Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14438 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14438 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13082/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende, domiciliata digitalmente per legge;
– ricorrente –
contro
AGENZIA RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata per legge in ROMA alla INDIRIZZO presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che lo rappresenta e difende, domiciliata digitalmente per legge
– controricorrente –
nonché contro
ROMA CAPITALE
– intimato –
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 17905/2022 depositata il 05/12/2022;
udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 26/03/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
Ritenuto che:
NOME COGNOME impugna con atto affidato in apparenza a tre motivi -ma in concreto due, come meglio in seguito -la sentenza del Tribunale di Roma, n. 17095 del 5/12/2022, come da indicazione dallo stesso ricorrente resa, atteso che la sentenza è priva dei dati autentici, emanata in controversia per impugnazione di cartella esattoriale per somme dovute al Comune di Roma Capitale, non notificata, dell ‘ importo di 164,05, della cui esistenza aveva asseritamente appreso procedendo a ll’ acquisizione dell ‘ estratto di ruolo presso il concessionario per la riscossione;
resiste, con controricorso, l ‘ Agenzia delle Entrate Riscossione; assistita dall ‘ Avvocatura dello Stato;
il Comune di Roma Capitale è rimasto intimato;
il Procuratore generale non ha depositato conclusioni;
all ‘ adunanza camerale del 26/03/2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell ‘ ordinanza nl termine di sessanta giorni;
Considerato che:
la sentenza impugnata è priva dell ‘ attestazione usualmente posta in alto a destra, della data di pubblicazione, del numero progressivo e del numero di registro generale, ossia del cd. glifo;
il ricorso può, nondimeno, essere deciso sulla base del criterio della questione più liquida, ossia prescindendo dall ‘ ordine delle questioni e quindi, dall ‘ invito alle parti affinché provvedano al deposito di copia integrale, ossia munita dei suddetti dati, della sentenza impugnata;
i motivi di impugnazione per cassazione sono i seguenti:
un primo motivo, rubricato violazione dell ‘ art. 100 c.p.c., e dell ‘ art. 12, comma 4 bis , d.P.R. n. 602 del 1973, e dell ‘ art. 615,
R.G. n. 13082/2023
Ad. 26/03/2025; estensore: NOME. Valle
primo comma, c.p.c., in relazione all ‘ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., deduce la prescrizione dei crediti fatti valere con gli atti impugnati in primo grado;
un altro, contraddistinto dal n. ‘ 3) ‘, pone censura di violazione dell’ art. 112 c.p.c. e degli artt. 209 del d.lgs. 285 del 30/04/1992 e 28 della legge n. 689 del 24/11/1981 e 2943 c.c., in relazione all ‘ art. 360, primo comma n. 3, c.p.c. per prescrizione del credito fatto valere con la cartella oggetto del giudizio di primo grado;
il motivo contraddistinto dal n. 3 è, in realtà, il secondo, posto che non vi è un motivo n. 2, né esso è concretamente enucleabile dall ‘ esposizione delle censure;
il ricorso è infondato, dovendosi anche in questa sede ribadire quanto già affermato (Cass. n. 31430 del 6/12/2024, a conferma di un orientamento già consolidato):
«con la sentenza n. 26283/2022 pronunciata a Sezioni unite (richiamata appropriatamente anche nella pronuncia qui impugnata), questa Corte ha stabilito il principio secondo cui è inammissibile l ‘ impugnazione dell ‘ estratto di ruolo proposta per invalidità della notifica della cartella esattoriale (relativa a sanzione amministrativa), salvo che il debitore dimostri di avere l ‘ interesse ad agire come delineato dall ‘ art. 12, co. 4 bis , d.P.R. n. 602/1973 (introdotto dall ‘ art. 3 bis d.l. n. 146/2021, conv. in l. 215/2021), cioè che l ‘ iscrizione a ruolo pregiudichi: (a) la partecipazione a una procedura di appalto secondo il codice dei contratti pubblici, (b) la riscossione di somme dovute dalla p.a., o (c) la perdita di un beneficio sempre nei rapporti con la p.a. (con valutazione da effettuare al momento della pronuncia). Tale disposizione si applica (con estensione pure alla riscossione delle entrate extratributarie come quella dedotta in causa: cfr. Cass. n. 10268/2023) anche nei giudizi in corso e con la sentenza impugnata è stato accertato che il
caso per cui è stata introdotta la controversia non rientra in alcuno di quelli specificamente indicati (v. pure Cass. n. 29729/2023).
Pur non potendosi escludere la possibile riconduzione dell ‘ esperita azione a quella di un accertamento negativo come prospettato dal ricorrente (essendosi, comunque, al di fuori di un rimedio ricollegabile ad un ‘ impugnazione esecutiva avverso cartella esattoriale o preavviso di mora), ciò che rileva -ai fini della sua ammissibilità -è unicamente la circostanza che si tratti di uno dei casi enucleati dal citato art. 12, co. 4 bis .
In questo senso la giurisprudenza più recente di questa Corte (v. Cass. n. 24552 del 2024) ha chiarito che «risulta allora dirimente nel caso il rilievo della mancata dimostrazione (ed invero nemmeno della mancata allegazione) ad opera della parte ricorrente, originaria at trice, di un interesse legittimante l’ esperita azione di accertamento ; pertanto, difettando una condizione dell’ azione, l ‘ azione di accertamento negativo non avrebbe potuto essere proposta».
Il quadro si completa con il principio enunciato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 12459 del 07/05/2024 (Rv. 671380 – 01), che ha stabilito come «in tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell ‘ estratto di ruolo, previsti dal comma 4 bis dell ‘ art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall ‘ art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore»;
il ricorso è, pertanto, inammissibile per manifesta infondatezza, essendo ormai consolidato l’approdo nomofilattico della carenza originaria di un requisito dell’azione;
le spese di lite nei confronti dell ‘ Agenzia delle Entrate Riscossione seguono la soccombenza del ricorrente e, valutata l ‘ attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo;
nulla per le spese nei confronti del Comune di Roma Capitale, che non ha svolto attività difensiva in questa sede;
la decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 600,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito; ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di