Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12413 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12413 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 10/05/2025
Riscossione – Estratto di ruolo –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8612/2020 R.G. proposto da COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME in virtù di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma alla INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 6205/11/2019, depositata in data 17/07/2019, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/03/2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli (C.T.P.), sei cartelle di pagamento e un avviso di accertamento esecutivo di cui era venuto a conoscenza tramite l’acquisizione di un estratto ruolo.
La C.T.P., dichiarata tardiva la documentazione depositata dall’agente della riscossione , accoglieva il ricorso.
2 . Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello l’Agen zia delle Entrate Riscossione dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania (C.T.R.), la quale , dopo aver invitato l’ Agenzia a costituirsi mediante proprio funzionario, accoglieva il gravame.
In particolare, i giudici di appello, ritenuta corretta la costituzione mediante funzionario dell’agente della riscossione, e legittimo il preliminare ricorso alla disposizione di cui all’art. 182 c.p.c., dichiaravano inammissibile il ricorso contro le cartelle alla luce della corretta notifica delle stesse, e infondato il medesimo, in relazione all’avviso di accertamento, pur in assenza di prova della notifica, attesa la natura decennale dei termini di prescrizione.
Invoca la cassazione della decisione di seconde cure il contribuente, il quale si affida a tre motivi.
L’Agente della riscossione resiste con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 18/03/2025, per la quale il PM, in persona del sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME ha depositato memoria concludendo per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, il contribuente deduce «violazione del l’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. -nullità della sentenza per error in iudicando -inapplicabilità del rinvio ex art. 182 cod. proc. civ. al rito tributario -tardività dell’appello ». Censura la sentenza di
secondo grado per avere i giudici ritenuto che l’Agenzia delle Entrate Riscossione fosse ritualmente costituita nel giudizio di appello, ritenendo valida e ammissibile la documentazione prodotta, laddove il difetto assoluto di procura alle liti non è suscettibile di sanatoria ai sensi dell’art. 182 c od. proc. civ.
Con il secondo motivo la parte privata deduce la «violazione dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5 cod. proc. civ. nullità della sentenza per violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. per l’erronea valutazione delle prove prodotte in copia fotostatica disconosciuta -violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 cod. civ.»; lamenta l’assenza del richiamo, all’interno della sentenza impugnata, all’eccezione relativa al tempestivo disconoscimento della sottoscrizione apposta sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate, la quale avrebbe invece dovuto produrre l’effetto della inutilizzabilità dei suddetti documenti salva procedura di verificazione nonché la violazione della regola posta dall’art. 2719 cod. civ. per la quale le copie fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche.
Con il terzo strumento di impugnazione il ricorrente deduce la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. e la «nullità della sentenza per motivazione manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria», evidenziando il grave vizio motivazionale della decisione nella parte in cui accoglie l’appello anche in relazione all’avviso di accertamento n. TF3020503956/2015, rispetto al quale l’inesistenza giuridica era stata eccepita da parte ricorrente (stante l’assenza di regolare notifica) fin da l primo grado di giudizio.
Il primo motivo è infondato, come già ritenuto in vicenda analoga (Cass. n. 5569/2022).
Ed infatti l’assunto posto a base del medesimo – e cioè che nella specie la procura alle liti fosse inesistente e, quindi, non suscettibile di sanatoria per essere l’Agenzia appellante rappresentata e difesa da
avvocato del libero foro – è privo di fondamento. Questa Corte (Cass. S.U. n. 30008/2019) ha affermato il seguente principio di diritto: «Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. cit. – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell’art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in I. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità».
Alla luce di tale principio, l’Agenzia delle entrate Riscossione ben poteva quindi proporre appello con il patrocinio di avvocato del libero foro, di modo che la sanatoria del rilevato difetto di ius postulandi disposta dalla CTR, lungi dal poter ritenersi inoperante – come
sostenuto dalla ricorrente – per inesistenza della procura alle liti, si palesava del tutto superflua.
Acclarata la infondatezza del primo motivo, attinente alla questione pregiudiziale di rito dell’ammissibilità dell’appello (appartenente al novero delle exceptiones litis ingressum impedientes ), occorre dare atto che la causa ha oggetto impugnativa del ruolo e degli atti non notificati a seguito dell’avvenuta cognizione per l’acquisizione di un estratto ruolo.
Sul punto, come è noto, è intervenuto il legislatore, il quale, con l’art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, intitolato alla «Formazione e contenuto dei ruoli», in cui ha inserito il comma 4bis , successivamente modificato dall’art. 12, comma 1, d.lgs. 29/07/2024, n. 110, a decorrere dall’8 agosto 2024, ai sensi di quanto disposto dall’art. 19, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 110/2024, ha stabilito non soltanto che «L’estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; d) nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f)
nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
Questa Corte (Cass., Sez. U., 06/09/2022, n. 26283) ha affermato, ex art. 363 cod. proc. civ., i seguenti principi di diritto:
in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3bis del d.l. 21/10/2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17/12/2021, n. 215, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. 29/09/1973, n. 602, è stato inserito il comma 4bis , si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione;
in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura dinamica che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
A tale arresto hanno fatto seguito tra le tante: Cass. 3/02/2023, nn. 3400 e 3425; Cass. 23/03/2023, nn. 8330, 8374 e 8377; Cass. 12/04/2023, n. 9765 e Corte Cost. n. 190 del 2023 ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale solleva te sull’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito.
Nel caso di specie la ricorrenza di uno degli elementi specificativi dell’interesse ad agire non risulta dagli atti né alcunché ha dedotto il ricorrente, per cui, decidendo sul ricorso, la sentenza va cassata senza rinvio, dichiarando inammissibile il ricorso originario.
Il sopravvenuto intervento normativo e della suindicata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione giustificano l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
Trattandosi di causa sopravvenuta di inammissibilità relativa all’originario ricorso non sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 29/12/2023, n. 36336; Cass. 25/09/2023, n. 27227; Cass. 23/3/2023, n. 28330).
P.Q.M.
rigettato il primo motivo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e decidendo sul ricorso originario lo dichiara inammissibile; compensa le spese dei gradi di merito e di legittimità.
Così deciso in Roma il 18/03/2025.