Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21498 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21498 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
Oggetto: impugnativa estratto di ruolo -cartelle di pagamento – notifica
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18904/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) e domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
COGNOME (PEC: EMAIL) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del l’AVV_NOTAIO in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 10302/11/17, depositata il 6.12.2017 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania veniva rigettato l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 17465/17/2016 di rigetto del ricorso introduttivo proposto dal contribuente, avente ad oggetto l’ estratto di ruolo e relative nove cartelle di pagamento sottostanti eccependone l’omessa rituale notifica.
Sia in primo che in secondo grado il giudice accertava la rituale notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento da parte dell’agente della riscossione.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione parte contribuente, affidato a tre motivi, mentre l’RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso.
Considerato che:
1. Il primo motivo di ricorso, ex art.360 primo comma n.3 ( rectius n.5) cod. proc. civ., prospetta la violazione del paradigma nella nuova formulazione introdotta dall’ art. 54, comma 1, lett. b) d.l. n. 83/12 per illegittima omissione di un fatto controverso relativamente allo specifico disconoscimento RAGIONE_SOCIALE fotocopie ed al conseguente violazione del principio di non contestazione.
Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’ art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., si deduce la nullità della sentenza per mancanza di motivazione sull’eccezione di prescrizione, per mancata produzione di ‘can’ , per irregolarità’ dell’iter notificatorio da seguire nei casi di irreperibilità relativa e per notifica effettuata tramite servizio di posta privata.
Con il terzo motivo la ricorrente, ai fini de ll’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., lamenta la nullità della sentenza e nullità della notifica RAGIONE_SOCIALE due cartelle di pagamento nn. 071/2015/01509230/00, 071/2016/00045950/58, l’ inesistenza giuridica del titolo esecutivo, nonché l’ errore di diritto in relazione alla modalità di notificazione a mezzo pec.
In via pregiudiziale alla disamina RAGIONE_SOCIALE censure sollevate da parte ricorrente, va rilevato d’ufficio che il ricorso introduttivo è inammissibile.
Parte contribuente rende noto nell’incipit e nel corpo del ricorso che con il ricorso introduttivo ha impugnato il ruolo esattoriale contenuto nelle 9 cartelle nn.: 071/2001/ 02667682/03, 071/2005/ 00117540/84, 071/2006/ 00197995/32, 071/2006/ 00336962/57, 071/2013/ 01415635/90, 071/2014/ 04282167/66, 071/2015/ 00763687/38, 071/2015/ 01509230/00, 071/2016/ 00045950/58, per un totale complessivo di euro 133.960,85 giusta estratto ruolo che si allega, eccependo l’inesistenza giuridica, l’assenza di una valida notificazione, la prescrizione e/o decadenza RAGIONE_SOCIALE pretese tributarie.
Viene dunque chiaramente impugnato l’ estratto di ruolo e, per esso, le cartelle di pagamento sottese, che la società assume non essere stata ritualmente notificata, avendo appreso della loro esistenza proprio tramite l’estratto di ruolo.
D’ufficio va quindi rilevato che l’art.3 bis d.l. 21 ottobre 2001 n.146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), precisato in sede di conversione della l. 17 dicembre 2021 n.215, novellando l’art.12 del d.P.R. 29
settembre 1973 n.602 (Disposizioni sulla riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte sul reddito), ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bis il quale ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile anche unitamente alle cartelle sottostanti che si assumono non legittimamente notificate – se non a determinate, specifiche, condizioni.
La menzionata previsione di legge recita: «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’at.80 comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs 18 aprile 2016 n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art.1 comma 1 lett. a) del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008 n.40, per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’art.48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.».
Orbene, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022, ha fortemente circoscritto le impugnazioni attraverso l’estratto di ruolo dirette ad ottenere l’annullamento della sottesa cartella di pagamento, trattandosi di azione di accertamento negativo circa la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il processo tributario ha natura di impugnazione-merito e il ruolo non ha una sua autonoma materialità. È conseguentemente presente l’interesse ad agire contro il ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante come ad es. un pignoramento in corso o un’intimazione al pagamento, di cui non vi è evidenza in atti, da cui l’inammissibilità del ricorso.
La Corte costituzionale, a sua volta intervenuta con la sentenza 17 ottobre 2023, n. 190 su questioni di costituzionalità involgenti l’art. 12 comma 4-bis cit., non ha smentito l’operato RAGIONE_SOCIALE Sezioni
Unite stabilendo: «Le questioni sollevate (…) sono quindi inammissibili: il rimettente del resto, da un lato, non misconosce le «ragioni sottese alla norma sotto esame: a seguito RAGIONE_SOCIALE SS.UU. del 2015 è evidente che il Legislatore si è preoccupato di evitare un proliferare di ricorsi per carichi anche molto risalenti e che a fronte di esazione piuttosto improbabile avrebbero gravato in maniera eccessiva sugli uffici sottraendo risorse preziose e causando il danno economico della possibile condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio.
Dall’altro, manifesta «perplessità» per «il fatto che per risolvere tale problema il Legislatore sia intervenuto condizionando pesantemente la possibilità di difendersi in giudizio», censurando quindi la norma in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. «nei termini di cui in motivazione», nella quale, dopo avere esposto una casistica RAGIONE_SOCIALE fattispecie ritenute indebitamente pretermesse, conclude che «il Legislatore avrebbe potuto adottare soluzioni più snelle e con costi irrisori, che comunque sarebbero state rispettose del diritto di difesa.
Di qui l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE questioni sollevate, dal momento che, come emerge dalla stessa prospettazione del rimettente, il rimedio al vulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore (sentenze n. 71 del 2023, n. 96 e n. 22 del 2022, n. 259, n. 240, n. 146, n. 103, n. 33 e n. 32 del 2021).». 7. In conclusione, va cassata la sentenza impugnata e, pronunciando sul ricorso introduttivo, questo dev’essere dichiarato inammissibile ex art.100 cod. proc. civ., perché ab origine , la causa non poteva essere proposta ex art.382 u.c. cod. proc. civ..
Le spese di lite sono compensate in presenza di rilievo d’ufficio del rilievo decisivo.
P.Q.M.
La Corte:
pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando sul ricorso introduttivo, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese di lite .
Così deciso il 26.6.2024