Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15512 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15512 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18014/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) , e perciò domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dal predetto avvocato
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del MOLISE-CAMPOBASSO n. 75/2023 depositata il 01/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE affermava di aver casualmente appreso dell’estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento, che assumeva non notificatale, n. 05320190002478163000 di € 36.102,18 (relativa all’IVA, agli interessi e alle sanzioni dovute per il 2016 in esito al controllo automatizzato della dichiarazione annuale IVA ex artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972) .
A seguito di istanza di mediazione esitata negativamente, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla CTP di RAGIONE_SOCIALE sia nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, sia nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, chiedendo l’annullamento della cartella per mancata notifica della stessa e degli ‘atti presupposti’, da riferirsi all’avviso bonario (cfr. ff.gg. 2 e 3 della sentenza in epigrafe).
Non costituitasi la prima, si costituiva la seconda, che eccepiva essere la notifica della cartella avvenuta ai sensi, e secondo la procedura, dell’art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 600/1973 (contemplante l’ipotesi dell’impossibilità di recapitare il messaggio di posta elettronica certificata al destinatario perché la relativa casella non è risultata attiva).
La CTP, con sentenza n. 18/2021 del 29/10/2021, depositata il 10/01/2022, rigettava il ricorso, compensando le spese di giudizio.
Proponeva appello la contribuente soltanto nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, che si costituiva con atto di controdeduzioni.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise accoglieva l’appello con la seguente motivazione:
In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima. Nel caso di specie, non essendo stato rispettato l”iter’ procedurale della notifica, non è stata data nemmeno la possibilità al contribuente di poter usufruire RAGIONE_SOCIALE agevolazioni tributarie.
Propone ricorso l’RAGIONE_SOCIALE con due motivi. Resiste la contribuente con controricorso, articolando difese solo in riferimento al secondo motivo. RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE resta intimata.
Considerato che:
In via preliminare, deve rilevarsi che il controricorso è tardivo.
1.1. Il ricorso è stato notificato telematicamente il 14 settembre 2023, mentre il controricorso (pur notificato il 24 ottobre 2023) è stato depositato (solo) il 2 novembre 2023.
Si applica (in forza dell’art. 35 D.Lgs. n. 149 del 2022, che individua la decorrenza dal 1° gennaio 2023, per i giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data) l’art. 370, comma 1, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 3, comma 27, lett. f), n. 1, D.Lgs. n. 149 del 2022, a termini del quale ‘la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso. In mancanza essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale’.
Il deposito telematico del controricorso è avvenuto oltre il termine dei quaranta giorni.
Fermo quanto precede, sempre in via preliminare, deve rilevarsi che l’originario ricorso, spiegato dalla contribuente per impugnare l’estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, si rivela inammissibile.
Più nel dettaglio, mette conto di rammentare che, giusta Sez. U, n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660 -01, ‘in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 -bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura ‘dinamica’ che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza
camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio’.
Mette poi conto di aggiungere che C. cost. n. 190 del 2023 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4 -bis, DPR n. 602 del 1973, così come modificato dall’art. 3 -bis d.l. n. 146 del 2021, conv. in l. n. 215 del 2021, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 Cost.
3.1. Ora, la contribuente nel controricorso dava atto dell’attuale suo interesse ad agire (e dunque a resistere nel presente grado di giudizio), in quanto, come ivi esposto, fatta segno di procedure esecutive finalizzate alla riscossione del credito.
3.2. Tuttavia l’inammissibilità del controricorso impedisce di tener conto di siffatta allegazione, che non emerge ‘aliunde’ né dalla sentenza impugnata né dal ricorso.
Ciò determina ‘ex se’ ed ‘ab origine’ l’inammissibilità dell’azione impugnatoria, ai sensi del citato art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973.
Ne consegue che questa Suprema Corte, pronunciando su ricorso ai sensi dell’art. 382, comma 3, secondo periodo, cod. proc. civ., deve cassare la sentenza impugnata senza rinvio, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio.
Il rilievo d’ufficio di siffatta inammissibilità giustifica, ad avviso del Collegio, la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese tra le parti relativamente a tutti i gradi.
P.Q.M.
Pronunciando su ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio, promosso da RAGIONE_SOCIALE avverso l’estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA.
Compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso a Roma, lì 12 aprile 2024.