Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2472 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2472 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 25/01/2024
Oggetto: tributi – indice – estratto di ruolo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20022/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA.F. CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Campania, n. 914/28/15, depositata in data 3 febbraio 2015
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024.
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE ha impugnato -come risulta dalla sentenza impugnata – gli estratti di ruolo e la successiva iscrizione ipotecaria relativi a 27 cartelle di pagamento, di cui la contribuente ha eccepito l’omessa notificazione , contestando anche l’omessa notificazione dell’avviso di liquidazione. La ricorrente ha, inoltre, eccepito l’omessa notificazione RAGIONE_SOCIALE intimazione ad adempiere .
La CTP di Napoli, in contumacia dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riscossione, ha accolto il ricorso, ritenendo che la società contribuente avesse interesse alla impugnazione dell’estratto di ruolo in assenza RAGIONE_SOCIALE notificazione delle cartelle presupposte.
La CTR RAGIONE_SOCIALE Campania, con sentenza qui impugnata -nel dichiarare il difetto di giurisdizione in ordine ai ruoli emessi per il pagamento di cartelle relative a violazioni del Codice RAGIONE_SOCIALE strada -ha rigettato l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sul rilievo del l’omessa predisposizione RAGIONE_SOCIALE nota di produzione dei documenti in appello, in violazione dell’art. 24 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,
Propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE , affidato a quattro motivi; la società contribuente intimata non si è costituita in giudizio.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 53 d. lgs. n. 546/1992, nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato l’appello sul rilievo preliminare RAGIONE_SOCIALE mancata compilazione dell’elenco dei documenti prodotti. Osserva parte ricorrente che l’art. 24 d. lgs. cit. non fa discendere dall’omessa predisposizione dell’elenco alcuna sanzione e osserva come dalla ricevuta di deposito dell’appello
fossero stati depositati tre allegati , in cui unitamente all’appello venivano depositate la sentenza impugnata, gli estratti di ruolo, le relate di notifica e la visura camerale RAGIONE_SOCIALE società contribuente.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo, osservandosi che il giudice di appello avrebbe omesso di esaminare il fascicolo dell’appellante, in cui vi era un «foliario» con indicazione degli atti e documenti prodotti, circostanza in fatto decisiva, in quanto la documentazione in appello era circostanza decisiva ai fini RAGIONE_SOCIALE prova RAGIONE_SOCIALE notificazione degli atti presupposti.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21, 22 d. lgs. n. 546/1992, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente l’interesse a impugnare l’estratto di ruolo, deducendo il ricorrente che l’estratto di ruolo non è atto che rientra tra quelli suscettibili di impugnazione, in quanto costituisce mera interrogazione informatica dei dati relativi a una iscrizione a ruolo.
Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 22 d. lgs. n. 546/1992, per non avere la sentenza impugnata dichiarato inammissibile il ricorso iniziale del contribuente, stante l’assoluta genericità delle deduzioni ivi contenute. Osserva, in particolare, come il ricorso introduttivo era carente delle indicazioni relative agli atti presupposti e, in particolare, alle cartelle relative a crediti tributari, né potesse impugnare cumulativamente più atti impositivi.
Occorre rilevare preliminarmente come il ricorso sia stato notificato dal ricorrente presso la sede legale RAGIONE_SOCIALE società intimata (Giugliano INDIRIZZO Campania, INDIRIZZO). Risulta, inoltre, dalla sentenza impugnata che la società contribuente era contumace in
appello, come emerge sia dalla narrativa RAGIONE_SOCIALE sentenza, sia dalla parte motiva (« il contribuente non si è costituito (…) le spese vanno compensate in ragione RAGIONE_SOCIALE mancata costituzione del contribuente »). Il ricorrente ha prodotto, inoltre, l’originario ricorso, dal quale risulta che l’elezione di domicilio presso il difensore riguardava il solo giudizio di primo grado.
Va osservato, al riguardo come la procura alle liti e l’elezione di domicilio siano atti ontologicamente distinti, per quanto atti funzionalmente connessi e posti in rapporto di reciproca interdipendenza. Sicché, ancorché la procura venga conferita per ogni stato e grado del giudizio, secondo la giurisprudenza di questa Corte l’elezione di domicilio contenuta nella procura spiega i suoi effetti per il grado per il quale è stata conferita, ove la stessa non sia espressamente conferita per tutti i gradi del giudizio (Cass., Sez. I, 25 luglio 2006, n. 16952).
7. Nel qual caso, è nulla in linea generale (per il giudizio ordinario) la notifica del ricorso per cassazione effettuata all’intimato nel domicilio eletto (negozialmente in forma priva di ultrattività oltre il primo grado) alla medesima parte che sia rimasta già contumace in grado di appello, in quanto atto eseguito al di fuori delle previsioni dell’art. 330, commi primo e terzo, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 29 aprile 2008, n. 10817). Vero è che questa Corte ha affermato il diverso principio secondo cui il ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali fa salvo il principio, proprio del processo tributario, RAGIONE_SOCIALE ultrattività (normativa) dell’indicazione RAGIONE_SOCIALE residenza o RAGIONE_SOCIALE sede e dell’elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dall’art. 17, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cui la notificazione del ricorso può essere validamente eseguita anche presso tali luoghi (Cass., Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14916). Tuttavia, tale principio fa salva per il giudizio di legittimità l’applicazione dell’art. 330 cod. proc.
civ. sicché, in assenza di elezione di domicilio conferita per tutti i gradi del giudizio, è valida la notificazione del ricorso per cassazione eseguita alla parte personalmente.
Preliminare all’esame degli altri motivi è il quarto, che si rivela infondato. Come esposto, del resto, dallo stesso ricorrente, la società contribuente aveva indicato nell’originario ricorso analiticamente e non genericamente le cartelle di pagamento oggetto di impugnazione e i relativi avvisi di iscrizione ipotecaria. Né può sostenersi che parte contribuente non possa legittimamente impugnare cumulativamente sia gli atti presupposti, sia gli atti notificati a valle (comunicazione di iscrizione ipotecaria), ove intenda far valere vizi dell’atto a v alle derivati dagli originari atti impositivi pregressi non notificati.
Il terzo motivo , anch’esso preliminare ai precedenti due motivi, è fondato. La sentenza impugnata ha accertato che il contribuente aveva impugnato (oltre alla comunicazione di iscrizione ipotecaria) anche gli estratti di ruolo (« eccependo la nullità dei ruoli esattoriali » ) , al fine di dedurre l’omessa notificazione degli atti presuppost i (nella specie, costituiti da 27 cartelle di pagamento). L’estratto di ruolo non è impugnabile se non nei casi elencati dall’art. 3 -bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, ove il ricorrente dimostri la sussistenza di un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, ovvero per la riscossione di somme allo stesso dovute da parte RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione ovvero, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, casi insussistenti nella specie.
La suddetta norma è applicabile ai giudizi in corso come affermato dal diritto vivente (Cass., Sez. U., n. 26283/2022), disciplina sopravvenuta in ordine alla quale la Corte costituzionale si è recentemente espressa dichiarando inammissibili le questioni di incostituzionalità relative alla non impugnabilità diretta dell’estratto di
ruolo (Corte Cost., n. 190/2023), non essendovi spazio nel giudizio tributario per un ‘ azione di accertamento negativo.
11. Passandosi al primo e al secondo motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, occorre preliminarmente osservare come l’originario ricorso avesse veicolato nell’originaria impugnazione RAGIONE_SOCIALE comunicazione di iscrizione ipotecaria, sia la censura per vizi propri RAGIONE_SOCIALE stessa, sia per vizi derivati dall’omessa notifica degli atti presupposti, alla quale si riferisce in parte la censura in oggetto (produzione delle relate di notificazione) . L’omessa redazione dell’indice, ovvero la mancata indic azione a verbale dei documenti prodotti costituisce presunzione di non acquisizione del documento agli atti del giudizio (Cass., Sez. III, 19 luglio 2005, n. 15189; Cass., Sez. I, 1° settembre 2006, n. 18949; Cass., Sez. II, 23 novembre 2006, n. 24874). Né alla mancata redazione dell’indice consegue alcuna sanzione di carattere processuale. Ne consegue che la parte che produca documenti non riportati nell’indice o non indicati a verbale di udienza ha l’onere di provare che quei documenti siano stati prodotti (Cass., Sez. V, 10 febbraio 2017, n. 3593). In mancanza RAGIONE_SOCIALE redazione dell’indice, va pertanto verificato dal giudice del merito se i documenti indicati siano stati prodotti. Decisiva risulta, inoltre, la circostanza in fatto secondo cui -come si deduce nel secondo motivo -vi fosse in atti un «foliario», contenente l’ indicazione degli atti e dei documenti prodotti dall’appellante . La sentenza non si è attenuta a tali principi e va cassata, con rinvio al fine di verificare se, in assenza di redazione dell’indice dei documenti, gli stessi fos sero stati depositati e acquisiti agli atti del giudizio.
12. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione ai primi tre motivi, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio in relazione ai motivi accolti, rimettendo al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo, rigetta il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 17 gennaio 2024