Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26184 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26184 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8053/2022 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO
-controricorrente incidentale- contro
RAGIONE_SOCIALE (“RAGIONE_SOCIALE“).
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 4055/2021 depositata il 14/09/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. Il Contribuente impugnava, per mezzo dell’estratto di ruolo rilasciato dall’A.D.R., le cartelle di pagamento n. 097 2014 0005669156 000, n. 097 2013 0147243881 000, n. 097 2014 0027770004 000, n. 097 2014 0259996660 000, n. 097 2015 0043742935 000, n. 097 2015 0071418119 000, n. 097 2016 0060345135 000, n. 097 2016 0098600883 000, n. 097 2014 0064782582 000, n. 097 2016 0184395815 000, n. 097 2016 0143640884 000, ivi deducendo la nullità per difetto di notifica ex art. 26 del D.P.R. 602/73.
All’esito del giudizio il Giudice accoglieva parzialmente la domanda e dichiarava la nullità delle cartelle di pagamento, ad esclusione delle cartelle esattoriali nn. 097 2014 0005669156 000, 097 2014
0027770004 000, 097 2014 0259996660 000, 097 2015 0071418119 000 e 097 2016 0098600883 000.
Il Contribuente appellava la sentenza di primo grado, insistendo sulla nullità assoluta e/o inesistenza della notifica di cui alle cartelle di pagamento n. 097 2014 0005669156 000, n. 097 2014 0027770004 000, n. 097 2014 0259996660 000, n. 097 2015 0071418119 000 e n. 097 2016 0098600883 000.
La Corte distrettuale del Lazio respingeva l’appello del contribuente e accoglieva l’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione, affermando che la notificazione era avvenuta a mezzo messo notificatore ai sensi dell’art. 60 d.P.R. n. 600/73 con le formalità dell’irreperibilità assoluta, in quanto il messo dopo vane ricerche accertava che il destinatario aveva trasferito la residenza anagrafica dall’indirizzo indicato nei registri anagrafici e la sua residenza o domicilio erano rimasti sconosciuti. Il Collegio d’appello affermava altresì che il messo notificatore aveva seguito pedissequamente tutte le formalità indicate nella norma summenzionata, depositando l’atto presso la casa comunale e affiggendo l’avviso nell’albo comunale.
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della decisione di secondo grado.
Replica con controricorso l’amministrazione finanziaria, la quale propone ricorso incidentale con un unico motivo avverso il capo della sentenza con la quale è stato ritenuto che la cartella esattoriale indicata a pagina 9 del controricorso rientrasse nell’ambito di applicazione del disposto dell’art. 4 d.l. n. 118/2019.
MOTIVI DI DIRITTO
La prima censura deduce . Si afferma che con riferimento alle cartelle di pagamento n. 097 2014 0005669156 000, n. 097 2013 0147243881 000, n. 097 2014 0259996660 000, n. 097 2015 0043742935 000, n. 097 2015 0071418119 000, n. 097 2016 0098600883 000, il decidente ha violato il combinato disposto normativo rubricato.
Assume il ricorrente che dalla documentazione offerta in giudizio dal Concessionario risulterebbe come egli non risultasse trasferito in altro luogo sconosciuto, né tantomeno cancellato dai registri anagrafici del rispettivo Comune di Roma Capitale, ma invece residente nel luogo di tentata notifica, il ché postulava l’applicabilità dell’art. 140 c.p.c., in luogo dell’art. 60, I comma, Lett. e), del d.P.R. 602/1973.
Si obietta, in particolare, che la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi dell’art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto: peraltro, le modalità di ricerche e l’effettivo compimento di esse, a tal fine demandato al notificatore, sebbene non indicate da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l’esito nella relata, deve evincersi con chiarezza da quest’ultimo documento. In altri termini, la notifica può eseguirsi con il rito degli ‘ irreperibili assoluti ‘ solo ed esclusivamente nel caso in cui emerga, dalle successive ed indispensabili ricerche, che il destinatario risulti essere trasferito in altro luogo sconosciuto e
non venga rinvenuta altra od ulteriore traccia di questo, ovvero perché cancellato dall’anagrafe dei residenti del rispettivo Comune di appartenenza.
2.Con il secondo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto; per avere il decidente violato . Si assume che, in caso di destinatario telematicamente irreperibile, è previsto l’invio di un messaggio di posta certificata all’indirizzo di posta, comprensivo del plico informatico contenente l’atto e tutti i suoi allegati, non oltre quindici giorni; la ricevuta di due avvisi di accettazione delle comunicazioni inviate nell’arco temporale di quindici giorni; la ricevuta di due avvisi di mancata consegna delle comunicazioni inviate nell’arco temporale di quindici giorni; la ricevuta di avvenuta consegna dell’invio all’ufficio per la pubblicazione dell’avviso nel sito internet della società RAGIONE_SOCIALE l’invio al destinatario di una comunicazione di avviso di deposito presso la competente Camera di Commercio a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno; documentazione questa appena indicata che invece la concessionaria non ha prodotto in giudizio.
Con ricorso incidentale, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto che la cartella indicata a pagina 9 del ricorso rientrasse nell’ambito delle cartelle esattoriali annullate automaticamente perché di importo inferiore ai mille euro, ex art. 4 legge n. 119/2018, non
avvedendosi che la norma delimita l’annullamento ai soli carichi affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
4.Il ricorso per cassazione non supera il vaglio di ammissibilità.
5.La presente controversia ha origine dall’impugnazione di un estratto ruolo.
5.1.Deve rilevarsi che sulla questione dell’interesse a ricorrere avverso l’estratto di ruolo, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione “diretta”, ha introdotto, con l’art. 3 -bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, nell’alveo normativo dell’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il comma 4 -bis, prevedendo le ipotesi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé bisogno immediata di tutela giurisdizionale; successivamente, l’art. 12 del d.lgs. n. 110/2024 ha proceduto alla riscrittura delle situazioni che legittimano alla impugnazione dell’estratto di ruolo, inserendo, nel comma 4bis dell’art. 12 d.P.R. n. 602/1973, nuove fattispecie in cui è ammessa l’impugnazione immediata dell’estratto di ruolo, lasciando inalterate la ratio dell’istituto e le restanti ipotesi già tipizzate dal legislatore nel 2021. La modifica apportata al comma 4bis dell’art. 12 del d.P.R. 602 del 1973 dall’art. 12 del d.lgs. 110 del 2024 si limita all’ampliamento delle ipotesi per le quali il legislatore riconosce l’accesso alla tutela giurisdizionale anche nei confronti dell’estratto di ruolo, e ciò quale eccezione rispetto al principio generale della preclusione della tutela anticipata, così come affermata dalla menzionata norma ed interpretata dalla Cass. sez. un. n. 26283 del 2022.
5.2. In assenza di impugnazione in merito alla questione pregiudiziale relativa alla legittimazione ad impugnare l’estratto di ruolo ed in mancanza di decisione esplicita del giudice di merito sul correlato interesse alla tutela di cui all’art. 12 d.P.R. n. 602/1973 ,
si pone la questione relativa alla rilevanza di un giudicato interno implicito e della sua eventuale preclusione alla rilevabilità di ufficio, in questa sede, della carenza di legittimazione ad agire del contribuente.
6. Secondo il principio posto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 14-2-2023 n. 4448; Cass. n. 33384/2022; Cass. n. 7941/2020; Cass. 2020, n. 4689; v. S.U. 4828/2016) sulla formazione del giudicato implicito, in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo e dell’applicabilità della disposizione sopravvenuta ai giudizi pendenti, è necessario che sull’interesse ad agire si sia formato l’ espresso giudicato interno. Con riferimento alla formazione del giudicato interno, si è affermato che sulla questione della legittimazione ad agire, il giudicato deve essere espresso, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità d’ufficio della carenza della legittimazione ad agire il giudicato implicito, che, in ordine alla questione pregiudiziale, non può formarsi qualora la questione non sia stata sollevata dalle parti e il giudice, con implicita statuizione positiva sulla stessa, si sia limitato a decidere nel merito, restando in tal caso la formazione del giudicato sulla pregiudiziale impedita dall’impugnativa del capo della sentenza relativamente al merito (Cass. Sez. U 20-3-2019 n. 7925 Rv. 653277-01, Cass. 31 ottobre 2017 n. 25906 Rv. 646160-01).
6.1. Lo stesso principio è stato esteso all’interesse ad agire richiesto dall’art. 100 c.p.c.: la carenza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce requisito per la trattazione nel merito della domanda (cfr. Cass. Sez. 3 29-9-2016 n. 19268 Rv. 642113-01, per tutte), per cui l’impugnazione sulle questioni decise esplicitamente preclude la formazione del giudicato implicito sulla questione non esaminata
relativa all’esistenza del requisito per l’esame nel merito della domanda.
6.2. Questo indirizzo interpretativo è stato oggetto di adesione da parte di Cass., S.U., n. 7925/2019, che, in continuità con Cass. n. 25906/2017, ha affermato che «(i)l giudicato interno, tuttavia, preclude la rilevabilità d’ufficio delle relative questioni solo se espresso, cioè formatosi su rapporti tra ‘questioni di merito’ dedotte in giudizio e, dunque, tra le plurime domande od eccezioni di merito, e non quando implicito, cioè formatosi sui rapporti tra ‘questioni di merito’ e ‘questioni pregiudiziali’ o ‘preliminari di rito o merito’, sulle quali il giudice non abbia pronunziato esplicitamente, sussistendo tra esse una mera presupposizione logico giuridica» (in senso conforme: Cass. n. 25906/2017; Cass. n. 12936/2024).
6.3.Nel solco dell’orientamento incline a ravvisare il giudicato implicito su questioni processuali ove intervenga la decisione nel merito si colloca Cass., S.U., n. 11799/2017, la quale, inoltre, ascrive alla parte vittoriosa nel merito, ma soccombente in senso virtuale rispetto alla domanda di rito non esplicitamente decisa, l’onere di aggredire la sentenza attraverso l’impugnazione incidentale. Una tale conclusione trae linfa dalla considerazione che la decisione implicita sia viziata per error in procedendo e ciò sul presupposto della cogenza della norma su cui l’ordine logico violato si fonda, ragione per la quale è necessario investire il capo della sentenza che ne sia attinto, sebbene implicito, facendo ricorso ad uno strumento tecnico di critica della sentenza.
6.4. Su detta questione si registra un orientamento di segno contrario, che dà risalto alla circostanza per cui, nell’ipotesi in cui la parte soccombente nel merito interponga gravame, sarebbe eccessivamente gravoso onerare la parte, che invece sia risultata
vittoriosa, dell’impugnazione incidentale, non potendosi in tal caso individuare un apprezzabile interesse ad impugnare una decisione favorevole.
6.5. Per un secondo orientamento, invece, la rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado di una questione processuale, della quale sia mancata la considerazione nel grado precedente, rimarrebbe impregiudicata anche nelle ipotesi in cui la parte interessata non abbia speso un apposito motivo di gravame nel grado successivo, né, in quella sede, abbia riproposto tale questione.
7.Sulla formazione del giudicato implicito su questioni pregiudiziali di rito sono intervenute di recente le S.U. di questa Corte con sentenza 28 agosto 2025, n. 24172 secondo le quali la rilevabilità d’ufficio del vizio processuale, che trascende il grado del giudizio in cui esso si sia manifestato, è strettamente correlata in linea di principio, prima ancora che ad un’espressa previsione normativa, alla circostanza che il vizio discenda da una violazione che determini un vulnus rispetto ad interessi super-individuali, che concorrono a definire la nozione di ordine pubblico processuale, idonea a dar luogo ad una nullità assoluta; tale estensione è possibile solo ove il vizio non sia rimesso dalla norma ‘in via esclusiva’ alla sola iniziativa della parte.
7.1. Pertanto, il vizio scaturente dalla violazione di regole processuali può condurre a consentire la rilevabilità ultra-grado pur quando essa non sia espressamente contemplata, sempre che si tratti di vizi qualificati, poiché riguardano presupposti ‘fondanti’ la struttura e il funzionamento del processo. Essi possono derivare dalla violazione di norme processuali preposte alla tutela del diritto al contraddittorio (elemento costitutivo e indefettibile del processo, che trova presidio negli artt. 24, secondo comma, e 111 Cost. e, in una prospettiva di tutela multilivello, nelle norme sovranazionali di
cui agli artt. 6 CEDU e 47 CDFUE), ovvero dal difetto di potestas iudicandi in capo al giudice davanti al quale si sia incardinato il rapporto processuale (Cass., S.U., n. 26019/2008); la prima categoria di violazioni si traduce in una definitiva menomazione del contraddittorio, che produce un pregiudizio in re ipsa nei confronti della parte che le subisca. La seconda categoria di vizi inficia i requisiti fondanti il processo – violazioni che ridondano nel difetto di potestas iudicandi – minando in radice la validità del rapporto giuridico-processuale, che quindi, non costituendosi regolarmente, non può concludersi con una valida sentenza. Ove la mancata osservanza del prescritto requisito processuale non sia rilevata, né sanata, ove si tratti di vizi per i quali il legislatore ha predisposto meccanismi a ciò volti (si pensi ai vizi di cui agli artt. 164 o 182 c.p.c.; in termini, sull’art. 182 c.p.c., Cass., S.U., n. 4248/2016), e il giudice decida il merito, l’omissione si risolve in una sentenza inutiliter data (Cass., S.U., n. 21260/2016).
7.2. Le violazioni che, secondo la summenzionata decisione delle Sezioni Unite, evocano una patologia di questo tipo riguardano: a) il difetto di legitimatio ad causam (Cass. n. 23568/2011; Cass. 24483/2013; Cass. n. 25906/2017; Cass., S.U., n. 7925/2019); b) il difetto di interesse ad agire (Cass. n. 3330 del 2002; Cass. n. 19268/2016); c) il difetto delle condizioni di proponibilità dell’azione (Cass. n. 2678/1999; Cass. 4553/1999; Cass. n. 9297/2007); d) il difetto di rappresentanza processuale (Cass., S.U., n. 4248/2016); e) le decadenze verificatesi per effetto dello spirare di termini perentori per la proposizione dell’azione (Cass. n. 20978/2013; Cass. n. 32637/2019; Cass., S.U., n. 8501/2021); f) il ne bis in idem : l’esistenza di un giudicato interno o esterno, ove risultante dagli atti del processo (Cass., S.U., n. 226/2001; Cass., S.U., n. 10977/2001), la litispendenza (art. 39, comma primo, c.p.c.; Cass., S.U., n. 9409/1994; Cass. n. 7478/2011; Cass. n. 26862/2016); g) l’inesistenza della sentenza (paradigmaticamente
l’art. 161, comma secondo, c.p.c., che prevede la nullità della sentenza per difetto di sottoscrizione).
7.3. L’importanza che rivestono tali questioni processuali rispetto a valori cardine dell’ordinamento costituzionale che attiene al diritto di difesa e al giusto processo impone, quindi, la loro rilevabilità d’ufficio nei gradi successivi a quello in cui esse si sono concretamente manifestate; tali questioni sono dunque estromesse dall’area di copertura del giudicato implicito, poiché riguardano violazioni che danno luogo a vizi insanabili, nonché inemendabili, salvo l’effetto preclusivo derivante dalla esistenza di una specifica statuizione del giudice di merito e dalla mancata impugnazione al riguardo (tra le altre: Cass., S.U., n. 26019/2008; Cass. n. 23568/2011; Cass., S.U., n. 11799/2017).
7.4. La soluzione che eccettua dall’area del giudicato implicito le questioni processuali ‘fondanti’ si prospetta come necessaria implicazione di una comparazione tra ragionevole durata del processo e le altre garanzie costituzionali sottese alle norme processuali che recepiscono i valori strutturali del processo, all’esito della quale quest’ultime devono essere ritenute prioritarie (Corte cost., sentenze n. 111 del 2022 e n. 317 del 2009; Cass., S.U., n. 9611/2024). In tal guisa, mai è dato al giudice, in nome del citato principio, eludere distinte norme processuali improntate alla realizzazione degli altri valori in cui pure si sostanzia il processo equo: e tali sono per l’appunto il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio, e, in definitiva, il diritto a un giudizio nel quale le parti siano poste in condizioni di interloquire con compiutezza nelle varie fasi in cui esso si articola (Cass., S.U., n. 36596/2021).
7.5. Il rilievo officioso del vizio nei gradi successivi, in definitiva, non può essere neutralizzato per effetto della mancata proposizione
dell’impugnazione, né dell’omessa riproposizione ai sensi dell’art. 346 c.p.c..
7.6.In questa prospettiva, non assume rilievo decisivo stabilire se la questione sia stata affrontata o meno in modo esplicito o implicito nella decisione impugnata. La pregnanza assiologica delle norme processuali violate, e quindi del potere-dovere del giudice di rilevare d’ufficio un vizio processuale di tale gravità, capace di incidere sulla validità stessa del procedimento, rendono tale potere inesauribile (tra le altre: Cass., S.U., n. 4248/2016; Cass. n. 21863/2019; Cass. n. 6762/2021; Cass. n. 4235/2023).
7.7. Assume quindi priorità vagliare, anche d’ufficio, se il ricorso introduttivo, con cui è stato impugnato l’estratto di ruolo e, a mezzo di esso, le cartelle di pagamento riportate, sia ammissibile o meno, per carenza di interesse ad una tutela immediata a fronte di un estratto di ruolo, che costituisce l’atto avverso il quale il ricorso medesimo è rivolto, laddove le cartelle costituiscono gli atti impugnati mediatamente, e che il contribuente medesimo assume invalidamente o per nulla notificati. Ciò alla luce del principio di diritto, dispensato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in cui ha inserito il comma 4-bis -il quale ha previsto non soltanto che «L’estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la
riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione» – si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata (Cass., Sez. U, 6 settembre 2022, n. 26283).
7.8.In tema, infatti, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, la disposizione, selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura ‘dinamica’ che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass. sez. un. n. 26283 del 2022).
7.9. La novella è già stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale che ha ritenuto inammissibili le questioni proposte (v. Corte cost. n. 190/2023).
7.10.Questo collegio condivide il principio sancito dalle sezioni unite in punto di perimetrazione dell’interesse del contribuente ad agire
nelle ipotesi di ricorso avverso l’estratto di ruolo e la cartella di pagamento di cui pur il medesimo debitore denuncia l’omessa o invalida notificazione -, non emergendo nel caso di specie alcuna delle ipotesi per le quali la novella del 2021 e quella del 2024 riconosce ancora il diritto del contribuente di impugnare il suddetto estratto con la cartella (secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 4bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3-bis del d.l. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021 e poi dal d.lgs. n. 110/2024), innalzando la soglia del bisogno di tutela giurisdizionale dei contribuenti ai fini della impugnazione ‘diretta’ del ruolo e della cartella( Cass. n. 32081/2024).
Tornando alla lite, in assenza di iniziative dell’Ufficio tendenti alla riscossione delle cartelle di pagamento oggetto dell’iscrizione a ruolo e in difetto di specifiche deduzioni da parte del contribuente sulla ricorrenza di un interesse ad agire, deve dichiararsi, ai sensi dell’art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c., l’inammissibilità del ricorso iniziale perché l’azione non poteva essere iniziata (Cass. n. 11473 del 2024; Cass.12 marzo 2025, n. 6588).
Non si è formato, inoltre alcun giudicato in ordine all’interesse in capo al ricorrente, trattandosi di questione a rilievo officioso (Cass. n. 32637 del 2019; Cass. n. 9688/2025, cit.), non avendo il giudice di merito espressamente accertato l’interesse ad agire in capo al contribuente, il quale nemmeno si è premurato di allegarlo.
10.Deve dunque dichiararsi il difetto di interesse del ricorrente all’impugnazione dell’estratto di ruolo e delle cartelle di pagamento, di cui nega una rituale notifica.
Conclusivamente, deve cassarsi la sentenza impugnata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c. dichiarando l’inammissibilità, ai sensi del citato art. 12, comma 4 –
bis, del d .P.R. n. 602 del 1973, dell’azione impugnatoria esperita con il ricorso introduttivo del giudizio, perché la causa non poteva essere proposta, restando così assorbiti i motivi di ricorso principale ed incidentale.
Deve altresì provvedersi, ai sensi dell’art. 385, comma 2, c.p.c., in ordine alle spese dell’intero processo.
Valutato l’esito complessivo della lite, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese dei due gradi di merito e, in ragione della sopravvenuta interpretazione nomofilattica dell’art. 12, comma 4 -bis, d.P.R. n. 602 del 1973, nonché dell’intervento delle S.U. n. 14172/2025 .
14.Non trattandosi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione (iscritto a ruolo successivamente alla entrata in vigore del d.l. n. 146/2021, introdotto con la legge di conversione n. 215/2021), non sussistono i presupposti per esentare dal pagamento del cd. doppio contributo unificato (Cass. n. 19976 del 2024).
P.Q.M.
La Corte
-Pronunciando su ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché la causa non poteva essere proposta e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio, assorbiti i motivi di ricorso principale e incidentale;
compensa integralmente le spese del giudizio.
v.to l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; – dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte
ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di cassazione 18 settembre 2025
Il Presidente
NOME COGNOME