Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8266 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8266 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21339/2021 R.G. proposto da :
COGNOME, elettivamente domiciliato in Milano, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, e quindi domiciliato ‘ex lege’ in ROMA INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA-MILANOSEZ.DIST. BRESCIA n. 413/2021 depositata il 26/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. In punto di fatto, dalla sentenza epigrafata si apprende quanto segue
Il signor NOME COGNOME propone ricorso in data 9/4/19 contro l’estratto di ruolo ottenuto il 15/2/19, grazie al quale avrebbe saputo cosi sostiene – dell’esistenza a suo carico di 18 cartelle di pagamento che non gli sarebbero state mai notificate: di queste ultime, eccepisce l’ormai maturata prescrizione quinquennale, e comunque la decadenza dall’azione esecutiva della Amministrazione per la mancata tempestiva notifica delle cartelle stesse, oltre al difetto di prova del contenuto delle cartelle e del collegamento fra le stesse e le rispettive relazioni di notifica.
La Commissione Provinciale fa alcune premesse sulla impugnabilità dell’estratto di ruolo, “sdoganata” dalla giurisprudenza di legittimità ma solo come veicolo per impugnare cartelle esattoriali non (o scorrettamente) notificate , e passa a valutare la regolarità della notificazione delle 18 cartelle di cui si tratta, opposta da parte resistente, salva comunque l’implicita declaratoria di carenza di giurisdizione in relazione a quella contrassegnata con il n. … 126000, in quanto relativa a contributi previdenziali.
All’esito della disamina, ritiene che l’Ufficio abbia documentato l’avvenuta notificazione delle cartelle, e rigetta nella loro genericità le dichiarazioni di disconoscimento formulate dal ricorrente, con l’ulteriore osservazione che – dagli atti di causa proposti da parte resistente risultava che già in data 11/512018 il Kaneklin si era presentato all’Ufficio di Crema chiedendo istruzioni per la massima rateazione possibile per le cartelle emesse tra il 2010 e il 2017, comprese dunque quelle oggi “impugnate”, ed ancora prima – in data 18/8/2015 – aveva chiesto – ed ottenuto – la rateizzazione delle stesse con decorrenza 7/9/2015 (salvo poi glissare elegantemente su qualunque pagamento, e ripresentarsi nel febbraio 2019 per venire “casualmente” a sapere che da quasi 10 anni
pendevano a suo carico numerose cartelle non pagate, senza che nessuno avesse peraltro mai tentato di portarle in esecuzione … ).
Sulla base di quanto sopra, il Giudice Provinciale dichiara dunque inammissibile il ricorso introduttivo .
Proponeva appello il contribuente, rigettato dalla CTR della Lombardia, con la sentenza epigrafata, sulla base della seguente motivazione:
Questa Commissione ritiene preliminarmente di sgombrare il campo da ogni problematica di prescrizione – si intende, maturata dopo la notifica delle cartelle dal momento che è del tutto infondata la tesi del termine quinquennale: si tratta di una affermazione difensiva molto in voga , ma che -salvo che per i tributi comunali – non trova alcun aggancio normativa per le imposte erariali, per le quali non può che valere – in mancanza di esplicita diversa regolamentazione – il termine ordinario (decennale).
Il disconoscimento della corrispondenza tra fotocopia prodotta in giudizio e documento originale (anch’esso, un must delle opposizioni seriali di non-pagatori incalliti, ndr) si schianta invece contro l risultati ormai raggiunti anche dalla giurisprudenza di legittimità che non consente che ci si limiti ad un semplice generico disconoscimento, ma pretende, con interpretazione realistica della problematica, l’indicazione specifica degli aspetti “per i quali si assume che (la fotocopia) differisca dall’originale”, con l’ulteriore possibilità per il giudice di ricorrere ad elementi anche presuntivi che garantiscano detta corrispondenza : e questa Commissione ritiene – in assoluta tranquillità – di poterlo fare nel caso di specie, con la presa d’atto e la condivisione argomentativa di quanto opposto dalla Amministrazione resistente in ordine alla avvenuta notificazione delle cartelle stesse (la cui mancata tempestiva impugnazione – giova aggiungerlo – esclude radicalmente l’ingresso ad ogni diversa questione “a monte”, ivi compresa la eventuale decadenza della pretesa impositiva, e persino la fondatezza nel merito di quest’ultima).
Come si ribadisce, e grazie alle fotocopie che non danno alcuna suggestione di avvenuta manipolazione , ci sono prove ragionevoli per ritenere correttamente notificate le cartelle di cui ci si sta occupando.
Ma vi è di più: si deve concludere – con il giudice di primo grado per la ribadita affermazione della inammissibilità del ricorso introduttivo, dovendosi riconoscere che l’accesso e la richiesta dell’estratto di ruolo del
febbraio 2019 abbiano costituito il pretesto formale per riprendersi un “termine per impugnare”: quest’ultimo era invece ormai decorso da quando la – si ribadisce -piena conoscenza delle cartelle esattoriali aveva costituito il presupposto indefettibile per la richiesta di pagamento rateale .
Propone ricorso per cassazione il contribuente con dieci motivi; resiste l’Agenzia delle entrate -Riscossione con controricorso.
Considerato che:
Primo motivo: ‘ Ex art. 360, comma 1, n. 4, per nullità della sentenza per avere la Commissione territoriale ritenuto notificati gli avvisi di addebito, nonostante gli Enti non avessero provato la notifica e la medesima Commissione non abbia rilevato tale preliminare ed assorbente omissione. Inesistenza delle notifiche’.
1.1. ‘L’Ente non ha assolto al proprio onere, esso, infatti, non ha depositato alcun documento di prova che suffragasse il perfezionamento delle notifiche delle cartelle di pagamento sopra indicate. La mancata produzione dei referti di notifica e/o degli avvisi di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma l’inesistenza della notificazione e dell’atto’.
Secondo motivo: ‘ Ex art. 360, comma 1°, n. 3 cod. poc. civ. per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. Inesistenza delle notifiche’.
2.1. Il motivo è formulato in termini sostanzialmente coincidenti – finanche alla lettera – al precedente.
Terzo motivo: ‘ Ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 2702 cod. civ. e degli arti. 214, 215 e 216 cod. proc. civ., in relazione al tempestivo disconoscimento sull’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti di notifica’.
3.1. ‘Emerge ‘per tabulas’ dalle carte processuali ce il contribuente abbia, tempestivamente ed espressamente, disconosciuto ex art. 214 e art. 215, comma 1, n. 2, cod. proc. civ.
(oltre che ex art. 2719 cod. civ.) le scritture e le sottoscrizioni poste sulle relate di notifica, prodotte in fotocopia dall’Ente, in ordine alle cartelle di pagamento’.
Quarto motivo: ‘ Ex art. 360, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ. per omessa pronuncia in relazione al disconoscimento ex artt. 214, 215, 216 cod. proc. civ. sull’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti di notifica prodotti in fotocopia da ADER e al mancato procedimento di verificazione ad istanza di ADER’.
4.1. ‘La CTR ha omesso la pronuncia sullo specifico disconoscimento effettuato dalla contribuente’.
Quinto motivo: ‘ Ex art 360, comma 1 n. 3, per violazione e falsa applicazione di legge n. 53/1994 ex art. 3- bis in relazione alle notifiche effettuate via PEC dall’AdeR. Inesistenza delle notifiche’.
5.1. ‘Nel caso di specie, dai documenti versati in atti e trascritti in ‘Premessa’ è emerso il fatto storico inconfutabile che le cartelle di pagamento, sono stati inviati da indirizzi PEC non inseriti (contenuti/registrati) nel pubblico registro IPA’.
Sesto motivo: ‘ Ex art 360, comma 1, n. 4, per nullità della sentenza in relazione alla inesistenza delle notifiche effettuate via PEC dall’ADER da indirizzi non inseriti nel pubblico elenco IPA. Inesistenza delle notifiche’.
6.1. Il motivo replica – pressoché alla lettera – il precedente.
Settimo motivo: ‘ Ex art. 360, comma 1, n. 4, per nullità della sentenza per avere la CTR ritenuto notificata la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA nonostante l’Ente non avesse provato la notifica e la medesima CTR non abbia rilevato tale preliminare ed assorbente omissione’.
7.1. ‘L’estratto di ruolo riporta la data del 14/12/2016, come asserita data di notifica della cartella di pagamento’. ‘L’ADER ha depositato un referto di notifica – tramite messo notificatore – con il
numero della cartella abraso e con asserita data del 23.05.16. L’Ente ha, altresì, depositato ulteriore documentazione e, in ultimo, la fotocopia della busta attestante il mancato recapito per compiuta giacenza con asserita data dell’8 luglio 2016. La grave anomalia e l’evidente irregolarità riscontrabili nella documentazione prodotta sono tali da renderla inidonea a dimostrare l’avvenuta notifica’.
Ottavo motivo: ‘ Ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, lett. e), dpr 600173, nella parte in cui la sentenza ha ritenuto correttamente notificate le cartelle di pagamento n. NUMERO_CARTA e n.NUMERO_CARTA secondo il rito degli irreperibili assoluti’.
8.1. ‘C ome risulta dalla relata di notificazione ritrascritta nelle premesse per specificità, il messo notificatore ha attestato: (Sub 8) <> e (Sub 9) <>, senza ulteriori attività svolte nelle immediatezze della notificazione’.
Nono motivo: ‘ Ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell’art. 2944 cod. civ. in relazione al fatto che la domanda di rateazione e/o di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo non risultano atti idonei a interrompere la prescrizione’.
9.1. ‘In corso di causa, il ricorrente ha disconosciuto ex artt. 214, 215 e 216 cod. proc. civ. l’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti di notifica’. ‘Le notifiche e gli atti, pertanto, sono inesistenti’. ‘Un atto inesistente non è mai suscettibile di sanatoria. L’istanza di rateazione (e anche l’adesione agevolata), pertanto, non può (non possono) sanare in alcun modo degli atti inesistenti’. ‘Inoltre, sempre erroneamente sia la Commissione provinciale che quella regionale, hanno ritenuto che la domanda di rateazione e di definizione agevolata (trascritte in
premessa e allegate come doc.2 – Sub 19 e Sub 20) effettuate dal ricorrente possano provare e configurare atti interruttivi della prescrizione’.
Decimo motivo: ‘ Ex art. 360 comma 1, n. 4 per mancanza della motivazione perché non contiene né l’indicazione dei motivi specifici per cui ritiene corretta la decisione di primo grado che conferma, né una valutazione specifica dei motivi di appello’.
10.1. ‘ La motivazione della sentenza impugnata è meramente apparente perché omette qualunque valutazione critica delle emergenze processuali, indicando come motivi della decisione adottata delle mere affermazioni apodittiche ‘. ‘In particolare tale decisione appare non esaminare compiutamente i motivi dell’appello ‘.
L’esame dei motivi innanzi riassunti rimane assorbito dall’originaria improponibilità dell’impugnazione del contribuente avverso l’estratto di ruolo, ragion per cui la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio ed il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarato inammissibile.
In proposito, va rammentato che, giusta Sez. U, n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660 -01, ‘in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4 -bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 -bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura ‘dinamica’ che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo
tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio’.
Va rammentato poi che C. cost. n. 190 del 2023 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4 -bis, DPR n. 602 del 1973, così come modificato dall’art. 3 -bis d.l. n. 146 del 2021, conv. in l. n. 215 del 2021, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 Cost.
Il contribuente non rende conto di un interesse concreto, effettivo e soprattutto attuale: infatti, l’allegato pagamento ha determinato la definitiva estinzione per adempimento dell’obbligazione tributaria, ragion per cui -proprio come dalla medesima rilevato -alcun ulteriore pregiudizio potrebbe mai attingerla, men che meno ‘in executivis’.
Talché, in definitiva, agli effetti di Sez. U, n. 26283 del 2022, il contribuente, che dichiara di aver impugnato gli estratti di ruolo a seguito di accesso presso l’agente della riscossione, obiettivamente non allega l’esistenza di un interesse, in allora, ad impugnare e, odiernamente, a coltivare l’impugnazione mediante la proposizione del ricorso per cassazione che ne occupa.
Ciò determina ‘ex se’ ed ‘ab origine’ l’inammissibilità dell’azione impugnatoria, sostenuta sino in cassazione, ai sensi del citato art. 12, comma 4 -bis, del d.P.R. n. 602 del 1973.
Ne consegue, come anticipavasi, la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio: invero, questa Suprema Corte, pronunciando su ricorso ai sensi dell’art. 382, comma 3, secondo periodo, cod. proc. civ., deve dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio, perché la causa non poteva essere proposta .
Ai sensi dell’art. 385, comma 2, cod. proc. civ., occorre provvedere in ordine alle spese dell’intero processo.
Valutato l’esito complessivo della lite, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese dei due gradi di merito.
Identicamente per il presente grado di legittimità, in ragione, come visto, del solo recente assestamento della giurisprudenza.
Stante l’assorbente rilievo, rispetto al ricorso, dell’originaria improponibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, nulla è a statuirsi agli effetti dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Pronunciando su ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché la causa non poteva essere proposta e, per l’effetto, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio.
Compensa tra le parti le spese relative a tutti i gradi di giudizio.
Così deciso a Roma, lì 30 gennaio 2025.