Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23597 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23597 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27665/2016 R.G. proposto da:
NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, da ll’AVV_NOTAIO , presso il cui studio in Roma alla INDIRIZZO è elettivamente domiciliato;
-ricorrente – contro
ESTRATTO DI RUOLO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata nel giudizio di appello presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , con domicilio digitale indicato in atti;
-intimata –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO – ROMA, n. 2415/2016, depositata in data 27/4/2016;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 20 giugno 2024;
Rilevato che:
Con ricorso ritualmente notificato, NOME COGNOME (d’ora in poi, anche ‘il ricorrente’ o ‘il contribuente’ ) ha proposto ricorso dinanzi alla C.T.P. di Roma avverso l’estratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale n. 09720020133566620 inerente all’Irpef del 1995 ed al contributo sanitario nazionale per lo stesso anno.
La RAGIONE_SOCIALETRAGIONE_SOCIALEP. rigettò l’impugnazione, con sentenza confermata dalla C.T.R. del Lazio.
Avverso la sentenza d’appello , il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Il contribuente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.
Considerato che:
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. con riguardo all’art. 112 c.p.c. , relativo agli artt. 24 e 111 della Costituzione -L. n. 335/95 -Omessa valutazione di circostanze determinanti ex art. 360 n. 5 c.p.c.’ , il contribuente impugna la sentenza d’appello perché avrebbe confermato la sentenza di primo grado senza esaminare le altre doglianze circa la prescrizione, la decadenza dalla pretesa impositiva e tardività dell’iscrizione a ruolo .
2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. con riguardo all’art. 2946 c.c., 112 e 149 c.p.c. -relativo agli artt. 24 e 111 della Costituzione -L. n. 890/82 -Omessa valutazione di circostanze determinanti ex art. 360 n. 5 c.p.c.’ , il contribuente impugna la sentenza d’appello nella parte in cui questa ha ritenuto valida la notificazione della cartella di pagamento eseguita direttamente mediante invio a mezzo posta dall’agente della riscossione , senza identificare , nell’avviso di ricevimento , il familiare convivente che ricevette materialmente la cartella.
Il contribuente ha altresì sollevato, nel corpo del motivo in esame, questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 comma 1 del d.P.R. n. 602 del 1973 nella parte in cui abilita l’agente della riscossione a notificare direttamente a mezzo del servizio postale la cartella di pagamento, oltre che RAGIONE_SOCIALE stesso articolo nella parte in cui non prevede che la notifica della cartella di pagamento a mezzo direttamente del servizio postale debba essere eseguita nelle stesse forme dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982.
3. La sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio.
L’ art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/21, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, in cui ha inserito il comma 4-bis,
ha stabilito non soltanto che «L’estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Nemmeno con la memoria difensiva depositata il contribuente ha evidenziato quale tra gli specifici pregiudizi indicati dalla novella legislativa gli deriverebbe dall’iscrizione a ruolo cui è seguita la cartella che gli sarebbe stata invalidamente notificata.
Le SS.UU., con sentenza n. 26283/2022, hanno statuito che la trascritta novella normativa si applica anche ai processi pendenti, ed il Collegio intende senz’altro dare continuità a tale orientamento.
Ne consegue che il contribuente , privo dell’interesse specifico ad impugnare l’estratto di ruolo, avrà solo l’interesse ad insorgere contro un eventuale futuro atto con cui l’agente della riscossione desse avvio alla procedura di riscossione, facendo valere anche i vizi dell’atto presupposto (cartella di pagamento) eventualmente non notificato o invalidamente notificato.
Essendo sopravvenuta la novella legislativa nel corso del giudizio di cassazione, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di tutti i gradi del processo.
P.Q.M.
Cassa senza rinvio la sentenza impugnata.
Compensa le spese di tutti i gradi del processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2024.