Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10905 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10905 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
Oggetto:
impugnazione
estratto di ruolo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 22274/2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME con domicilio eletto presso il primo dei ridetti difensori in INDIRIZZO INDIRIZZO (PEC: EMAIL)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL)
-resistente –
RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.
494/16/18 depositata in data 31/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 11/04/2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
-la società contribuente impugnava più estratti di ruolo e una sottesa cartella di pagamento emessa ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 della quale contestava la notifica;
-la CTP accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio;
-il giudice di secondo grado rigettava l’impugnazione;
-adita questa Corte da parte della RAGIONE_SOCIALE, la sentenza gravata era cassata con rinvio;
-riassunto il giudizio, con la pronuncia qui oggetto di ricorso la CTR ha accolto l’appello dell’Amministrazione Finanziaria;
-ricorre ora la società contribuente con atto affidato a cinque motivi; l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di costituzione in vista della pubblica udienza;
-il Riscossore è rimasto intimato;
Considerato che:
-d’ufficio va rilevato che l’art.3 bis d. L. n.146/2021, precisato in sede di conversione della l. n.215/21, novellando l’art.12 del d.P.R. n.602/73, ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bis il quale ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile – anche unitamente alle cartelle sottostanti che si assumono non legittimamente notificate – se non a determinate, specifiche, condizioni. La menzionata previsione di legge recita: «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80 comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d. Lgs 18 aprile 2016 n.50, oppure per
la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art.1 comma 1 lett. a) del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze18 gennaio 2008 n.40, per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»;
-la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022, ha poi fortemente circoscritto le impugnazioni attraverso l’estratto di ruolo dirette ad ottenere l’annullamento della sottesa cartella di pagamento, trattandosi di azione di accertamento negativo circa la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il processo tributario ha natura di impugnazione merito;
-è conseguentemente presente l’interesse ad agire contro il ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante come ad es. un pignoramento in corso o un’intimazione al pagamento, di cui non vi è evidenza in atti, da cui l’inammissibilità del ricorso originario della società contribuente rilevabile ex officio ;
-in conclusione, pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata dev’essere cassata senza rinvio ex art. 382 c. 3 c.p.c. e il ricorso introduttivo del contribuente dichiarato inammissibile perché la causa non poteva essere proposta;
-nessun provvedimento va adottato sulle spese di lite, in assenza di formale costituzione RAGIONE_SOCIALE parti intimate;
p.q.m.
pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile l’originario ricorso della società contribuente; cassa senza rinvio la sentenza impugnata ex art. 382 c. 3 c.p.c.
Così deciso in Roma, l’11 aprile 2024.