Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33455 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33455 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17199/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che l a rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO-ROMA n. 9835/2016 depositata il 30/12/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Dagli atti di causa emerge che ‘ RAGIONE_SOCIALE veniva a conoscenza – tramite apposita visura/estratto di ruolo del 06 febbraio 2013 – della sussistenza e pendenza, a proprio carico, di una cartella esattoriale (n. NUMERO_DOCUMENTO), con la quale la ‘RAGIONE_SOCIALE (n.q. di Agente per la Riscossione per la provincia di Roma) richiedeva in pagamento a vario titolo, alla medesima società ricorrente, varie somme ‘ (così, in particolare, il controricorso).
La contribuente proponeva ricorso.
La CTP di Roma, con sentenza n. 24802/17/15 depositata il 26 novembre 2015, nella resistenza di Agenzia delle entrate ed Equitalia Sud S.p.A., l’accoglieva. In particolare, ‘ha rilevato l’infondatezza delle eccezioni di carenza di motivazione della cartella ed omessa notificazione della comunicazione di irregolarità prodromica all’iscrizione a ruolo delle somme richieste’ (così il ricorso), tuttavia ‘sostenendo, nel merito, che ‘… risultano, invece, fondate le censure con le quali parte ricorrente ha contestato la decadenza della pretesa impositiva per tardività della notifica della cartella di pagamento e dell’iscrizione a molo. Al riguardo, va rilevato che – a fronte delle deduzioni di parte ricorrente – le parti
resistenti non hanno fornito elementi di valutazione di segno contrario, omettendo di contro dedurre sul punto. Quindi, devono ritenersi fondate le descritte deduzioni di parte ricorrente concernenti la decadenza e la prescrizione delle pretese erariali oggetto di causa …” (così, nuovamente, il controricorso).
L’agente della riscossione proponeva appello, rigettato dalla CTR con la seguente motivazione:
Nel merito si ritiene di respingere il proposto appello poiché, come già correttamente osservato dai primi giudici, alle date del 10/5 e del 10/10-2012, in cui venivano eseguiti i tentativi di notifica della cartella n. 097.2012.0149412220, la società non si era trasferita dall’indirizzo di INDIRIZZO LucinaINDIRIZZO come risulta dalla visura camerale versata in atti, e dunque non poteva dichiararsene l’irreperibilità assoluta, come asserito dall’Agente notificatore, ma doveva ritenersi soggetto temporaneamente irreperibile, con la conseguenza che la notifica avrebbe dovuto perfezionarsi, come invece non è stato, con le ulteriori attività previste dall’art. 140 cpc, quali l’affissione alla porta della destinataria e la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’avvenuto deposito dell’atto presso la Casa Comunale, fermo restando che, in ossequio alla sentenza della Corte Costituzionale n. 3/10, la notifica si perfeziona con il ricevimento della raccomandata informativa, ovvero decorso il termine di dieci giorni dalla data della spedizione della raccomandata medesima.
Propone ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE con due motivi; resiste la contribuente con controricorso. RAGIONE_SOCIALE insiste nel ricorso con memoria informatica addì 8 ottobre 2024. La contribuente compiega documenti di rito con nota di deposito (impropriamente rubricata come ‘memoria’ nel fascicolo informatico) in data 3 ottobre 2024. L’Agenzia delle entrate si costituisce ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.
Considerato che:
Primo motivo: ‘Omesso esame di un fatto decisivo per la controversia su cui le parti hanno discusso in relazione all’art. 360,
I comma, n. 5 c.p.c.’. La CTR ha ‘ omesso l’esame del fatto, risultante dagli atti e dai documenti depositati dalle parti, che, presso la sede legale risultante dalla visura camerale, la società è risultata trasferita’. È ‘del tutto erroneo l’inciso ‘come già correttamente osservato dai primi giudici”, poiché la CTP aveva ‘accolto il ricorso di primo grado con la seguente motivazione: ‘Risultano, invece, fondate le censure con le quali parte ricorrente ha contestato la decadenza dalla pretesa impositiva per tardività della notifica della cartella di pagamento e della iscrizione a ruolo ”. ‘La questione della nullità della notificazione della cartella di pagamento, su sollecitazione dell’appellante, è stata trattata per la prima volta dal giudice di secondo grado (ne consegue l’ammissibilità del presente motivo di ricorso in cassazione ‘)’. ‘Nell’esaminare tale questione, i giudici del gravame hanno omesso di esaminare la documentazione prodotta dall’agente della riscossione, su cui le parti hanno discusso, ove è attestato il trasferimento della società rispetto alla sede legale dichiarata alla Camera di Commercio, come evidenziato dalla contribuente già nel ricorso introduttivo’.
Secondo motivo: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 dPR 600/73, dell’art. 60 dPR 600/73 e degli artt. 140 e 145 c.p.c. in relazione all’art. 360, I comma, n. 3 c.p.c.’. ‘La sentenza impugnata ha applicato l’art. 140 c.p.c. ad una fattispecie non prevista dalla norma’. ‘Nel presente caso, la sentenza impugnata ha affermato che i due tentativi di notifica presso la sede legale della società, erano conformi alle risultanze della visura camerale, ma negativi per quanto asserito dal messo notificatore. È il messo notificatore che ha accertato, secondo quanto afferma la stessa sentenza impugnata che la società si era resa irreperibile in modo assoluto, sicché, a fronte di tale accertamento, era preclusa l’applicazione dell’art. 140 c.p.c. Erroneamente la sentenza ha ritenuto che dovesse essere applicato l’art. 140 c.p.c. dovendo
essere compiuti, presso la sede sociale risultante dalla visura camerale, oltre agli adempimenti di cui all’art. 60, lett. e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche quelli previsti per la ipotesi di irreperibilità relativa. Nella specie difatti, come risulta dalla stesa sentenza impugnata, il messo notificatore ha accertato la irreperibilità assoluta della contribuente’.
L’esame dei motivi di ricorso, anche in rapporto alle eccezioni formulate in controricorso, rimane assorbito dall’originaria improponibilità dell’impugnazione della contribuente avverso l’estratto di ruolo, ragion per cui la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio ed il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarato inammissibile.
In proposito, va rammentato che, giusta Sez. U, n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660 -01, ‘in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4 -bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 -bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura ‘dinamica’ che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio’.
Va rammentato poi che C. cost. n. 190 del 2023 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4 -bis, DPR n. 602 del 1973, così come modificato dall’art. 3 -bis d.l. n. 146 del 2021, conv. in l. n. 215 del 2021, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 Cost.
In definitiva, agli effetti di Sez. U, n. 26283 del 2022, la contribuente, che dichiara di aver impugnato gli estratti di ruolo a seguito di accesso presso l’agente della riscossione, obiettivamente non allega l’esistenza di un interesse, in allora, ad impugnare né, odiernamente, a coltivare l’impugnazione in cassazione.
Ciò determina ‘ex se’ ed ‘ab origine’ l’inammissibilità dell’azione impugnatoria, ai sensi del citato art. 12, comma 4 -bis, del d.P.R. n. 602 del 1973.
Ne consegue, come anticipavasi, la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio: invero, questa Suprema Corte, pronunciando su ricorso ai sensi dell’art. 382, comma 3, secondo periodo, cod. proc. civ., deve dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio, perché la causa non poteva essere proposta , con conseguente travolgimento, altresì, della sentenza impugnata.
Ai sensi dell’art. 385, comma 2, cod. proc. civ., occorre provvedere in ordine alle spese dell’intero processo.
Valutato l’esito complessivo della lite, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese dei due gradi di merito.
Identicamente per il presente grado di legittimità, in ragione, come visto, del solo recente assestamento della giurisprudenza.
Stante l’assorbente rilievo, rispetto al ricorso, dell’originaria improponibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, nulla è a statuirsi agli effetti dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Pronunciando su ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio.
Compensa tra le parti le spese relative a tutti i gradi di giudizio.
Così deciso a Roma, lì 8 novembre 2024.