Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33864 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33864 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16510/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
CONTI NOME , elettivamente domiciliato in MILANO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 3957/2019 depositata il 14/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME COGNOME ha impugnato l’estratto di ruolo relativo a sette cartelle di pagamento e ad un avviso di
accertamento esecutivo, lamentando l’inesistenza o la nullità della notifica degli atti, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Lecco che ha accolto il ricorso limitatamente all’avviso di accertamento, del quale non si era data prova della notifica.
Il contribuente ha proposto appello e l’Ente della riscossione ha proposto appello incidentale davanti alla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Lombardia che, con la sentenza in epigrafe, ha respinto l’appello incidentale e ha accolto quello principale limitatamente alla eccezione di prescrizione della cartella di pagamento relativa ad IVA 2007.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate Riscossione che si è affidata a quattro motivi.
Ha resistito con controricorso il COGNOME.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2953 c.c. per aver la CTR ritenuti prescritti i crediti IVA portati dalla cartella di pagamento e relativi al 2007 in quanto assoggettati a prescrizione quinquennale.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2943 e 2946 c.c. per non aver la CTR rilevato l’interruzione del termine di prescrizione in relazione alla cartella di pagamento relativa ad IVA 2007 determinata dal preavviso di fermo del 10.3.2016.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per non aver la CTR esaminato, nemmeno
implicitamente, il motivo di appello incidentale dell’Agenzia relativa alla ritualità della notifica dell’avviso di accertamento.
Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in ordine all’avvenuta notificazione dell’avviso di accertamento.
Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass. sez. un. n. 26283 del 2022).
5.1. Si è altresì osservato che i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell’estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore (Cass. n. 12459 del 2024).
5.2. Quindi, i n assenza di iniziative dell’Ufficio tendenti alla riscossione delle cartelle di pagamento oggetto dell’iscrizione a ruolo e in difetto di prova da parte della contribuente di un interesse ad agire, deve dichiararsi, ai sensi dell’art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c., l’inammissibilità del ricorso iniziale perché l’azione non poteva essere iniziata (Cass. n. 11473 del 2024).
5.3. Non si è formato alcun il giudicato sulla ricorrenza di un interesse ad agire, trattandosi di questione, rilevabile d’ufficio, su cui i giudici di merito non si sono pronunciati, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità d’ufficio un giudicato implicito, essendo necessario un giudicato interno espresso sulla questione (Cass. n. 4448 del 2023).
5.4. Conclusivamente, pronunziando sul ricorso, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso iniziale del contribuente perché l’azione non poteva essere iniziata, cassando così la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.
Sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese, in ragione dello ius superveniens e della sopravvenuta interpretazione nomofilattica dell’art. 12, comma 4 -bis, D.P.R. n. 602 del 1973 (Cass. n. 25639 del 2024).
p.q.m.
pronunziando sul ricorso, dichiara l’inammissibilità del ricorso iniziale del contribuente e cassa senza rinvio la sentenza impugnata.
compensa le spese del giudizio di merito e di quello di legittimità.
Così deciso in Roma, il 04/12/2024.