Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21575 Anno 2025
Oggetto: Tributi
estratto di ruolo –
difetto di interesse rilevabilità
–
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21575 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/07/2025
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 31202 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto
Da
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente principale –
Contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv.to NOME COGNOME in forza di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del l’ Avv.to NOME COGNOME, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente e ricorrente incidentale –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, n. 1202/19/2020, depositata in data 2 marzo 2020.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2025 dal Relatore Cons. NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
L’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , propone ricorso principale, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, previa riunione, aveva accolto parzialmente l’appello proposto da ll’Ufficio e rigettato quello proposto dalla Camera di Commercio nei confronti di NOME COGNOME avverso la sentenza n. 627/03/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Latina che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso estratto di ruolo relativo a diverse cartelle di pagamento e ad un avviso di presa in carico, portanti imposte dovute dal 2003 al 2014.
In punto di diritto, la CTR ha osservato che 1) – riformando sul punto la sentenza di primo grado- la notifica delle cartelle di pagamento (indicate ai nn. 1,2,3,5,6,7,9,10,14,15 del ricorso introduttivo) era rituale in quanto eseguita ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/73 senza che fosse necessario l’invio della seconda raccomandata informativa; 2) la sentenza di primo grado andava confermata con riferimento: a) alla cartella di pagamento (indicata al n. 4 del ricorso introduttivo) portante diritti camerali, in ordine alla quale, stante la notifica in data 25.2.2010, non essendo intervenuto alcun atto interruttivo, era stata rilevata l’avvenuta prescrizione quinquennale del relativo credito; b) alle cartelle di pagamento (indicate ai n.n. 8 e 17 del ricorso introduttivo), portanti tassa automobilistica, per intervenuta prescrizione triennale; c) alla cartella
(indicata al n. 11 del ricorso introduttivo) relativa all’Irpef, per il 2008, notificata in data 11.12.2013, a mani del destinatario NOME COGNOME non essendo decorso del termine di prescrizione decennale.
Resiste, con controricorso, il contribuente spiegando ricorso incidentale affidato ad un motivo.
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo del ricorso principale, l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per omesso esame da parte della CTR del motivo di appello relativo alla avvenuta notifica, in data 8.10.2013, dell’avviso di accertamento esecutivo prodromico all’avviso di presa in carico, compreso nell’estratto di ruolo impugnato.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale, il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 60 del DPR n. 602/79 per avere la CTR ritenuto rituale la notifica delle cartelle (indicate ai nn. 1,2,3,5,6,7,9,10,14,15 del ricorso introduttivo) in quanto eseguita, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/73 , senza la necessità di invio della seconda raccomandata informativa ; ciò sebbene, nell’ipotesi – come nella specie -di mancata notifica in mani proprie del destinatario, fosse necessario, ai sensi dell’art. 60 del DPR n. 60 0/73 , l’invio della raccomandata informativa, quale adempimento essenziale della notifica eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’Ufficio .
3 .All’esame de i ricorsi- principale e incidentale- va premesso il rilievo di ufficio che la presente controversia attiene all’impugnazione di un estratto di ruolo e, tramite lo stesso , all’impugnazione degli atti a d esso sotteso. Nel qual caso, vi è difetto di interesse ad agire, questione del tutto preliminare all’esame del merito del presente ricorso. L’estratto di ruolo non è, difatti, impugnabile se non nei casi elencati dall’art. 3 -bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, ove il ricorrente dimostri la sussistenza di un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, ovvero per la riscossione di somme allo stesso dovute da parte della
pubblica amministrazione ovvero, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, casi insussistenti nel caso in esame.
4.La suddetta norma è applicabile ai giudizi in corso come affermato dal diritto vivente (Cass., Sez. U., 26283/2022; Cass., Sez. U., n. 12459/2024), sicché il contribuente ha interesse a impugnare l’estratto nei soli casi delineati dalla suddetta disciplina, benché sopravvenuta. La Corte costituzionale si è espressa sulla legittimità del citato art. 3-bis d.l. cit. ribadendo che, eventuali modifiche al sistema in esso previsto, spetterebbero ad un intervento del Legislatore e che, pertanto, le questioni di incostituzionalità relative alla non impugnabilità diretta dell’estratto di ruolo al di fuori delle ipotesi da essa previste, sono inammissibili (Corte Cost. n. 190/2023; conf. Corte cost. n. 81/2024).
5 .Posto che, pertanto, la norma citata delinea il contenuto dell’interesse ad agire in caso di impugnazione dell’estratto di ruolo in caso di cartella non notificata o invalidamente notificata, che non ricorrono le ipotesi di cui all’art. 3 -bis d.l. n. 146/2021, che non vi è interesse ad agire, che la mancanza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. Sez. U, n. 12637/2008), il ricorrente non ha interesse ad agire in giudizio. A fronte del difetto di interesse ad agire, benché sopravvenuto all’atto della decisione, viene meno una condizione dell’azione, a rilevarsi indipendentemente dall’originaria fondatezza o meno della domanda, con rigetto della stessa (Cass., Sez. VI, 30 giugno 2020, n. 12975; Cass., Sez. I,12 novembre 2019, n. 29252), attenendo la mancanza di interesse ad agire ai vizi dei requisiti intrinseci alla domanda (Cass., Sez. U., 14 gennaio 2015, n. 475).
6.Si è, inoltre, affermato che, in caso di difetto di legittimazione ad causam , la gravità del difetto processuale comporta che ove la generale controversia sul punto sia rimasta «viva», impugnandosi la causa nel merito o per altre questioni, è impedita la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad causam , anche quando la specifica eccezione sia prospettata per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, atteso che si tratta di questione che attiene alla stessa finalità della funzione giurisdizionale (Cass., Sez. Lav., 13 ottobre 2009, n.
21703; conf. Cass., Sez. III, 14 febbraio 2012, n. 2087; Cass., Sez. VI, 22 febbraio 2012, n. 2672; Cass., Sez. VI, 15 aprile 2013, n. 9095; Cass., Sez. Lav., 14 febbraio 2014, n. 3491; Cass., Sez. VI, 5 agosto 2016, nn. 16388, 16389).
7.Diversamente, solo la formazione di un giudicato interno espresso sulla questione del difetto di legittimazione ad causam preclude la riproposizione della questione, ovvero il rilievo di ufficio della stessa (Cass., Sez. V, 31 ottobre 2017, n. 25906; Cass. sez. 6-5, n. 33384 del 2022; v. anche, Sez. U, Sentenza n. 26019 del 30/10/2008), principio questo di cui si è fatta applicazione anche nel caso di decadenza del contribuente dal diritto di agire in giudizio (Cass., Sez. V, 12 dicembre 2019, n. 32637; Cass., Sez. V, 13 settembre 2013, n. 20978; Cass. sez. 5, n. 26633 del 2024) e che deve essere, vieppiù, applicato in un caso come quello di specie, ove il giudizio, in assenza dell’interesse di agire del contribuente a impugnare l’estratto di ruolo, non poteva essere proposto per difetto di una condizione dell’azione.
8 .Pertanto, posto che: 1)la norma citata delinea il contenuto dell’interesse ad agire in caso di impugnazione dell’estratto di ruolo in caso di cartella non notificata o invalidamente notificata; 2) non ricorrono le ipotesi di cui all’art. 3bis del d.l. n. 146/2021; 3) non vi è interesse ad agire; 4)la mancanza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. Sez. Un. n. 12637/2008); 5) nella specie, non sussiste un giudicato interno espresso sulla questione del difetto di legittimazione ad causam , deve ritenersi l’originario ricorso inammissibile per difetto di interesse ad agire.
9 . Attesa, pertanto, la pregiudizialità della questione dell’interesse ad agire rispetto ai motivi di ricorso, questa Corte deve pronunciarsi su ll’ originario ricorso cassandosi la sentenza senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. per mancanza di una condizione dell’azione e così dichiarando inammissibile l’ originario ricorso, per difetto di interesse ad agire.
10. Le spese dell’intero giudizio sono integralmente compensate tra le parti, essendo in corso di giudizio sopravvenuto lo ius superveniens e la conseguente evoluzione della giurisprudenza di legittimità.
P.Q. M.
La Corte , pronunciando sul ricorso principale e su quello incidentale, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’ originario ricorso; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 29 maggio 2025