Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21931 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21931 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/07/2025
Oggetto: impugnazione estratto di ruolo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2024/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC: EMAIL;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliate in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania n. 6963/9/2023, depositata il 13.12.2023 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 29 maggio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania n. 6963/9/2023, depositata il 13.12.2023 veniva rigettato l’ appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno n. 1863/3/2023 che aveva rigettato il ricorso introduttivo avente ad oggetto gli estratti di ruolo contenenti iscrizioni a ruolo in agli avvisi di accertamento nn NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA, di cui la società contestava la rituale notificazione, ed evocava in giudizio sia l’Agenzia delle entrate titolare del credito per II.DD. e IVA, che l’agente della riscossione.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente deducendo due motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate-Riscossione con controricorso, mentre l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.
Considerato che:
In via prioritaria alla disamina delle censure proposte dalle parti, va rilevato d’ufficio che il ricorso introduttivo è inammissibile. Con tale ricorso è stato impugnato l’estratto del ruolo e, per esso, due avvisi di accertamento sottesi che la contribuente assume non essere stati ritualmente notificati e riferisce di aver appreso della sua esistenza proprio tramite l’estratto di ruolo.
Infatti, la sentenza impugnata afferma nell’ incipit che il giudizio ha ad oggetto «estratti di ruolo contenenti iscrizioni a ruolo in agli avvisi di accertamento nn NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA». Egualmente, la parte iniziale del ricorso per Cassazione riporta che «Con ricorso notificato il 30.03.2023 e contestualmente depositato al RGR 1385/2023 della CGT 1° di Salerno (qui sub.1) l’istante impugnava gli avvisi di accertamento contraddistinti come documenti n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA (qui sub.2 e sub.2.1), per come appresi dalla consultazione lista atti non pagati della propria area riservata sul sito AdER (qui sub.3)», e, dunque, conferma di aver appreso dell’esistenza di tali atti impositivi asseritamente non notificategli, attraverso l’estratto di ruolo.
L’art.3 bis d.l. 21 ottobre 2001 n.146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), precisato in sede di conversione della l. 17 dicembre 2021 n.215, novellando l’art.12 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bis, il quale ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile – anche unitamente alle cartelle sottostanti che si assumono non legittimamente notificate – se non a determinate, specifiche, condizioni.
La menzionata previsione di legge recita: «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art.80 comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016 n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubbli ci di cui all’art.1 comma 1 lett. a) del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n.40, per effetto delle verifiche di cui all’art.48 bis
del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.».
Orbene, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022, ha fortemente circoscritto le impugnazioni attraverso l’estratto di ruolo dirette ad ottenere l’annullamento della sottesa cartella di pagamento, trattandosi di azione di accertamento negativo circa la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il processo tributario ha natura di impugnazione-merito e il ruolo non ha una sua autonoma materialità. È conseguentemente presente l’interesse ad agire contro il ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante come, ad es., un pignoramento in corso o un’intimazione al pagamento, di cui non vi è evidenza in atti.
La Corte costituzionale, a sua volta intervenuta con la sentenza 17 ottobre 2023, n. 190 (conf. Corte cost. n. 81/2024) su questioni di costituzionalità involgenti l’art. 12 comma 4-bis cit., non ha smentito l’operato delle Sezioni Unite stabilendo: « Le questioni sollevate (…) sono quindi inammissibili: il rimettente del resto, da un lato, non misconosce le «ragioni sottese alla norma sotto esame: a seguito delle SS.UU. del 2015 è evidente che il Legislatore si è preoccupato di evitare un proliferare di ricorsi per carichi anche molto risalenti e che a fronte di esazione piuttosto improbabile avrebbero gravato in maniera eccessiva sugli uffici sottraendo risorse preziose e causando il danno economico della possibile condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Dall’altro, manifesta «perplessità» per «il fatto che per risolvere tale problema il Legislatore sia intervenuto condizionando pesantemente la possibilità di difendersi in giudizio», censurando quindi la norma in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. «nei termini di cui in motivazione», nella quale, dopo avere esposto una casistica delle fattispecie ritenute indebitamente pretermesse, conclude che «il Legislatore avrebbe potuto adottare soluzioni più snelle e con costi irrisori, che comunque sarebbero state rispettose del diritto di difesa.
Di qui l’inammissibilità delle questioni sollevate, dal momento che, come emerge dalla stessa prospettazione del rimettente, il rimedio al vulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore (sentenze n. 71 del 2023, n. 96 e n. 22 del 2022, n. 259, n. 240, n. 146, n. 103, n. 33 e n. 32 del 2021).». 6. Da ultimo, a conferma di quanto precede circa il ridotto perimetro di impugnabilità dell’estratto di ruolo, sono intervenute anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 7 maggio 2024 n.12459, chiarendo che in tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta attraverso l’estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore
In conclusione, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, e dev’essere dichiarato inammissibile ex art.100 cod. proc. civ. il ricorso introduttivo, perché ab origine , la causa non poteva essere proposta ex art.382 u.c. cod. proc. civ..
Le spese di lite sono compensate tra le parti per tutti i gradi di giudizio alla luce dell’intervento del legislatore, della Consulta, e della giurisprudenza di legittimità, quest’ultima sopravvenuta all’incardinamento del ricorso per cassazione.
P.Q.M.
La Corte:
pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo.
Compensa le spese di lite dell’intero giudizio .
Così deciso in Roma il 29 maggio 2025