Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11034 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11034 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
Oggetto:
impugnazione
estratto di ruolo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 22270/2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME con domicilio eletto presso il primo dei ridetti difensori in INDIRIZZO INDIRIZZO (PEC: EMAIL)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL)
-resistente –
RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.
495/16/18 depositata in data 29/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 11/04/2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
-la società contribuente impugnava più estratti di ruolo e una sottesa cartella di pagamento della quale contestava la notifica;
-la CTP accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio;
-il giudice di secondo grado rigettava l’impugnazione;
-adita questa Corte da parte della RAGIONE_SOCIALE, la sentenza gravata era cassata con rinvio;
-riassunto il giudizio, con la pronuncia qui oggetto di ricorso la CTR ha accolto l’appello dell’Amministrazione Finanziaria;
-ricorre ora la società contribuente con atto affidato a cinque motivi; l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di costituzione in vista della pubblica udienza;
-il Riscossore è rimasto intimato;
-è in atti comunicazione dei difensori della società con la quale si rende noto alla Corte esser stato dichiarato il fallimento della stessa;
Considerato che:
-in primo luogo, osserva il Collegio che nell’ambito del giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (v. tra le tante Cass. n. 27143 del 2017; Cass. n. 7477 del 2017; Cass. n. 21153 del 2010); pertanto l’intervenuto fallimento della parte ricorrente non ha in questa sede alcun rilievo;
-d’ufficio va poi rilevato che l’art.3 bis d. L. n.146/2021, precisato in sede di conversione della L. n.215/21, novellando l’art.12 del d.P.R. n.602/73, ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bis il quale ha stabilito che l’estratto di ruolo non è
impugnabile – anche unitamente alle cartelle sottostanti che si assumono non legittimamente notificate – se non a determinate, specifiche, condizioni. La menzionata previsione di legge recita: «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80 comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d. Lgs 18 aprile 2016 n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art.1 comma 1 lett. a) del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze18 gennaio 2008 n.40, per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»;
-la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022, ha poi fortemente circoscritto le impugnazioni attraverso l’estratto di ruolo dirette ad ottenere l’annullamento della sottesa cartella di pagamento, trattandosi di azione di accertamento negativo circa la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il processo tributario ha natura di impugnazione merito;
-è conseguentemente presente l’interesse ad agire contro il ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante come ad es. un pignoramento in corso o un’intimazione al pagamento, di cui non vi è evidenza in atti, da cui l’inammissibilità del ricorso originario della società contribuente rilevabile ex officio ;
-in conclusione, pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata dev’essere cassata senza rinvio ex art. 382 c. 3 c.p.c. e il ricorso introduttivo del contribuente dichiarato inammissibile perché la causa non poteva essere proposta;
-nessun provvedimento va adottato sul le spese di lite, in assenza di formale costituzione RAGIONE_SOCIALE parti intimate;
p.q.m.
pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile l’originario ricorso della società contribuente; cassa senza rinvio la sentenza impugnata ex art. 382 c. 3 c.p.c.
Così deciso in Roma, l’11 aprile 2024.