Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14681 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14681 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/05/2025
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME. COGNOME
Consigliera
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 15325 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore
-intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 27/2023, pubblicata in data 2 gennaio 2023;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 14 maggio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME ha agito in giudizio nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, impugnando un estratto di ruolo avente ad oggetto un credito iscritto
Oggetto:
SANZIONI AMMINISTRATIVE OPPOSIZIONE ESTRATTO DI RUOLO
Ad. 14/05/2025 C.C.
R.G. n. 15325/2023
Rep. _________________
dall’ente locale, derivante da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.
La domanda è stata dichiarata inammissibile dal Giudice di Pace di Roma.
Il Tribunale di Roma ha confermato la decisione di primo grado, dichiarando a sua volta inammissibile l’opposizione, per carenza di interesse ad agire.
Ricorre la COGNOME , sulla base di due motivi.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli enti intimati.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione dell’ art. 100 cpc , e dell’ art. 12, comma 4 bis, DPR n. 602/73, e dell’ art. 615, comma 1 cpc , in relazione all’ art. 360, n. 3, cpc. Prescrizione dei crediti fatti valere con gli atti impugnati in 1° grado ».
Con il secondo motivo si denunzia « Violazione artt. 112 c.p.c. in riferimento all’eccezione di prescrizione e violazione art. 209 d.lgs. 285/92 e art. 28 l. 689/81 e art. 2943 c.c., in relazione all’ art. 360, n. 3, cpc. Prescrizione del credito fatto valere con la cartella oggetto del giudizio di 1° grado ».
I due motivi del ricorso, essendo logicamente e giuridicamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
La ricorrente contesta la dichiarazione di inammissibilità, per carenza di interesse ad agire, della propria domanda, con particolare riguardo alla richiesta di accertamento negativo della pretesa creditoria iscritta a ruolo dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, per avvenuta prescrizione della stessa.
Il ricorso è infondato.
La decisione impugnata risulta, infatti, conforme all’indirizzo che si è ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (e che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare) in ordine alla applicabilità, anche alle azioni di mero accertamento negativo, della disposizione di cui all’art. 12, comma 4 bis , del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (introAVV_NOTAIOa dall’ art. 3 bis del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215), che ha stabilito una peculiare e specifica conformazione dell’interesse ad agire, con riguardo alle contestazioni dei crediti iscritti nei ruoli esattoriali per i quali non sia stata notificata la cartella di pagamento o sia contestata la regolare notificazione della stessa.
In particolare, è stato di recente specificamente ribadito e chiarito, in una decisione su un ricorso avente ad oggetto questioni giuridiche sovrapponibili a quelle di cui alla presente controversia, che, « pur non potendosi escludere la possibile riconduzione dell’esperita azione a quella di un accertamento negativo come prospettato dal ricorrente (essendosi, comunque, al di fuori di un rimedio ricollegabile ad un’impugnazione esecutiva avverso cartella esattoriale o preavviso di mora), ciò che rileva -ai fini della sua ammissibilità -è unicamente la circostanza che si tratti di uno dei casi enucleati dal citato art. 12, co. 4-bis. In questo senso la giurisprudenza più recente di questa Corte (v. Cass. n. 24552/2024) ha chiarito che ‘risulta allora dirimen te nel caso il rilievo della mancata dimostrazione (ed invero nemmeno della mancata allegazione) ad opera della parte ricorrente, originaria attrice, di un interesse […] legittimante l’esperita azione di accertamento […]; pertanto, difettando una condizion e dell’azione, l’azione di accertamento negativo non avrebbe potuto essere proposta’ » (così, in motivazione, la recente Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 31430 del 06/12/2024). In tale arresto si precisa altresì, ulteriormente, che « il quadro si
completa con il principio enunciato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 12459/2024, che ha stabilito come ‘in tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell’estratto di ruolo, previsti dal comma 4bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall’art. 3 -bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore’ », pervenendosi alla conclusione per cui « va, perciò, in via definitiva, riconfermato il principio alla stregua del quale, ai sensi dell’art. 12, comma 4bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introAVV_NOTAIOo dall’art. 3 -bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. dalla l. n. 215 del 2021), è inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo in ragione della deAVV_NOTAIOa invalidità della notifica della cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il debitore dimostri la sussistenza di un interesse ad agire come delineato nella menzionata disposizione », anche nelle ipotesi, come quella in esame, in cui sia deAVV_NOTAIOa la prescrizione della pretesa creditoria; e ciò anche a volere accedere alla qualificazione di tale azione in termini di azione di accertamento negativo.
Nella specie, la domanda della ricorrente è stata dichiarata inammissibile nel giudizio di merito, con doppia decisione conforme, proprio essendosi ravvisato il suo difetto di interesse ad agire, sotto il profilo indicato, onde la decisione impugnata si sottrae alle censure svolte con il ricorso.
2. Il ricorso è rigettato.
Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli enti intimati svolto attività difensiva.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-