Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9332 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9332 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
Cart. di pagamento
TARSU 2000-01-02-04, DIR. ANNUO CCIAA 2001, TAS. AUTO 2009 e IRPEF 1994-98-99
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26635/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO,
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO,
-controricorrente – nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con
domicilio legale in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato,
-controricorrente – nonché
REGIONE LAZIO, in persona del Presidente RAGIONE_SOCIALE Giunta pro tempore,
-intimata – nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
-intimata –
nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ,
-intimata – nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , con sede in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con domicilio legale in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Capitolina,
-controricorrente –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 2130/04/2016, depositata in data 14 aprile 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) notificava a NOME COGNOME, sulla base di ruoli formati dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -direzione provinciale di RAGIONE_SOCIALE I, le cartelle di pagamento: n. 09720030046135578 ai fini IRPEF -ALTRO 1998; n. 09720030327959950 ai fini TARSU/TIA 2000; n. 09720030327959950 ai fini TARSU/TIA 2001; n.
09720031014333918 ai fini IRPEF -ALTRO 1999; n. 09720040097458019 ai fini IRPEF -ALTRO 1994; n. 09722050105401111 ai fini DIR. ANNUO CCIAA 2001; n. 09720060097680571 ai fini DIR. ANNUO CCIAA 2001; n. 09720070317918912 ai fini TARSU/TIA 2004; n. 09720120172921004 ai fini TAS. AUTO 2009; n. 09720040129921988 ai fini IRPEF -ADD. REG 1998 TARSU -CCIAA; n. 09720040129921988 ai fini IRPEF -ADD. REG 1999 TARSU -CCIAA; n. 09720040129921988 ai fini IRPEF -ADD. REG 2001 TARSU -CCIAA; n. 09720040129921988 ai fini IRPEF -ADD. REG 2002 TARSU -CCIAA.
Avverso gli estratti di ruolo relativi alle suddette cartelle di pagamento il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p., con sentenza n. 9574/20/2014, rigettava il ricorso del contribuente per avvenuta notifica e mancata impugnazione nei termini RAGIONE_SOCIALE cartelle.
Contro tale decisione proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. del RAGIONE_SOCIALE; si costituivano in giudizio anche RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 2130/04/2016, depositata in data 14 aprile 2016, la C.t.r. adita rigettava il gravame del contribuente, condannandolo al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE C.t.r. del RAGIONE_SOCIALE, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), l’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso.
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE sono rimaste intimate non avendo svolto attività difensiva.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. con riguardo agli artt. 112, 115, 116, 2697 cod. civ., 140 cod. proc. civ. -Omessa valutazione di una circostanza determinante ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.», il contribuente lamenta l’ error in iudicando e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha affermato la regolarità RAGIONE_SOCIALE notifica di tutte le cartelle impugnate, nonostante: con riguardo alla cartella n. 09720070317918912, manchi l’allegazione di prove d a parte dei convenuti; con riferimento alla n. 09720060097680571, si rilevi, ritenendolo non decisivo, l’omesso invio e ricevimento di raccomandata informativa previsti per il caso di notifica presso la Casa comunale; con riferimento a tutte le altre, manchi l’allegazione (o sia attestato l’esito negativo) dell’invio e del ricevimento di detta raccomandata informativa.
Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dalle controricorrenti perché, in ossequio al principio di autosufficienza, il ricorrente esplicita e indica gli atti attraverso i quali disaminare la doglianza invocata attraverso l’allegazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento con relativa relata di notifica per cui sono individuabili univocamente gli elementi RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta che sono stati presi effettivamente in considerazione dall’amministrazione e dalla sentenza impugnata.
Peraltro, il motivo di ricorso è inammissibile.
Costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui ‘In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4
bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione RAGIONE_SOCIALE cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento RAGIONE_SOCIALE decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia RAGIONE_SOCIALE sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio RAGIONE_SOCIALE relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio’ (Sez. U. Sentenza n. 26283 del 06/09/2022).
3.1. Sul punto era appositamente intervenuto il legislatore, il quale, con l’art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/21, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L’estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la RAGIONE_SOCIALE di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008, n. 40,
per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». La norma riguarda la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell’art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 RAGIONE_SOCIALE I. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo Ric. 2015 n. 22798 sez. SU – ud. 19-072022 -12- di sanzione amministrativa pecuniaria, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quali è disciplinata dalle norme previste per l’esazione RAGIONE_SOCIALE imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17).
3.2. Ancora prima, la Corte costituzionale (con sentenza n. 114 del 31 maggio 2018) aveva escluso qualsivoglia vuoto di tutela nel caso di omessa o invalida notificazione RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento o dell’eventuale successivo avviso contenente l’intimazione ad adempiere: se il contribuente contesta il titolo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE coattiva, o la regolarità formale e la notificazione di esso, la tutela c’è ed è garantita in maniera piena dal giudice tributario (al riguardo, si veda Cass., Sez. Un., n. 28709 del 16/12/2020).
3.3. Pertanto, ricordano le SS.UU. n. 26283/2022, in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione RAGIONE_SOCIALE cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento RAGIONE_SOCIALE decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia RAGIONE_SOCIALE sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il
tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio RAGIONE_SOCIALE relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
3.4. Nella fattispecie in esame, il ricorrente, limitandosi ad impugnare cumulativamente tutte le cartelle iscritte a ruolo a suo nome, ha omesso di indicare , pur nel presente giudizio, l’attualità dell ‘interesse ad agire, fondamentale condizione dell’azione, in base alla quale dimostrare il concreto interesse ad ottenere la pronuncia di illegittimità RAGIONE_SOCIALE cartelle.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite mentre non vi è pronuncia sulle spese, essendo rimaste intimate, nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE essendo rimaste intimate.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese processuali nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, spese che liquida in € 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Condanna, altresì, il ricorrente alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese processuali nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, spese che liquida in € 1.000,00 ciascuno, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15 % oltre ad IVA e C.P.A. come per legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il varsamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificati pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in RAGIONE_SOCIALE il 22 febbraio 2024.