Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18961 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18961 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 10/07/2024
Oggetto: tributi – estratto di ruolo – impugnabilità – difetto di interesse
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14296/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo PEC
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE , presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 7905/01/19 depositata in data 22 ottobre 2019 Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 26 giugno 2024.
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE ha impugnato un estratto di ruolo e, tramite esso (come risulta dalla sentenza impugnata), le cartelle a esso sottese, di cui era venuta a conoscenza tramite l’estratto del ruolo, ricorso stato accolto dalla CTP di Napoli.
La CTR della Campania, con sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello dell’Agente della riscossione. Ha ritenuto preliminarmente il giudice di appello tempestiva l’impugnazione, in quanto , pur essendo stata la sentenza di primo grado notificata in data 26-28 giugno 2018, la proposizione dell’appello in data 12 dicembre 2018 deve considerarsi tempestiva, per non avere la notificazione della sentenza prodotto effetto ai fini del decorso del termine breve, non essendo la sentenza stata notificata presso il difensore domiciliatario, né a mani, né, infine, producendo tali effetti la notificazione presso la sede di Napoli dell’Agenzia riscossione. Ha, poi, ritenuto legittimamente costituito l’appellante in giudizio e ha ritenuto ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello, ritenendo che le cartelle sottese sono state correttamente notificate alla società contribuente. Il giudice di appello ha, poi, ritenuto inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo per essere stata provata la produzione delle cartelle ad esso sottese.
Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a cinque motivi, cui resiste con controricorso l’Agente della riscossione.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata, nella
parte in cui il giudice di appello non ha rilevato la tardività dell’appello proposto oltre il termine breve , in violazione dell’art. 51 d. lg. 31 dicembre 1992, n. 546. Osserva parte ricorrente che la sentenza di primo grado, ai fini della decorrenza del termine breve, è stata inviata a mezzo PEC alla Direzione Provinciale di Napoli , ossia all’organo che aveva emesso l’atto impugnato , osservandosi come la notificazione possa essere eseguita alternativamente presso il domicilio eletto, nonché presso la parte personalmente; parte processuale sarebbe, difatti, il soggetto che ha emesso l’atto e, quindi, lo stesso dovrebbe considerarsi destinatario della sentenza notificata, per cui la notificazione della sentenza presso la parte personalmente farebbe decorrere il termine breve per impugnare.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2203, 2204, 2209 cod. civ. e dell’art. 77 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza di appello ha ritenuto che la notificazione degli atti debba farsi presso la sede di Roma dell’Agenzia, ossia presso il luogo in cui opera il soggetto che ha la rappresentanza nei giudizi. Osserva parte ricorrente che l’Agente della riscossione si è costituito tramite il soggetto preposto presso la sede territoriale di Napoli, soggetto che ha assunto la rappresentanza processuale dell’ente.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per non avere la sentenza impugnata dichiarato l’inammissibilità dell’appello dell’Agente della riscossione per difetto di ius postulandi e per nullità della procura conferita ad avvocato del libero foro. Osserva parte ricorrente che l’Agente della riscossione debba costituirsi in giudizio tramite l’Avvocatura dello RAGIONE_SOCIALE, pena la nullità della costituzione in giudizio e l’inammissibilità dell’appello proposto , salvo che venga prodotta la
Convenzione tra Avvocatura dello RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in modo da comprendere se vi sia spazio per l’abilitazione al conferimento di incarico all’avvocato del libero foro.
Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 8, l. 1° dicembre 2016, n. 225, per avere ritenuto il giudice di appello consentito il rilascio del mandato da parte di RAGIONE_SOCIALE ad avvocato del libero foro.
Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione degli artt. 32, comma 1, e 58 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto ammissibili le produzioni in appello da parte dell’Agente della riscossione.
Deve preliminarmente rilevarsi che la presente controversia attiene all’impugnazione di estratti di ruolo e, tramite la stessa, all’impugnazione degli atti a essi sottesi . Nel qual caso, va rilevato il difetto di interesse ad agire quale questione preliminare all’esame del merito del presente ricorso. L ‘estratto di ruolo non è , difatti, impugnabile se non nei casi elencati dall’art. 3 -bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, ove il ricorrente dimostri la sussistenza di un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, ovvero per la riscossione di somme allo stesso dovute da parte della pubblica amministrazione ovvero, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, casi insussistenti nel caso in esame.
La suddetta norma è applicabile ai giudizi in corso come affermato dal diritto vivente (Cass., Sez. U., 26283/2022; Cass., Sez. U., n. 12459/2024), sicché il contribuente ha interesse a impugnare l’estratto nei soli casi delineati dalla suddetta disciplina, benché sopravvenuta. La Corte costituzionale si è espressa sulla legittimità del citato art. 3bis d.l. cit. ribadendo che, eventuali modifiche al sistema
in esso previsto, spetterebbero ad un intervento del Legislatore e che, pertanto, le questioni di incostituzionalità relative alla non impugnabilità diretta dell’estratto di ruolo al di fuori delle ipotesi da essa previste, sono inammissibili (Corte Cost. n. 190/2023; conf. Corte cost. n. 81/2024).
Posto che, pertanto, la norma citata delinea il contenuto dell’interesse ad agire in caso di impugnazione dell’estratto di ruolo in caso di cartella non notificata o invalidamente notificata, che non ricorrono le ipotesi di cui all’art. 3 -bis d.l. n. 146/2021, che non vi è interesse ad agire, che la mancanza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. Sez. U, n. 12637/2008), il ricorrente non ha interesse ad agire in giudizio.
Tale questione assume ruolo pregiudiziale rispetto ai motivi di ricorso per cui, pronunciandosi questa Corte sull’originario ricorso, la sentenza va cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. per mancanza di una condizione dell’azione , rigettandosi l’originario ricorso per difetto di interesse ad agire . Le spese dell’intero giudizio sono integralmente compensate tra le parti, atteso che il giudizio, anche di legittimità, è stato incardinato in epoca precedente lo ius superveniens e la conseguente evoluzione della giurisprudenza di legittimità.
P. Q. M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e rigetta l’originario ricorso ; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio .
Così deciso in Roma, in data 26 giugno 2024