Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33447 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33447 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10507/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 2919/2020 depositata il 09/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ha impugnato cartelle di pagamento affermando di esserne venuta a conoscenza soltanto in data 07.03.2017 mediante acquisizione presso il Concessionario della riscossione
degli estratti di ruolo, concernenti tributi vari, erariali e di competenza degli enti locali per svariati anni.
La contribuente, in particolare, ha eccepito la nullità e/o inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento.
La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) ha respinto il ricorso.
Con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Lazio ha accolto parzialmente l’appello della contribuente, ritenendo non notificate le cartelle; entrando nel merito dell’eccezione di prescrizione, ha poi ritenuto che fosse intervenuta la prescrizione di alcune delle cartelle oggetto dell’impugnazione.
Avverso questa sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo e ha depositato memoria.
Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate Riscossione che ha proposto un motivo di ricorso incidentale.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., « violazione del l’art. 112 c.p.c. rispetto all’art. 26 del D.P.R. 602/73, da leggersi coerentemente con gli artt. 3, 10, 11, I comma, 15, 19, 20, 25, II comma, 30, 49 del D.P.R. 602/73, 1, 2, 3, 6 del D.M. 321/99, 11, 12 del D.lgs. 46/1999, nonché degli artt. 3, 22 della L. 241/90, 3, 6, V comma, 7, 8, 9, 12, VII comma, 17 della L. 212/2000, 2, III comma, del D.lgs. 472/1997, 60, VI comma, del D.P.R. 633/72 e degli artt. 3, 24, 25, 53, 97, 111 e 113 della Costituzione» .
Con il motivo di ricorso incidentale si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, essendosi realizzata per compiuta giacenza la notifica delle cartelle.
I ricorsi sono inammissibili.
Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass. sez. un. n. 26283 del 2022).
In assenza di iniziative dell’Ufficio tendenti alla riscossione delle cartelle di pagamento oggetto dell’iscrizione a ruolo e in difetto di prova da parte della contribuente di un interesse ad agire, deve dichiararsi, ai sensi dell’art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c., l’inammissibilità del ricorso iniziale perché l’azione non poteva essere iniziata (Cass. n. 11473 del 2024); da ciò consegue anche l’i nammissibilità del ricorso incidentale.
Non si è formato alcun il giudicato interno su ll’ammissibilità del ricorso, perché i giudici di merito non si sono pronunciati sulla questione ed essendo questa rilevabile d’ufficio non è sufficiente un giudicato implicito (Cass. n. 32637 del 2019).
Sussistono i presupposti per la compensazione di tutte spese del giudizio.
p.q.m.
dichiara inammissibili i ricorsi e, ai sensi dell’art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c., dichiara l’inammissibilità del ricorso iniziale della contribuente perché l’azione non poteva essere iniziata, così cassando la sentenza impugnata;
compensa interamente le spese del giudizio;
Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della ricorrente principale , dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13, comma 1, se dovuto.
Roma 5 novembre 2024
Il Presidente NOME NOME COGNOME