Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33461 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33461 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2285/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALERISCOSSIONE
-intimata-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO-ROMA n. 1732/2020 depositata il 18/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Emerge dagli atti causa, ed in particolare dal ricorso per cassazione, da cui sono tratte le citazioni a seguire, che, ‘a seguito di alcuni controlli e ricerche effettuati presso l’Agente della RAGIONE_SOCIALE‘, RAGIONE_SOCIALEveniva a conoscenza -tramite apposite visure/estratti di ruolo del 27 gennaio 2017 -della sussistenza e pendenza, a proprio carico, dì due cartelle esattoriali rispettivamente nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA; la contribuente, ‘con ricorso depositato il 18.04.2017’, ‘impugnava gli estratti di ruolo afferenti le suindicate cartelle esattoriali (parimenti impugnate), asseritamente notificate dall’Agente della Riscossione ‘. Costituitasi la sola Agenzia delle entrate, nella contumacia dell’agente della riscossione, la CTP di Roma, con sentenza n. 6865/21/2018 del 21 febbraio-26 marzo/2018, rigettava il ricorso.
1.1. A tenore di quanto riportato nel ricorso per cassazione, la CTP ‘osserva successivamente … nel merito della controversia che le cartelle di pagamento sottostanti gli estratti di ruolo impugnati ed oggetto del presente giudizio … erano state regolarmente e tempestivamente notificate … ‘.
Proponeva appello la contribuente, parzialmente accolto dalla CTR del Lazio con la sentenza in epigrafe, osservando che ‘l’appello è parzialmente fondato limitatamente alle censure riferite alla notificazione di una delle due cartelle avvenuta con le modalità della irreperibilità relativa, ma non effettuata in conformità delle previsioni di cui all’art. 140 c.p.c. . Di converso, la notifica dell’altra cartella è stata regolarmente e validamente effettuata’.
Propone ricorso per cassazione la contribuente con due motivi. Resiste l’Agenzia delle entrate. L’Agenzia delle entrate -Riscossione resta intimata. Con atto del 3-4 ottobre 2024, impropriamente chiamato ‘memoria’, la contribuente deposta copia di sentenza impugnata, ricorso ed attestazioni di notifica.
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia: ‘Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (Omessa valutazione dell’eccezione di illegittimità della procedura di notifica a mezzo pec asseritamente compiuta dall’ente impositore-Nullità della stessa notificazione) -Omessa valutazione o motivazione del Collegio di II grado sull’eccezione di prescrizione quinquennale ‘. ‘Rispetto alle varie ed analitiche deduzioni dell’odierna parte ricorrente, svolte in relazione all’eccezione d’illegittimità della notificazione -asseritamente -effettuata tramite p.e.c. dall’Agenzia con riferimento alla cartella esattoriale n. 097’.
Con il secondo motivo si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 3-bis, comma III e 6 comma I della legge n. 53/1994. così come modificata dal D.L. 18/10/2012 n. 119 cartella esattoriale, così come – asseritamente – contenuta nella p.e.c. di riferimento’. ‘L’agente della riscossione convenuto avrebbe dovuto versare in atti i ‘files’ telematici comprovanti l’avvenuta ‘consegna’ della cd. ‘busta’ telematica contenente il plico di riferimento’. ‘Si ricorda, infatti, che in virtù di quanto statuito e previsto espressamente dagli artt. 9 L. 53/1994 e 19-bis del Provvedimento del Responsabile RAGIONE_SOCIALE del 16 aprile 2014 ‘la prova
della notificazione a mezzo PEC deve essere fornita dall’avvocato esclusivamente in modalità telematica ‘. Inoltre la notificazione della cartella esattoriale risulta priva dell’attestazione di conformità e della sottoscrizione digitale.
L’esame dei motivi innanzi riassunti rimane assorbito dall’originaria improponibilità dell’impugnazione della contribuente avverso l’estratto di ruolo, ragion per cui la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio ed il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarato inammissibile.
In proposito, va rammentato che, giusta Sez. U, n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660 -01, ‘in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4 -bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 -bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura ‘dinamica’ che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio’.
Va rammentato poi che C. cost. n. 190 del 2023 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4 -bis, DPR n. 602 del 1973, così come modificato dall’art.
3 -bis d.l. n. 146 del 2021, conv. in l. n. 215 del 2021, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 Cost.
In definitiva, agli effetti di Sez. U, n. 26283 del 2022, la contribuente, che dichiara di aver impugnato gli estratti di ruolo a seguito di accesso presso l’agente della riscossione, obiettivamente non allega l’esistenza di un interesse, in allora, ad impugnare né, odiernamente, a coltivare l’impugnazione mediante la proposizione del ricorso per cassazione che ne occupa.
Ciò determina ‘ex se’ ed ‘ab origine’ l’inammissibilità dell’azione impugnatoria, sostenuta sino in cassazione, ai sensi del citato art. 12, comma 4 -bis, del d.P.R. n. 602 del 1973.
Ne consegue, come anticipavasi, la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio: invero, questa Suprema Corte, pronunciando su ricorso ai sensi dell’art. 382, comma 3, secondo periodo, cod. proc. civ., deve dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio, perché la causa non poteva essere proposta , con conseguente travolgimento, altresì, della sentenza impugnata.
Ai sensi dell’art. 385, comma 2, cod. proc. civ., occorre provvedere in ordine alle spese dell’intero processo.
Valutato l’esito complessivo della lite, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese dei due gradi di merito.
Identicamente per il presente grado di legittimità, in ragione, come visto, del solo recente assestamento della giurisprudenza.
Stante l’assorbente rilievo, rispetto al ricorso, dell’originaria improponibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, nulla è a statuirsi agli effetti dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Pronunciando su ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio.
Compensa tra le parti le spese relative a tutti i gradi di giudizio.
Così deciso a Roma, lì 8 novembre 2024.