Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13341 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13341 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/05/2024
Oggetto: impugnazione di estratto di ruolo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 14549/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (PEC:
EMAIL)
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL)
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia -Romagna n. 2631/19/20 depositata in data 17/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 23/04/2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
-la società contribuente impugnava un estratto di ruolo relativo a svariate cartelle di pagamento aventi ad oggetto iva e Irap per gli anni dal 2006 al 2016;
-il giudice di primo grado, per quanto qui interessa, rigettava il ricorso;
-appellava la società;
-con la pronuncia qui gravata di ricorso il giudice dell’appello ha confermato la decisione di primo grado;
-ricorre RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a due motivi di ricorso illustrati da memoria;
-l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
Considerato che:
-d’ufficio va rilevato che l’art.3 bis d. L. n.146/2021, precisato in sede di conversione della l. n.215/21, novellando l’art.12 del d.P.R. n.602/73, ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bis il quale ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile – anche unitamente alle cartelle sottostanti che si assumono non legittimamente notificate- se non a determinate, specifiche, condizioni. La menzionata previsione di legge recita: «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80 comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, oppure per la riscossione di somme allo
stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art.1 comma 1 lett. a) del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze18 gennaio 2008 n.40, per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»;
-questa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022, ha fortemente circoscritto le impugnazioni attraverso l’estratto di ruolo dirette ad ottenere l’annullamento della sottesa cartella di pagamento, trattandosi di azione di accertamento negativo circa la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il proc esso tributario ha natura di impugnazione – merito e il ruolo non ha una sua autonoma materialità;
-è conseguentemente presente l’interesse ad agire contro il ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante come ad es. un pignoramento in corso o un’intimazione al pagamento, di cui non vi è evidenza in atti, da cui l’inammissibilità del ricorso originario della società contribuente rilevabile ex officio ;
-in conclusione, pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata dev’essere cassata senza rinvio ex art. 382 c. 3 c.p.c. e il ricorso introduttivo del contribuente dichiarato inammissibile perché la causa non poteva essere proposta;
-poiché il ricorso introduttivo del giudizio è stato proposto prima della pronuncia a Sezioni Unite cui sopra si è fatto riferimento, le spese di lite vanno compensate tra le parti;
p.q.m.
pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile l’originario ricorso della società contribuente; cassa senza rinvio la sentenza impugnata ex art. 382 c. 3 c.p.c.; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024.
Il Presidente NOME COGNOME
AVV_NOTAIO NOME COGNOME