Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6529 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6529 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 30000-2022 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ‘ ex lege ‘ in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentata e difesa per legge;
– resistente con atto di costituzione nonché contro
ROMA CAPITALE;
Oggetto
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Opposizione avverso estratto di ruolo –
Inammissibilità del ricorso
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/10/2023
Adunanza camerale
– intimata –
Avverso la sentenza n. 9069/2022 Tribunale di Roma, depositata l’0 8/06/2022;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 27/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 9069/22, dell’8 giugno 2022, del Tribunale di Roma, che -accogliendo il gravame proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (dRAGIONE_SOCIALEora in poi, ‘RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 20985/20, del 16 novembre 2020, del Tribunale di Roma -ha respinto l’opposizione proposta dalla NOME, attraverso la contestazione di un estratto di ruolo, avverso car tella di pagamento emessa dall’RAGIONE_SOCIALE.
Riferisce, in punto di fatto, l’odiern a ricorrente di aver adito l’autorità giudiziaria, a norma dell’art. 615 cod. proc. civ., promuovendo, ‘attraverso la contestazione di un estratto di ruolo’, opposizione avverso cartella di pagamento, eccependo la nullità della sua notificazione e la prescrizione dei crediti in essa riportati, ‘stante il difetto/nullità della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento e degli avvisi di mora nonché dei verbali di accertamento presupposti’.
Costituitosi in giudizio il riscossore e l’ente impositore (l’allora Comune di Roma, oggi Roma Capitale), il primo depositava la relata della notificazione della cartella esattoriale, avvenuta a norma dell’art. 60 del d.P.R. 29 settembre del 1973, le relat e di notificazione dei verbali presupposti.
Accolta l’opposizione dal primo giudice, su gravame di NOME -che lamentava difetto di motivazione in merito all’esistenza, agli atti del giudizio, della prova dell’avvenuta notificazione della
cartella di pagamento -tale decisione veniva totalmente riformata in appello.
Avverso la sentenza del Tribunale capitolino ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, sulla base -come detto -di un unico motivo.
3.1. Esso denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 324, 329, comma 2, e 342 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2909 cod. civ.
La ricorrente si duole del ‘superamento della contestazione’, da essa sollevata, di ‘inammissibilità dell’appello’, giacché promosso ‘avverso solo una RAGIONE_SOCIALE statuizioni della sentenza impugnata’. Assume, infatti, la COGNOME che la pronuncia resa in prime cur e aveva provveduto all’annullamento anche dei verbali presupposti, e non della sola cartella di pagamento, donde l’esistenza di un giudicato interno sul punto (in difetto di gravame esperito al riguardo). Di qui la conseguente ‘erroneità dell’affermazione’ , compiuta dal giudice del gravame, secondo cui ‘dalla sentenza appellata non si rinviene alcuna esplicita attestazione di omessa notifica dei verbali presupposti che sia suscettibile di passaggio in giudicato in quanto non oggetto di specifico appello’. D ifatti, la sentenza del Giudice di pace, sia nella parte motiva che in dispositivo, dichiarava la nullità, oltre che dell’estratto del ruolo, ‘di tutti i provvedimenti sottesi afferenti violazioni del C.d.s.’.
L’Avvocatura Generale dello Stato, per NOME, ‘non avendo notificato nei termini di legge controricorso’, ha dichiarato di costituirsi ‘al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione’.
Roma Capitale è rimasta solo intimata.
Formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art. 380bis , comma 1, cod. proc. civ., la ricorrente ha richiesto la decisione del collegio ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, sicché la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
La ricorrente ha depositato memoria in vista dell’adunanza camerale
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve rilevarsi l’assenza di rituale controricorso, proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE.
Quello depositato, invero, è -per stessa qualificazione della parte interessata -un mero ‘atto di costituzione’, da ritenersi del tutto irrituale, non essendo stato notificato alla ricorrente, e dunque non idoneo a consentire ad RAGIONE_SOCIALE il superamento della condizione di mero intimato (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 4 settembre 2023, n. 25747).
Ciò chiarito, il ricorso è inammissibile, come da proposta di definizione accelerata.
9 .1. Tale esito, infatti, s’impone alla luce dell’ arresto con cui le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato -sulla base di una concezione ‘dinamica’ dell’interesse ad agire, ex art. 100 cod. proc. civ. -l’applicabilità, anche nei giudizi pendenti relativi ad opposizioni avverso estratti di ruolo, dello ‘ ius superveniens ‘ costituito dall’ art. 3bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021,
n. 215, norma che ha limitato la possibilità di immediato ricorso alla tutela giurisdizionale contro l’estratto del ruolo (si tratta di Cass. Sez. Un., sent. 6 settembre 2022, n. 26283, Rv. 66566001).
La norma sopravvenuta -nell’introdurre il comma 4 -bis nel testo dell’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e dunque nel subordinare la possibilità di diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento, che si assume invalidamente notificata, alla condizione di dimostrare che dall’iscrizione a ruolo possa derivare un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione -opera, come detto, anche nei giudizi già pendenti, giacché ‘plasma l’interesse ad agire’, dal momento che ‘stabilisce quando l’invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela’ (così Cass. Sez. Un., sent. n. 26283 del 2022, cit .).
Ne consegue che colui il quale abbia ‘ illo tempore ‘ proposto opposizione avverso l’estratto del ruolo è onerato di regola dalla dimostrazione del perdurare del proprio interesse ad agire, e con esso, dunque, della persistente ammissibilità della propria azione, ciò che nel giudizio di legittimità potrà fare, o meglio, è onerato dal fare, ‘mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ.’ (così, nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n. 26283 del 2022, cit .).
L’onere in questione viene meno solo quando l’ammissibilità dell’opposizione, e dunque dell’azione esercitata, sia stata già espressamente riconosciuta dal giudice di appello, donde l’esistenza di un espresso giudicato interno (Cass. Sez. 3, ord. 14 febbraio 2023, n. 4448, Rv. 666744-01).
Ciò non è avvenuto nel caso di specie, come conferma la stessa ricorrente, la quale -non a caso -pretenderebbe di dare
rilievo ad un giudicato implicito, donde l’inammissibilità del suo ricorso, non avendo ella documentato il persistere del suo interesse ad agire.
Vano, inoltre, appare il riferimento ai dubbi di costituzionalità della norma sopravvenuta, perché la Corte costituzionale -con pronuncia resa successivamente alla memoria depositata dalla NOME in vista della presente adunanza camerale -ha dichiarato inammissibile, per assenza di soluzione costituzionalmente obbligata, la questione che era stata rimessa al suo esame (cfr. Corte cost., sent. 21 settembre 2023, n. 190).
Né, infine, vale a sanare la carenza di interesse la richiesta di accertamento della prescrizione, avendo questa Corte reiteratamente chiarito, ben prima della menzionata sopravvenienza normativa e della esegesi offertane dalle Sezioni Unite, che ‘ l’impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, e non anche per dedurre fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all’azione di accertamento negativo i n difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall’amministrazione ‘ (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 settembre 2023, n. 27605).
Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, atteso che sia Roma Capitale, sia -per le ragioni sopra illustrate –RAGIONE_SOCIALE, sono rimaste solo intimate.
Essendo stato il presente giudizio definito conformemente alla proposta ex art. 380bis cod. proc. civ., trova applicazione, invece, la previsione di cui al comma 4 dell’art. 96 cod. proc. civ.
Va, pertanto, disposta la condanna della ricorrente al pagamento di ulteriore somma di denaro alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, somma che si reputa equo fissare, nella specie, nella misura massima di legge, pari a € 5.000,00. E ciò in ragione del fatto che l’iniziativa di richiedere la decisione del collegio, a norma dell’art. 380bis , comma 2, cod. proc. civ., è stata assunta malgrado la sua infondatezza fosse palese alla luce del citato arresto RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte.
A carico della ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando NOME, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., al pagamento della somma di €. 5.000,00, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della