Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16759 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16759 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5561/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE nonché RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che li rappresenta e difende
-ricorrenti-controricorrenti incidentali-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
-ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n. 2784/07/21 depositata il 19/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 2784/07/21 del 19/07/2021 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) ha accolto parzialmente l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti della sentenza n. 3363/22/18 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso due cartelle di pagamento e un avviso di accertamento esecutivo concernenti IRPEF, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2009 e 2010 .
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, le cartelle di pagamento e l’avviso di accertamento esecutivo erano stati impugnati solo a seguito del rilascio, in data 13/02/2017, dell’estratto di ruolo; e ciò in ragione del contestato difetto di notificazione dei menzionati atti.
1.2. La CTR accoglieva l’appello di NOME COGNOME con riferimento ad una RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento impugnate, la n. NUMERO_CARTA, rigettando per il resto il ricorso proposto dal contribuente.
Avverso la sentenza della CTR proponevano ricorso per cassazione, da un lato, con unico atto notificato in data 21/02/2022 , l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) e l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), dall’altro il contribuente, con atto pure notificato in data 21/02/2022, ma in un orario successivo. Entrambi i ricorsi sono affidati a due motivi. Il ricorso proposto dal contribuente assume la qualifica di ricorso incidentale.
Avverso il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME depositava, altresì, controricorso e, quindi, memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso principale RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE deducono, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21, primo comma,
del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per non avere la CTR ritenuto idonea a provare la conoscenza della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA la presentazione dell’istanza di maggior rateazione, con conseguente tardività del ricorso proposto.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso principale si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 26, primo comma, seconda parte, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. In buona sostanza, le ricorrenti principali si dolgono della validità della notificazione della cartella n. NUMERO_CARTA, che sarebbe stata correttamente notificata a mezzo del servizio postale.
Con il primo ed il secondo motivo di ricorso incidentale NOME COGNOME contesta, rispettivamente in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., da un lato, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 139, quarto comma, cod. proc. civ. e dell’art. 60, primo comma, lett. bbis ), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e, dall’altro, la nullità della sentenza.
2.1. In buona sostanza, il contribuente sostiene che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto la regolarità della notifica della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, anziché la sua inesistenza, nonostante la mancata produzione del l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, essendo stata la notificazione eseguita tramite messo notificatore e in una situazione di irreperibilità cd. relativa del destinatario.
Va pregiudizialmente rilevata l’inammissibilità del ricorso proposto in primo grado dal sig. NOME COGNOME in ragione dell’impugnazione di un atto (l’estratto di ruolo) non impugnabile ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
3.1. Trova, infatti, applicazione alla presente controversia l’art. 12, comma 4 bis , del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2021, n. 215). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la menzionata disposizione -la cui legittimità costituzionale è stata confermata da Corte cost. n. 190 del 17/10/2023 -è applicabile anche ai processi pendenti (Cass. S.U. n. 26283 del 06/09/2022).
3.2. Nel caso di specie, infatti, non ricorrono, né sono state dedotte, le speciali situazioni che, ai sensi della menzionata disposizione, giustificano l’impugnazione dell’estratto di ruolo («Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»).
In conclusione, pronunciando sui ricorsi, va cassata la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, va dichiarata l’inammissibilità dell’originario ricorso proposto dal contribuente.
4.1. Essendo stata la decisione conseguenza di una disposizione di legge sopravvenuta, sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero giudizio.
La Corte, pronunciando sui ricorsi, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originario ricorso proposto dal controricorrente; dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 22/11/2023.