Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34835 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34835 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 29/12/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 27507-2021, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE c.f. NUMERO_DOCUMENTO, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME
Ricorrente
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, cf NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende Controricorrente
Avverso la sentenza n. 1168/26/2021 della Commissione tributaria regionale della Lombardia sezione staccata di Brescia, depositata il 23.03.2021; udita la relazione della causa svolta nell’ adunanza camerale del 7 novembre 2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Estratto di ruolo –
Impugnazione – Ammissibilità Limiti
Dalla sentenza si evince che la RAGIONE_SOCIALE impugnò l’estratto di ruolo, e a suo mezzo la cartella di pagamento ad esso sottesa, che sosteneva mai stata notificata.
Adita la Commissione tributaria provinciale di Bergamo, nel contraddittorio con l’agente della riscossione, che aveva eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, per essere regolare la notifica della cartella di pagamento, il giudice di primo grado, con sentenza n. 668/03/2019, rigettò l’impugnazione, ritenendo regolarmente notificata la cartella.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia sez. staccata di Brescia , con sentenza n. 1168/26/2021, ha respinto l’appello della società. Nella motivazione, dopo aver confermato la statuizione del giudice provinciale in ordine alla corretta notificazione della cartella di pagamento, ha precisato che l’estratto di ruolo non è impugnabile, salva l’ipotesi del riscontro della mancata o irrituale notifica della cartella di pagamento. Sul punto ha richiamato la sentenza n. 19704/2015, pronunciata dalle Sezioni unite della Corte di cassazione.
La società ha censurato la sentenza con due motivi, chiedendone la cassazione, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate Riscossione.
La causa è stata trattata e decisa all’esito dell’adunanza camerale del 7 novembre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha denunciato:
con il primo motivo «Ex art. 360, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza ex art.112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia in relazione al disconoscimento ex art. 2719 cod. civ. ed ex artt. 214, 215, 216 cod. proc. civ.». La commissione regionale avrebbe omesso la pronuncia sugli specifici disconoscimenti effettuati dalla contribuente, ex 2719 cod. civ. ed ex artt. 214 e 215 cod. proc. civ.;
con il secondo motivo «Ex art 360, comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione di legge n. 53/1994 ex art. 3 -bis in relazione alle notifiche effettuate via PEC dall’AdeR. Inesistenza delle notifiche». Il giudice d’appello
avrebbe omesso di rilevare il patente contrasto emergente dalla documentazione in atti, così dichiarando, senza alcuna disamina e motivazione, perfezionata la notifica dell’atto notificato via PEC ;
con il terzo motivo «Ex art 360, comma 1, n. 4, per nullità della sentenza in relazione alla inesistenza delle notifiche effettuate via PEC dall’ADER da indirizzi non inseriti nel pubblico elenco IPA. Inesistenza delle notifiche». Il giudice regionale avrebbe omesso di pronunciarsi su un fatto decisivo al fine delle valutazioni sulla inesistenza della notifica, nella specie sul mancato rispetto dell’obbligo di utilizzo di indirizzi di posta elettronica risultanti dai pubblici elenchi;
con il quarto motivo «Ex art. 360 comma 1 n. 3 per violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d. lgs n. 546/92 in relazione al riconosciuto interesse della ricorrente ad esperire, attraverso l’impugnazione del ruolo, azione di accertamento negativo della pretesa degli enti facendo valere la prescrizione e l’inesistenza del credito. Ammissibilità del ricorso introduttivo» . La pronuncia sarebbe errata anche in riferimento alle argomentazioni utilizzate dal giudice d’appello in merito alla impugnabilità dell’estratto di ruolo, sostenendo, al contrario, che questo sia sempre impugnabile.
Deve essere preliminarmente esaminato il quarto motivo, che implica il vaglio di ammissibilità del ricorso introduttivo avverso l’estratto di ruolo , trattandosi comunque di questione sollevabile anche d’ufficio . Occorre infatti valutare se sussista una carenza di interesse ad una tutela immediata, atteso che, sebbene a mezzo di esso risulta impugnata la cartella di pagamento per nullità od omessa sua notificazione-, che dunque costituisce l’ atto impugnato mediatamente, il ricorso si rivolge comunque immediatamente al l’estratto di ruolo .
L’esame preliminare si impone alla luce del principio di diritto, dispensato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui « In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della
cartella non notificata o invalidamente notificata » (Cass., Sez. U, 6 settembre 2022, n. 26283).
In tema, infatti, la Corte ha ritenuto che, pur dovendosi escludere che l’art. 3 -bis cit. abbia natura di norma di interpretazione autentica, né potendo ad essa attribuirsi efficacia retroattiva, «il legislatore, nel regolare specifici casi di azione “diretta”, stabilisce quando l’invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell’incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l’interesse ad agire», interesse che va dunque dimostrato.
Questo collegio condivide il principio sancito dalle sezioni unite in punto di perimetrazione dell’interesse del contribuente ad agire nelle ipotesi di ricorso avverso l’estratto di ruolo e la cartella di pagamento , di cui pur il medesimo debitore denuncia mediatamente l’omessa o invalida notificazione, non emergendo nel caso di specie alcuna delle ipotesi per le quali la novella del 2021 riconosce ancora il diritto del contribuente di impugnare il suddetto estratto con la finalità di impugnare la cartella (secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 4 -bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3 -bis del d.l. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021).
D’altronde le ragioni per le quali il precedente orientamento giurisprudenziale aveva riconosciuto l’impugnabilità dell’estratto di ruolo, quand’anche non espressamente compreso tra gli atti elencati nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, erano finalizzate ad assicurare la possibilità di far valere l’invalidità stessa di un atto fiscale, non notificato, anche prima di quanto previsto dall’art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. n. 546 del 1992. Si assumeva infatti che l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso (Sez. U, 2 ottobre 2015, n. 19704).
Ma rispetto al tessuto normativo all’epoca vigente, quelle limitazioni avvertite alla tutela giurisdizionale, foriere del pericolo che la risposta della giustizia potesse giungere in ritardo e solo in termini meramente risarcitori, sono venute meno grazie al riconoscimento di una più ampia tutela del contribuente anche nella fase esecutiva.
I principi trovano conferma, così chiarendosi, allo stato, i limiti di impugnabilità degli estratti di ruolo, nel recente intervento della Corte Costituzionale, che, nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in tema, con sentenza n. 190 del 17 ottobre 2023, ha significativamente evidenziato come il rimedio al vulnus riscontrato richiede un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore, così che «le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., dell’art. 12, comma 4 – bis , del d.P.R. n. 602 del 1973, così come modificato dall’art. 3- bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, il quale -disponendo che il ruolo e la cartella che si assume invalidamene notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’is crizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto -, innalza la soglia del bisogno di tutela giurisdizionale dei contribuenti ai fini della impugnazione ‘diretta’ del ruolo e della cartella. La disposizione c ensurata restringe la possibilità di impugnare la cartella di pagamento che si ritenga invalidamente notificata e di cui il contribuente sia venuto a conoscenza dall’estratto di ruolo (che ne afferma la valida notifica), a causa delle gravi inefficienze de l sistema italiano della riscossione, che ha condotto all’enorme proliferazione di controversie di impugnazione degli estratti di ruolo radicate dai debitori iscritti a ruolo, con un aumento esponenziale delle cause per far valere ogni sorta d’eccezione av verso cartelle notificate anche molti anni prima.
Il legislatore, da ultimo, con il d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110, il cui art. 12, modificando il comma 4 bis dell’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha ampliato le ipotesi di diretta impugnazione del ruolo. Si tratta di ipotesi per le quali ha inteso riconoscere il potenziale pregiudizio che il debitore può subire dalla limitazione alla impugnazione di una posizione fiscale debitoria iscritta a ruolo.
La modifica apportata al comma 4 bis dell’art. 12 del d.P.R. 602 del 1972 dall’art. 12 del d.lgs. 110 del 2024 si limita all’ampliamento delle ipotesi per
le quali il legislatore riconosce l’accesso alla tutela giurisdizionale anche nei confronti dell’estratto di ruolo, e ciò quale eccezione rispetto al principio generale della preclusione della tutela anticipata, così come affermata dalla norma ed interpretata dalla Corte di legittimità nei precedenti richiamati.
Nel caso di specie non appare in alcun modo evidenziata una sola ragione posta dal contribuente a fondamento di un interesse ad una tutela anticipata. Deve dunque dichiararsi il difetto di interesse del COGNOME all’impugnazione dell’estratto di ruolo e dell e cartelle di pagamento, di cui nega una rituale notifica.
La fondatezza della questione preliminare assorbe i motivi di ricorso. Non essendovi necessità di accertamenti in fatto, la causa può essere decisa anche nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., dovendosi dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo.
Tenuto conto della peculiarità della questione, vanno compensate le spese del giudizio di legittimità e quelle relative ai gradi di merito.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo. Compensa le spese del giudizio di legittimità e quelle dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, il giorno 7 novembre 2024