Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10301 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10301 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9306/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della RAGIONE_SOCIALE-PALERMO n. 3431/2016 depositata il 05/10/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE IN RAGIONE_SOCIALE , a seguito di richiesta avanzata all’agente di riscossione ‘al fine di verificare se in capo alla stessa risultassero iscrizioni a ruolo’, ‘riceveva, in data 25 agosto 2011, gli estratti di ruolo relativi ‘ (elencate a p. 2 ric.).
Indi, avverso dette cartelle, proponeva ricorso alla CTP di Agrigento, ‘eccependo la loro nullità per: 1) la violazione dell’art. 25 DPR 602/73 a seguito della loro mancata rituale e valida notifica; 2) l’intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione della pretesa tributaria richiesta’ (p. 3 ric.).
La CTR accoglieva il primo motivo di ricorso, rilevando, nella contumacia dell’agente della riscossione, il difetto di prova delle notifiche delle cartelle.
Proponevano ricorso in appello, in via principale, RAGIONE_SOCIALE e, in via incidentale, la contribuente.
L’appello principale veniva accolto, mentre quello incidentale respinto, dalla CTR della RAGIONE_SOCIALE, giusta sentenza impugnata, osservando, per quanto di ragione, che:
-è ammissibile l’impugnazione degli estratti di ruolo;
-la contestazione della conformità agli originali delle copie delle relate delle notifiche delle cartelle è generica, facendo riferimento al fatto che trattavasi di ‘copie ingrandite’;
-l’eventuale nullità derivante dalla consegna a persona non autorizzata sarebbe comunque sanata dal raggiungimento dello scopo;
-non pertinente è il richiamo alla necessità della raccomandata informativa, stante l’art. 145 cod. proc. civ.;
-l’eccezione di prescrizione dei crediti tributari deve essere disattesa in quanto generica, assumendo il carattere di una contestazione di stile, fermo restando che i tributi erariali si prescrivono in dieci anni.
Propone ricorso per cassazione la contribuente con sei motivi. Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
Considerato che:
Primo motivo: ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., omessa e/o insufficiente motivazione in riferimento alla ‘violazione da parte di RAGIONE_SOCIALE dell’art. 53 D.Lgs. 5346/92′, in combinato disposto con l’art. 342 cod. proc. civ., come novellato dalla l. n. 134 del 2012, per non avere la CTR ritenuto l’aspecificità dell’appello principale.
Secondo motivo: ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., omessa e/o insufficiente motivazione, per non essersi la CTR pronunciata ‘sulla inammissibilità della produzione dello stralcio dei referti di notifica depositati dalla RAGIONE_SOCIALE per la prima volta in appello’.
Terzo motivo: ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2729 cod. civ. ed ‘errata, inadeguata e/o insufficiente motivazione della sentenza gravata’, per avere la CTR ritenuto generica la contestazione della conformità delle copie delle relate agli originali.
Quarto motivo: ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 26 DPR n. 602 del 1973 ed ‘omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione’, per avere la CTR omesso di pronunciare su un punto decisivo, costituito dall”inammissibilità della produzione dei referti
di notifica delle cartelle di pagamento impugnate in violazione dell’art. 26, comma 5, del DPR n. 602/73)’, con conseguente violazione, altresì, dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 2712 e 2719 cod. civ.
Quinto motivo: ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, lett. b -bis, DPR n. 600 del 1973 ed ‘omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione’, in merito alle notifiche di talune cartelle (specificamente individuate) eseguite a mani, non del legale rappresentante della contribuente, ma di ‘impiegati e/o addetti alla ricezione degli atti’, senza essere state prodotte in giudizio ‘le copie delle raccomandate informative’.
Sesto motivo: ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 e 2953 cod. civ. ‘per l’errore in giudicando commesso dai giudici regionali in quanto hanno ritenuto che nessuna prescrizione del diritto alla riscossione sia mai maturata anche alla luce della recente sentenza della Cass. a Sez. Un. 23397/16’.
La sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio e l’originario ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarato inammissibile.
7.1. Erronea è l’affermazione contenuta nella parte introduttiva della sentenza impugnata, laddove si ritiene ammissibile ‘tout court’ l’impugnazione dei meri estratti di ruolo per cui è causa.
7.2. Più precisamente, la contribuente, che dichiara di aver impugnato gli estratti di ruolo a seguito di accesso presso l’agente della riscossione, non allega e non dimostra, ancora innanzi a questa Suprema Corte, eventualmente con memoria, l’esistenza di un interesse concreto ed attuale all’impugnazione.
7.3. Rammentasi che, giusta Sez. U, n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660 -01, ‘in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 -bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura ‘dinamica’ che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio’.
Rammentasi poi che C. cost. n. 190 del 2023 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4 -bis, DPR n. 602 del 1973, così come modificato dall’art. 3 -bis d.l. n. 146 del 2021, conv. in l. n. 215 del 2021, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 Cost.
7.4. Ne deriva che il totale silenzio serbato dalla contribuente, pur dopo tali pronunce, sul profilo dell’interesse ad impugnare gli estratti di ruolo determina ‘ex se’ ed ‘ab origine’ l’inammissibilità dell’azione impugnatoria, coltivata sino in cassazione, ai sensi del citato art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973.
Un tanto, come anticipavasi, comporta la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio. Invero, questa Suprema Corte,
pronunciando ai sensi dell’art. 382, comma 3, secondo periodo, cod. proc. civ., deve dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio.
8.1. Per l’effetto, le spese relative ai gradi di merito devono essere compensate.
8.2. Identicamente per il presente grado di legittimità, in ragione del solo recente assestamento, come visto, della giurisprudenza.
8.3. La contribuente è invece tenuta al pagamento del cd. doppio contributo unificato, ricorrendone i presupposti processuali.
P.Q.M.
Cassa la sentenza impugnata e, pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio.
Compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di RAGIONE_SOCIALE IN RAGIONE_SOCIALE , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 11 aprile 2024.