omessa motivazione in violazione degli art. 36 dlgs 546/92 e 132 n. 4, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. – Error in giudicando per la violazione delle norme sulla notifica delle cartelle di pagamento ed error in procedendo per la accettazione di prove invalide quali fotocopie in luogo degli originali, distinte di operatore postale privato in luogo di avvisi informativi ed avvisi di ricevimento inesistenti ;
-V -Violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. – Erronea condanna alle spese processuali .
In via preliminare, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere relativamente alle cartelle: 296.2009.0018748139; 296.2008.0068946930;
296.2012.0097983979; 296.2009.0006429376, per espressa ‘rinunzia all’impugnazione’, ‘in parte qua’, di cui alle pp. VII ed VIII del ricorso.
Fermo ciò, l’esame dei motivi di ricorso innanzi riassunti rimane assorbito dall’originaria improponibilità dell’impugnazione della contribuente avverso l’estratto di ruolo, ragion per cui la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio ed il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarato inammissibile.
In proposito, va rammentato che, giusta Sez. U, n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660 -01, ‘in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4 -bis, del d.P.R. n. 602 del 1973
(introdotto dall’art. 3 -bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura ‘dinamica’ che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio’.
Va rammentato poi che C. cost. n. 190 del 2023 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4 -bis, DPR n. 602 del 1973, così come modificato dall’art. 3 -bis d.l. n. 146 del 2021, conv. in l. n. 215 del 2021, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 Cost.
In definitiva, agli effetti di Sez. U, n. 26283 del 2022, la contribuente, che dichiara di aver impugnato gli estratti di ruolo a seguito di accesso presso l’agente della riscossione, obiettivamente non allega l’esistenza di un interesse, in allora, ad impugnare né, odiernamente, a coltivare l’impugnazione mediante la proposizione del ricorso per cassazione che ne occupa.
Ciò determina ‘ex se’ ed ‘ab origine’ l’inammissibilità dell’azione impugnatoria, sostenuta sino in cassazione, ai sensi del citato art. 12, comma 4 -bis, del d.P.R. n. 602 del 1973.
Ne consegue, come anticipavasi, la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio: invero, questa Suprema Corte, pronunciando su ricorso ai sensi dell’art. 382, comma 3, secondo periodo, cod. proc. civ., deve dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio, perché la causa non poteva essere proposta , con conseguente travolgimento, altresì, della sentenza impugnata.
Ai sensi dell’art. 385, comma 2, cod. proc. civ., occorre provvedere in ordine alle spese dell’intero processo.
Valutato l’esito complessivo della lite, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese dei due gradi di merito.
Identicamente per il presente grado di legittimità, in ragione, come visto, del solo recente assestamento della giurisprudenza.
Stante l’assorbente rilievo, rispetto al ricorso, dell’originaria improponibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, nulla è a statuirsi agli effetti dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere relativamente alle cartelle come di seguito numerate: 296.2009.0018748139; 296.2008.0068946930; 296.2012.0097983979; 296.2009.0006429376.
Pronunciando su ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio.
Compensa tra le parti le spese relative a tutti i gradi di giudizio.
Così deciso a Roma, lì 8 novembre 2024.