Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16296 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16296 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27091/2016 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Palermo, elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento , nonché in allegato all’istanza di decisione;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Palermo, in persona del direttore generale f.f. pro tempore , nella qualità di agente della riscossione per la Provincia di Palermo, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Palermo, ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c. per comunicazioni e notifiche: EMAIL ), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di RAGIONE_SOCIALEzione, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
RISCOSSIONE ESTRATTO RUOLO INAMMISSIBILITÀ
Rep.
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE il 12 aprile 2016, n. 1377/30/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 maggio 2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE il 12 aprile 2016, n. 1377/30/2016, che, in controversia su impugnazione di estratto di ruolo in dipendenza di cartelle di pagamento (asseritamente mai notificate) per vari tributi, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello p roposto dal medesimo nei confronti d ella ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo il 27 marzo 2014, n. 2831/04/2014, con condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali;
il giudice di appello ha pronunciato l’ absolutio ab instantia sul rilievo che l’agente della riscossione avesse provato la notifica RAGIONE_SOCIALE singole cartelle di pagamento;
la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ ha resistito con controricorso ; 4. a seguito della formulazione di proposta di definizione accelerata da parte del consigliere delegato allo spoglio, il ricorrente ha chiesto di fissare l’udienza di discussione con il contestuale conferimento di una nuova procura al proprio difensore di fiducia;
CONSIDERATO CHE:
il ricorso è affidato a tre motivi;
1.1 con il primo motivo, si denuncia, al contempo, violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata erroneamente accolta dal giudice di secondo grado, con motivazione assolutamente apparente, l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dal contribuente (per infrazione al divieto di ius novorum ), senza tener conto che i motivi di appello non comportavano alcun ampliamento del thema decidendum ;
1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’agente della riscossione avesse provato la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento mediante la produzione RAGIONE_SOCIALE relative relate, senza tener conto dell’omessa produzione degli originali o RAGIONE_SOCIALE copie conformi RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento notificate;
1.3 con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente deciso l’appello dal giudice di secondo grado sulla scorta della documentazione prodotta in ottemperanza di un’illegittima ordinanza di esibizione, essendo stata abrogata la disposizione posta a fondamento di tale provvedimen to dall’art. 3 -bis , comma 5, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
2. il consigliere delegato allo spoglio ha formulato proposta di definizione accelerata sul presupposto dell ‘ inammissibilità sopravvenuta del ricorso, per effetto dello ius superveniens (precisamente, per effetto dell’entrata in vigore -con decorrenza dal 22 ottobre 2021 dell’ art. 3bis del d.l. 21
ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, a tenore del quale: « All’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: ‘ 4-bis. L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione ‘ »), in relazione al recente orientamento di questa Corte sull’impugnazione dell’estratto di ruolo (Cass., Sez. Un., 6 settembre 2022, n. 26283);
tale proposta è stata comunicata ai difensori RAGIONE_SOCIALE parti;
il difensore del ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso in sede collegiale, ai sensi dell’art. 380bis , secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall’art. 3 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149);
preliminarmente, il collegio ritiene di condividere la proposta di definizione accelerata per le seguenti ragioni;
5.1 il thema decidendum dell’odierno procedimento è stato recentemente scrutinato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 6 settembre 2022, n. 26283), le cui conclusioni -alle quali ulteriori pronunzie hanno dato seguito
(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2023, nn. 3400 e 3425; Cass., Sez. 5^, 23 marzo 2023, nn. 8330, 8374 e 8377; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2023, n. 9765; Cass., Sez. 5^, 27 dicembre 2023, n. 36064; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2024, n. 10987; Cass., Sez. 5^, 29 aprile 2024, n. 11473) – possono essere confermate e ribadite anche in questa sede;
5.2 la questione sub iudice concerne la possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l’esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme col ruolo;
5.3 su questa possibilità ha inciso l a sopravvenienza dell’ art. 3bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, a tenore del quale: « 1. All’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4bis . L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione »;
5.4 tale disposizione ha limitato l’accesso alla tutela immediata, che era stata configurata, invece, come alternativa, e rimessa alla facoltà della parte, rispetto a quella differita prevista dall’art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, stabilendo che l’estratto di ruolo non è impugnabile, se non a specifiche condizioni: pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto; blocco di pagamenti da parte della pubblica amministrazione; perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; 5.5 secondo un orientamento consolidato di questa Corte, quest’ultima disposizione non ostava all’impugnazione della cartella di pagamento, della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica -il contribuente era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, in quanto una lettura costituzionalmente orientata imponeva di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituiva l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente era, comunque, venuto legittimamente a conoscenza e, quindi, non escludeva la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacché l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non poteva essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorreva la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si poneva un concreto problema di reciproca limitazione (tra le tante: Cass., Sez. Un., 2 ottobre 2015, n. 19704; Cass., Sez. 6^-5, 8 giugno 2016, n. 11753; Cass., Sez. 6^-5, 20 gennaio 2017, nn. 1464 e 1469; Cass., Sez. 6^-5, 7 giugno 2017, n. 14246; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25493; Cass., Sez. 5^, 31 ottobre
2018, n. 27799; Cass., Sez. 5^, 3 gennaio 2019, nn. 50, 51 e 54; Cass., Sez. 6^-5, 26 giugno 2020, nn. 12731, 12732, 12733, 12734 e 12735; Cass., Sez. 5^, 12 maggio 2021, n. 12471; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2022, n. 7746; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2022, n. 13088);
5.6 ora, ai fini dell’immediata giustiziabilità del ruolo e/o della cartella invalidamente notificata o addirittura non notificata non è, tuttavia, sufficiente, anche nella prospettiva dell’orientamento così maturato, il fatto in sé dell’invalidità o dell’omissione della notificazione, che non vizia la cartella, ma può incidere sul merito della controversia, ai fini della prescrizione, e può determinare la decadenza dal potere di riscossione (Cass., Sez. Un., 8 marzo 2022, n. 7514);
5.7 la notificazione non è, difatti, elemento costitutivo dell’atto, ma condizione di efficacia (Cass., Sez. Un., 17 dicembre 2021, n. 40543; in termini, in relazione alla cartella di pagamento: Cass., Sez. 3^, 21 settembre 2021, n. 26310), e quella della cartella di pagamento equivale, uno actu , alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto (Cass., Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7822);
5.8 coerentemente, prendendo le mosse dall ‘ « indiscutibile recettizietà » dell ‘ atto tributario, in virtù della quale « il ruolo è atto che deve essere notificato e la sua notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento », le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 8 marzo 2022, n. 7514) hanno fondato l ‘ ammissibilità dell ‘ impugnazione sul bisogno di tutela dato dall’interesse a contrastare l’avanzamento della sequenza procedimentale in corso: l ‘ invalidità della notificazione (e, a maggior ragione, l’omissione di essa), hanno ritenuto, rileva in quanto, impedendo la conoscenza dell’atto e quindi la relativa
impugnazione, produca l ‘ avanzamento del procedimento sino alla conclusione dell’esecuzione;
5.9 d’altronde, anche quanto alla tutela successiva, l’ultima parte del comma 3 dell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, comunque, esige o il bisogno di tutela recuperatoria, di modo che il contribuente possa impugnare con l’atto consequenziale anche quello presupposto (non notificato), facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo e contestando alla radice il debito tributario reclamato nei propri confronti, oppure, appunto, il bisogno d’interrompere la sequenza procedimentale che sia proseguita illegittimamente, perché viziata dall’omessa, o dall’irrituale notificazione dell’atto presupposto, del quale il destinatario non abbia avuto conoscenza (Cass., Sez. Un., 25 luglio 2007, n. 16412; Cass., Sez. Un., 4 marzo 2008, n. 5791; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2009, n. 16444; Cass., Sez. 5^, 5 settembre 2012, n. 14861; Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2018, n. 1144; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2019, n. 19982);
5.10 il bisogno di tutela immediata scaturisce, dunque, nella prospettazione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, dalla necessità di evitare che il danno derivante dall’esecuzione divenga irreversibile, se non in termini risarcitori;
5.11 si ritenevano, difatti, sussistenti gravi limitazioni al diritto di difesa, nel caso in cui fosse progredita l’azione esecutiva nonostante l’invalidità o anche l’omessa notificazione della cartella o dell’intimazione di pagamento: a) per un verso, si escludeva che si potesse adire il giudice tributario per l’impugnazione di un atto esecutivo come il pignoramento, in quanto tale estraneo ai confini della giurisdizione tributaria, come delineati dall’art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2016, n. 21690); b) per altro
verso, la possibilità di proporre opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., inizialmente esclusa dall’art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel regime antecedente alla novella dovuta al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Cass., Sez. Un., 9 aprile 1999, n. 212; Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2002, n. 2090; Cass., Sez. 3^, 18 novembre 2013, n. 25855), è stata poi limitata, nel regime successivo, in base all’art. 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, alla deduzione dell’impignorabilità dei beni; laddove non è consentita, quanto alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo, ossia, appunto, alla regolarità del ruolo e alla notificazione della cartella, l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.;
5.12 quelle limitazioni, tuttavia, non sono più attuali;
5.13 dapprima le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 5 giugno 2017, nn. 13913 e 13916; Cass., Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7822) hanno stabilito che il pignoramento che costituisca il primo atto col quale si esprime la volontà di procedere alla riscossione di un credito, in mancanza di precedenti atti ritualmente notificati, suscita l’interesse ad agire e va impugnato davanti al giudice tributario, in base agli artt. 2, comma 1, secondo periodo, e 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
5.14 poi, anche sulla scia della giurisprudenza di legittimità, la Corte Costituzionale (Corte Cost., 31 maggio 2018, n. 114) ha escluso qualsivoglia vuoto di tutela nel caso di omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o dell’eventuale successivo avviso contenente l’intimazione ad adempiere: se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, o la regolarità formale e la notificazione di esso, la tutela c’è ed è garantita in maniera piena dal giudice tributario (al riguardo: Cass., Sez. Un., 16 dicembre 2020, n. 28709);
5.15 il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi ha, inoltre, posto rimedio alla carenza di tutela che si profilava dinanzi al giudice ordinar io, affermando l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella o all’intimazione di pagamento, sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 cod. proc. civ.;
5.16 a fondamento della decisione, la Corte Costituzionale ha, appunto, evidenziato che la pur marcata peculiarità dei crediti tributari non è tale da giustificare che « …non vi sia una risposta di giustizia se non dopo la chiusura della procedura di riscossione ed in termini meramente risarcitori »;
5.17 il principio della tutela immediata è, dunque, superato, come ineludibile e pronosticabile conseguenza del descritto ampliamento RAGIONE_SOCIALE tutele esperibili a fronte dell’ingiusta prosecuzione della sequenza procedimentale, che quella giurisprudenza considerava; non si configura quindi affidamento tutelabile per chi vi abbia confidato (Cass., Sez. Un., 12 febbraio 2019, n. 4135);
5.18 in realtà, proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l’intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall’estratto di ruolo, l’esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l’azione è da qualificare di accertamento negativo (in termini, da ultima: Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2020, n. 3990); e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile (Cass., Sez. Un., 20 novembre 2007, n. 24011; Cass., Sez. Un., 15 ottobre 2009, n. 21890);
5.19 per i giudizi non tributari, che questa struttura non hanno, l’interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell’estratto di ruolo è stato variamente configurato: lo si è escluso, qualora la cartella sia stata notificata in precedenza, in mancanza di iniziative esecutive, per l’insussistenza di un “conflitto” riconoscibile come tale (in relazione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada: Cass., Sez. 3^, 13 ottobre 2016, n. 20618; Cass., Sez. 3^, 10 novembre 2016, n. 22946; con riguardo all’estratto di ruolo contributivo: Cass., Sez. 6^-Lav., 7 marzo 2019, n. 6723); si è, però, anche sottolineato che in un’azione di mero accertamento l’interesse ad agire non implica necessariamente l’attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato d’incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 14 novembre 2002, n. 16022; Cass., Sez. Lav., 21 luglio 2015, n. 16262); sicché si è ravvisato l’interesse nella contestazione dell’avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notificazione della cartella (Cass., Sez. Lav., 12 novembre 2019, n. 29294; Cass., Sez. Un., 8 marzo 2022, n. 7514, che lo identifica con la negazione di essere debitore, ma che risolve altra questione di diritto; in termini, Cass., Sez. 6^-3, 8 marzo 2022, n. 7593, relativa a un caso in cui si discuteva della regolarità della notificazione della cartella);
5.20 in posizione mediana, si è poi stabilito che l’istante non si può limitare ad affermare l’acquisita conoscenza, tramite l’estratto di ruolo, della pretesa indicata come prescritta, ma deve specificare da quali elementi disponibili emerga lo stato d’incertezza che sorregge l’azione (Cass., Sez. 3^, 7 marzo 2022, n. 7353);
5.21 in questo composito panorama le impugnazioni degli atti e le contestazioni dei crediti riportati negli estratti di ruolo hanno continuato a proliferare, come emerge dalla relazione finale della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria del 30 giugno 2021, per « far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d’eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l’agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero RAGIONE_SOCIALE pretese ad esse sottese, e perfino nei casi in cui avesse rinunciato anche all’esercizio della tutela ».
5.22 l’inefficienza della riscossione coattiva, difatti, che ha indotto la Corte Costituzionale a sollecitare il legislatore a riformarne i meccanismi (Corte Cost., 10 giugno 2021, n. 120; in precedenza, anche Corte Cost., 15 marzo 2019, n. 51, stigmatizzava le inefficienze del sistema riscossivo), e l’adozione, in esito a distinti processi di discarico per inesigibilità RAGIONE_SOCIALE quote iscritte a ruolo, del sistema scalare inverso, che prevede lo scaglionamento in ordine cronologico, inverso a quello dell’affidamento in carico, dei termini di presentazione e controllo RAGIONE_SOCIALE comunicazioni di inesigibilità (art. 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), hanno determinato l’accumularsi di un magazzino della riscossione caratterizzato, secondo quanto segnala in memoria l’RAGIONE_SOCIALE, da una stratificazione di crediti vetusti, non riscossi e, di fatto, non suscettibili di riscossione, rispetto ai quali, essa sostiene, nessuna iniziativa esecutiva verrà giammai attivata;
5.23 in tale contesto, il legislatore è intervenuto, per l’appunto, con l’art. 3bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, rispetto alla quale la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la
contestazione del ruolo e/o RAGIONE_SOCIALE cartelle (tramite l’impugnazione dell’estratto di ruolo – per la differenza tra il ruolo e l’estratto del ruolo : Cass., Sez. Un., 2 ottobre 2015, n. 19704) è una azione di accertamento negativo, cioè volta a richiedere al giudice di accertare che il debito a ruolo è decaduto; il processo tributario, invece, ha in sé una azione impugnatoria (precisamente, è una azione costitutiva, estintiva o modificativa), pertanto quella di accertamento è improponibile in tale sede; in buona sostanza, il modello del giudizio tributario si fonda sull’esistenza di un atto del fisco da impugnare, l’estratto di ruolo non è un atto impugnabile (‘elaborato informatico’ : Cass., Sez. Un., 2 ottobre 2015, n. 19704) e il ruolo, in esso contenuto, non ha una sua realtà materiale se non nella cartella;
5.24 da questo ragionamento discende che nel caso di impugnazione dell’estratto d i ruolo difetta l’interesse ad agire (inteso come il vantaggio concreto ed attuale che vuole conseguire il contribuente); mentre è ammissibile tale interesse ad agire solo se vi sia un pregiudizio, come una notifica di una intimazione ad agire oppure un pignoramento in corso (oppure, per i processi non tributari, che sia maturata la prescrizione dopo la notifica della cartella); in questo caso, però, già vi è la tutela postuma: impugnare l’atto successivo alla notifica della cartella per contestare la non notifica della cartella stessa;
5.25 il principio risulta pienamente applicabile alla fattispecie in esame, non sussistendo alcuna RAGIONE_SOCIALE tre ipotesi indicate dall’art. 3bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che consentono l’impugnabilità dell’estratto del ruolo ;
5.26 per cui la riconosciuta applicabilità ai procedimenti pendenti dello ius superveniens determina l’inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente al di fuori RAGIONE_SOCIALE tassative ipotesi -che non ricorrono nella fattispecie – di pregiudizio derivante dall’iscrizione a ruolo per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute da amministrazioni pubbliche o società a totale partecipazione pubblica ovvero per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
l’evidente analogia con l’inammissibilità originaria consente di estendere alla fattispecie in decisione l’orientamento costante di questa Corte, secondo cui, in tema di contenzioso tributario, l’inammissibilità del ricorso introduttivo è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e può essere sollevata per la prima volta anche dinanzi al giudice di legittimità allorché il suo esame escluda un accertamento in fatto, che sarebbe consentito soltanto al giudice di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2010, n. 26391; Cass., Sez. 5^, 31 marzo 2011, n. 7410; Cass., Sez. 6^-5, 25 agosto 2015, n. 17133; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2019, n. 13993; Cass., Sez. 5^, 19 agosto 2020, n. 17363; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2021, n. 14727; Cass., Sez. 6^-5, 14 gennaio 2022, n. 587; Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2024, n. 12749);
di talché, rilevandosi d’ufficio l’inammissibilità del ricorso originario per la sopravvenienza medio tempore della norma restrittiva sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo , si rende superfluo ed ultroneo il sindacato dei motivi dedotti a fondamento del ricorso per cassazione, che deve essere rigettato;
tenuto anche conto dell’opposizione del ricorrente alla proposta di definizione accelerata (nonostante la
consapevolezza dello jus superveniens e del recente arresto RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite), le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo;
9. ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (quale introdotto dall’art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69), in virtù del richiamo fattone dall’art. 380 -bis , terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall’art. 3, comma 28, n. 3, lett. g, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la manifesta infondatezza del ricorso giustifica l’ ulteriore condanna d’ufficio del soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata nell’importo corrispondente alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali; difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di responsabilità processuale aggravata, l’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una « somma equitativamente determinata », non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell’importo RAGIONE_SOCIALE spese processuali (di una loro frazione o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 4 luglio 2019, n. 17902; Cass., Sez. 3^, 20 novembre 2020, n. 26435; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31870; Cass., Sez. 3^, 26 gennaio 2022, n. 2347; Cass., Sez. 6^-3, 15 febbraio 2023, n. 4725; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2023, n. 9802; Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2023, n. 17100);
10. in applicazione del combinato disposto degli artt. 380bis , terzo comma, e 96, quarto comma, cod. proc. civ., si deve,
altresì, condannare il ricorrente a pagare una sanzione di € 2.000,00 a favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende; peraltro, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380bis , terzo comma, cod. proc. civ. (come novellato dal l’art. 3 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. – codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass., Sez. Un., 27 settembre 2023, n. 27433; Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2023, n. 28540); che, inoltre, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all’art. 380bis cod. proc. civ. (come novellato dall’art. 3 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui all’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende – nel caso in cui egli abbia formulato istanza di decisione (ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 380bis cod. proc. civ.) e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta – deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori (Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023, n. 27195 -nello stesso senso: Cass., Sez. 3^, 4 ottobre 2023, n. 27947);
11. per il resto, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la ‘ ordinaria ‘ dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2019, n. 16562; Cass., Sez. 5^, 21 febbraio 2020, n. 4663; Cass., Sez. 3^, 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, nn. 31871, 31923, 31924 e 31937; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2022, n. 36334; Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2023, n. 6851; Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2023, n. 18072), per cui, l’identità di ratio giustifica l’esonero dal ‘ doppio contributo unificato ‘ anche in relazione alle fattispecie in cui l’inammissibilità sopravvenuta (nella specie, del ricorso originario) sia determinata (come, per l’appunto, nel caso di specie) dallo ius superveniens , cioè dall’entrata in vigore medio tempore di una norma applicabile (anche) ai procedimenti pendenti per la specifica pertinenza alle questioni dedotte nel ricorso per cassazione, ancorché limitativa (con incidenza postuma) RAGIONE_SOCIALE condizioni per l’accesso alla tutela giudiziaria
(in termini: Cass., Sez. 5^, 25 settembre 2023, n. 27227; Cass., Sez. 5^, 22 febbraio 2024, n. 4773).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 4.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; condanna il ricorrente al pagamento della ulteriore somma di € 4.0 00,00 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.; condanna il ricorrente al pagamento di una sanzione di € 2.000,0 0 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ..
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 15 maggio