Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25899 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 25899 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/09/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8597/2022 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE
– Ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato (NUMERO_DOCUMENTO.
– Controricorrente – e contro
COMUNE DI ROMA, rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE.
– Controricorrente – avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 15510/2021 depositata il 05/10/2021.
Sanzioni amministrative
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella pubblica udienza del 22 maggio 2025.
Udito il Sostituto Procuratrice Generale NOME COGNOME il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso .
FATTI DI CAUSA
Con citazione ex art. 615 comma 1 c.p.c. NOME COGNOME convenne dinanzi al giudice di pace di Roma l ‘Agenzia delle entrate -Riscossione (‘ADER’) e Roma Capitale, impugnando l’estratto di ruolo del 03/10/2019, e chiese l’annullamento della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA di euro 44.617,46 ivi menzionata, sul presupposto dell’irritualità della notifica zione.
Il giudice di pace, nel contraddittorio dell’RAGIONE_SOCIALE e di Roma Capitale, con sentenza n. 9760/2020, respinse la domanda ravvisando la rituale notifica della cartella di pagamento.
Il tribunale di Roma, nel contraddittorio dei convenuti, ha rigettato l’appello d ella parte privata evidenziando che, pur sussistendo l’ interesse ad agire , l’impugnazione dell’estratto di ruolo deve essere respinta poiché l’attore non ha inteso recuperare la tutela giurisdizionale avverso l’atto impositivo prodromico alla cartella, ma si è limitato ad eccepire il difetto di notifica della cartella, senza proporre censure di merito attinenti alla cartella e agli atti ad essa sottesi.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, cui hanno resistito l’ADER e Roma Capitale , con distinti controricorsi.
Con ordinanza interlocutoria del 1° dicembre 2022 della Sezione VI-2 di questa Corte, il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo.
In prossimità dell’udienza, i l Pubblico ministero ha depositato una memoria e ha concluso per l’ accoglimento del ricorso.
Anche il ricorrente ha depositato una memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per motivazione contraddittoria: da un lato, il tribunale di Roma riconosce la piena ammissibilità della domanda fondata esclusivamente sull’eccezione di omessa notifica della cartella di pagamento, dall’altro, respinge la domanda a causa dell’omessa deduzione di un vizio riguardante il merito della pretesa sanzionatoria della P.A.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 617 c.p.c. : la sentenza impugnata, nel respingere l’opposizione agli atti esecutivi in assenza della contestazione del merito della pretesa sanzionatoria, trascura che il rimedio processuale esperito, in quanto finalizzato ad ottenere la declaratoria di nullità e/o inefficacia del singolo atto esecutivo (nella specie, la cartella di pagamento), a differenza dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. o dell’opposizione con finalità recuperatoria, non richiede che l’opponente contesti nel merito l’altrui pretesa.
In via preliminare rispetto all’esame dei motivi, rileva la Corte che il ricorso è inammissibile, come eccepito nel controricorso di Roma Capitale.
Infatti, l ‘impugnazione dell’estratto di ruolo è inammissibile per carenza di interesse, in applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui: « n tema di impugnazione dell ‘ estratto di ruolo, l ‘ art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall ‘ art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura ‘dinamica’ che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione,
dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell ‘inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio » (Sez. U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660 -02; in termini, Sez. L, Sentenza n. 10595 del 20/04/2023 Rv. 667420 – 01).
Nel caso in esame, il ricorrente non ha dedotto alcun elemento idoneo a dimostrare la titolarità di un interesse (e quindi nemmeno di uno tra quelli tassativamente previsti dalla norma citata dalle Sezioni Unite ) ad impugnare l’estratto di ruolo e, con esso, la cartella che assume non essergli stata notificata (in termini, Cass. 9107/2023, 24828/2023, 8969/2025).
4 Per la particolarità della questione e per essersi la giurisprudenza consolidata dopo la proposizione del ricorso per cassazione, le spese del giudizio di legittimità possono essere interamente compensate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da
parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 22 maggio 2025.
Il Consigliere est.
La Presidente NOME COGNOME
NOME Guida