Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28837 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28837 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 31/10/2025
Estratto di ruolo notifica cartelle di pagamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24655/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato
– ricorrente –
contro
SAPONE NOME
– intimato –
avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, n. 2586/2022, depositata il 15/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22
ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME impugnava davanti alla C.t.p. di Caserta l’estratto di ruolo relativo a due cartelle esattoriali, lamentando il difetto di notifica di queste ultime e l’ines istenza della relativa pretesa.
La C.t.p. rigettava il ricorso rilevando che le cartelle di pagamento erano state validamente notificate.
Il Contribuente impugnava la sentenza e la Ct.r. del Lazio accoglieva l’appello rilevando la nullità RAGIONE_SOCIALE notifiche.
Avverso la sentenza di cui all’epigrafe, l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione nei confronti del contribuente che non ha svolto alcuna attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. 2 settembre 1972, n. 1973, nonchè dell’art. 3 -bis della legge 53/1994.
L’Ufficio censura la sentenza ritenendola errata laddove ha dichiarato la nullità della notifica RAGIONE_SOCIALE due cartelle, in quanto provenienti da indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ente di esenzione non presente nei pubblici registri; osserva che per la notifica degli atti impositivi tributari l’unico parametro normativo è costituito dalla disposizione di cui al citato art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973; norma, quest’ultima, che nulla prevede con riferimento all’indirizzo pec dal quale l’uff icio può effettuare la notifica.
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e/o falsa applicazione dell’art, 156, terzo comma 3, cod. proc. civ.
Censura la sentenza per aver dichiarato la nullità RAGIONE_SOCIALE due cartelle escludendo che, nella fattispecie, potesse operare la sanatoria di cui agli art. 156, comma 3, cod. proc. civ..
Deve rilevarsi di ufficio l’originaria inammissibilità del ricorso avverso estratto di ruolo
3.1. Sulla questione è intervenuto il legislatore il quale, con l’art. 3bis d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, ha inserito in sede di conversione di cui alla legge 17 dicembre 2021 n. 215, così novellando l’art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, il comma 4bis , ed ha stabilito non soltanto che «l’estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». La disposizione, da ultimo, è stata modificata dall’art. 12, comma 1, d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110 che ha ampliato le ipotesi di immediata giustiziabilità del ruolo.
3.2. La Corte, a Sezioni unite, (Cass. Sez. U., 06/09/2022, n.26283) ha affermato i seguenti principi di diritto ai quali deve darsi continuità:
l’art. 3bis d.l. 146 del 2021 si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
-sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104,
113, 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione;
l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura dinamica che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
Proprio perché la tutela riguarda atti invalidamente notificati o non notificati, e quindi inefficaci, è ultronea la ricerca di un termine al quale ancorare il dies a quo per l’impugnazione.
3.3. I principi espressi hanno trovato conferma anche nell’ intervento della Corte Costituzionale, che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in tema, con sentenza n. 190 del 17 ottobre 2023, ed ha evidenziato come la norma impugnata innalzi la soglia del bisogno di tutela giurisdizionale dei contribuenti ai fini della impugnazione diretta del ruolo e della cartella (Cfr. Cass. Sez. U 07/05/2024, n. 12459).
3.4. I casi previsti dalla nuova disciplina sono tassativi e, pertanto, insuscettibili di interpretazione e applicazione analogica o anche semplicemente estensiva. Si è precisato, del resto, che il potere cautelare di cui è fornito il giudice tributario e quello ordinario, anche
dell’esecuzione, evita il rischio che si creino zone non coperte dalla tutela giurisdizionale stessa; infatti, anche laddove la notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento sia stata omessa o sia invalida, vi è sempre un giudice che può pronunciarsi sulle doglianze avanzate dal contribuente che impugni l’atto successivo, pur se esecutivo, o alternativo all’esecuzione (Cass. 21/07/2025, n. 20350).
4. In conclusione -in assenza di allegazione di iniziative dell’Ufficio tendenti alla riscossione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento oggetto dell’iscrizione a ruolo, e poiché il contribuente non ha allegato alcun pregiudizio nei termini tratteggiati dall’art. 12, comma 4bis d.P.R. n. 602 del 1973 -il ricorso va deciso ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. stante l’inammissibilità ex se e ab origine dell’azione impugnatoria, esperita con il ricorso introduttivo del giudizio, perché la causa non poteva essere proposta e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio.
Il sopravvenuto intervento normativo ed il rilievo di ufficio della questione giustificano l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso originario; compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME