Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30035 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30035 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11565 -20 24 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, per procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO , con domicilio digitale come in atti;
– ricorrente –
contro
Oggetto: Tributi -impugnazione estratto di ruolo
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO, domicilia;
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO, domicilia;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2923/07/2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della CALABRIA, depositata il 14/11/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18 settembre 2024 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un estratto di ruolo e della relativa cartella di pagamento emessa nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per tributi doganali relativi all’anno d’imposta 2006, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Calabria rigettava l’appello della società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado così statuendo: «il tema dell’ammissibilità degli estratti di ruolo è stato oggetto di differenti interpretazioni fino alla pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, ne ha dichiarato l’inammissibilità. Ne consegue la tardività del ricorso contro la cartella di pagamento».
Avverso tale statuizione la società contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi cui replicavano sia
l’RAGIONE_SOCIALE che l’RAGIONE_SOCIALE, con separati controricorsi ma entrambi assistiti dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art. 380 bis c.p.c., in data 26/07/2024, in considerazione della rilevata infondatezza del ricorso per difetto di interesse ad agire, alla stregua del principio affermato da Cass., Sez. U, n. 26283/2022), la ricorrente con atto depositato in data 30/09/2024 ha chiesto la decisione del ricorso e, quindi, ai sensi degli artt. 380 bis e 380-bis.1 c.p.c. è stata disposta la trattazione della causa per l’odierna camera di consiglio.
Né la ricorrente né le controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce, senza l’indicazione del corrispondente paradigma normativo, la «Violazione di Legge ed in particolare della normativa vigente al momento dell’impugnazione, che non aveva ancora sancito la non impugnabilità degli estratti di ruolo. Impossibilità di ritenere tardiva l’impugnazione di una cartella di pagamento mai notificata».
Con il secondo motivo si deduce, senza l’indicazione del corrispondente paradigma normativo, un «Omesso esame circa un elemento fondamentale per il giudizio oggetto di discussione fra le parti ed in particolare circa la totalità dei motivi di Appello, nonché della prescrizione dei tributi e del termine triennale relativo ai tributi doganali».
Il primo motivo è infondato con assorbimento del secondo.
Nel caso di specie è circostanza pacifica che la contribuente ha impugnato un estratto di ruolo lamentando l’omessa notifica di una cartella di pagamento.
4.1. Ciò posto, le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato il principio, pienamente condiviso dal Collegio, che «In tema di riscossione
coattiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione». (Cass., Sez. U., 6 settembre 2022, n. 26283).
4.2. Orbene, la ricorrente sostiene al riguardo che la statuizione d’appello non ha tenuto conto dell’entrata in vigore della norma ( d.l. n. 146 del 2021, convertito) in un momento successivo rispetto all’instaurazione del giudizio e del fatto che, comunque, dalla pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite di questa Corte non emerge «la immediata inammissibilità di qualsivoglia impugnazione sulle cartelle di pagamento di cui si viene a conoscenza solo con l’estratto di ruolo » e «la Corte Tributaria non può limitarsi a dichiarare inammissibile tout court il ricorso, ma deve effettuare una valutazione circa il pregiudizio del contribuente che non ha ricevuto la notificazione della cartella di pagamento».
4.3. Tali argomentazioni non sono condivisibili.
4.4. Invero, con riferimento alle questioni poste dal motivo in esame deve ricordarsi quanto affermato dalle Sezioni unite, ovvero che:
-) nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l’intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall’estratto di ruolo, l’esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l’azione è da qualificare di accertamento negativo e, in quanto tale, essa, in
considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile;
-) l’art. 3 bis del decreto legge n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla «Formazione e contenuto dei ruoli», in cui ha inserito il comma 4 bis, ha stabilito non soltanto che «L’estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»;
-) quello che si impugna è l’atto impositivo o riscossivo menzionato nell’estratto di ruolo;
-) è inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata o che sia rivolta a far valere l’invalidità di un’intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l’omessa notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento;
-) la seconda disposizione della disciplina sopravvenuta non è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di
pagamento; né introduce motivi d’impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti;
-) con la norma in questione, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione «diretta», stabilisce quando l’invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell’incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l’interesse ad agire;
-) questa condizione dell’azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione, con la conseguenza che la disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell’ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell’impugnazione;
-) è, quindi, coerente che l’interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato e la dimostrazione si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti;
-) quanto alle fasi di merito, se il pregiudizio sia già insorto al momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, applicabile anche al processo tributario, posto che l’assolutezza dell’impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l’ha previsto; a maggiore ragione esso può essere fatto valere in giudizio se insorto dopo;
-) l’interesse in questione può, poi, essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull’operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o anche fino all’udienza di discussione, prima dell’inizio della relazione, o fino all’adunanza camerale, se insorto dopo e, qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio.
4.5. Orbene, nel caso in esame, la contribuente non ha dimostrato e, peraltro, neppure dedotto di avere un interesse ad agire, attuale e qualificato, ad impugnare l’estratto di ruolo e la correlata cartella di pagamento di pagamento, ovvero la sussistenza nella specie di una RAGIONE_SOCIALE ipotesi per le quali la novella del 2021 riconosce ancora il diritto del contribuente a quell’impugnazione (cfr. ex multis Cass. 13094/2025; Cass. n. 32081/2024).
4.6. Pertanto, la sentenza impugnata, ancorché abbia erroneamente affermato che dall’inammissibilità dell’impugnazione discendeva «la tardività del ricorso contro la cartella di pagamento», ancorché errata nella motivazione, è comunque corretta in diritto, dovendosi fare applicazione nella specie del disposto di cui all’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ.
Il secondo motivo, con cui si deduce la mancata risposta dei giudici di appello alle questioni poste con i motivi di impugnazione, resta assorbito giacché la questione dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo ed il conseguente difetto di interesse ad agire del contribuente è rilevabile d’ufficio (Cass. n. 30952/2024).
Il ricorso va quindi rigettato con condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché, ai sensi del terzo comma dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE somme di cui ai commi terzo e quarto dell’art. 96 cod. proc. civ., liquidate come in dispositivo. La liquidazione nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE, entrambi assistiti dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, va fatta tenendo conto dell’identità RAGIONE_SOCIALE posizioni processuali la cui difesa non ha compo rtato l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto (Cass. n. 10367/2024).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrenti RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità che
liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Condanna la ricorrente a pagare in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrenti l’ulteriore importo di euro 3.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. nonché l’ importo di euro 1.500,00 in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME