Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34535 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34535 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28739/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore ‘pro tempore’, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) e presso la medesima domiciliata in INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA -ROMAGNA–BOLOGNA n. 1383/2017 depositata il 27/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
COGNOME NOME proponeva ricorso ‘avverso il ruolo n. NUMERO_DOCUMENTO, rappresentato dall’estratto di ruolo depositato in un atto di intervento esperito da RAGIONE_SOCIALE in un procedimento esecutivo promosso nei suoi confronti dalla stessa RAGIONE_SOCIALE con un pignoramento presso terzi’ (fg. II ric.), contestando di non avere mai avuto conoscenza della prodromica cartella, poiché non ne aveva ricevuto la notifica, con conseguente intervenuta decadenza ex art. 25 DPR n. 602 del 1973, e rilevando che il ruolo, cui non era allegata la cartella, difettava dei necessari requisiti.
L’adita CTP di Bologna, nella resistenza dell’agente della riscossione, con sentenza n. 130/9/13 del 10.12.2013, dichiarava il ricorso inammissibile, ‘sotto l’aspetto della tardività rispetto al termine ‘dei sessanta giorni previsto dal decreto 546/1992’, che ha ritenuto decorso sia dal deposito dell’atto di intervento di RAGIONE_SOCIALE nel procedimento esecutivo, sia dalla notifica della cartella’ (fg. V ric.).
Il contribuente proponeva appello, deducendo ‘la duplice erroneità consistita sia nella determinazione del ‘dies a quo’ del termine previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546 (che sarebbe, semmai, decorso dal 12.4.2011, data dalla quale l’intervento di RAGIONE_SOCIALE gli era stato reso noto, risultando quindi tempestivo il ricorso notificato lunedì 13.6.2011), sia nell’aver ritenuta valida la notifica dell cartell’.
La CTR dell’Emilia Romagna, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’appello, osservando ‘che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto semplicemente arrestare il proprio giudizio al ‘non liquet’ con una pronuncia meramente processuale atteso che il ricorso era inammissibile per plurime ragioni e segnatamente perché il ruolo e l’estratto di ruolo non
sono autonomamente impugnabili perché atti interni alla P.A. fiscale, perché la cartella era stata compiutamente notificata e non impugnata nei termini di cui all’art. 21 del D.Lvo 546/2992′.
Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, cui resisteva l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso a ministero dell’Avvocatura generale dello Stato.
5.1. In data 28 marzo 2025 il Consigliere delegato formulava proposta di definizione anticipata.
In data 8 maggio 2025 il difensore del contribuente formulava istanza di decisione, cui faceva seguito, in data 16 ottobre 2025, il deposito di ampia memoria illustrativa.
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia: ‘Nullità della sentenza per totale carenza di motivazione: violazione dell’art.li 111, commi 1° e 6°, della Costituzione; violazione degli art.li 132, comma 2°, n. 4), c.p.c., e 118, commi 1° e 2°, RAGIONE_SOCIALE disposizioni di attuazione; violazione dell’art. 36, comma 2°, n. 4), del D.Lgs. n. 546 del 1992, richiamato dall’art. 61 dello stesso decreto’.
1.1. La sentenza impugnata incorre in una pseudomotivazione che ‘consiste solo in una duplice perentoria ed apodittica affermazione’.
1.2. Il motivo è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata esibisce una motivazione, per quanto sintetica, tuttavia effettiva, sia graficamente che contenutisticamente, e dunque integrante la soglia del cd. minimo costituzionale (Cass. Sez. U n. 8053 del 2014), tant’è che con essa il ricorso si confronta ‘funditus’ nei motivi successivi, ben intendendone dunque il percorso logico ed argomentativo.
1.2.1. Invero, la motivazione riposa su due ‘rationes decidendi’.
In ordine alla prima, riguardante la non autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo, essa è di per sé rappresentativa del concetto espresso.
In ordine alla seconda, riguardante la tardività, in ogni caso, dell’impugnazione dell’estratto di ruolo per effetto della compiuta notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle non seguita da tempestiva impugnazione, chiaro, di per sé, il riferimento alla preclusione derivante dalla mancata tempestiva impugnazione, lo è pure quello alla compiuta notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle: siffatta affermazione, infatti, si correla, in una doverosa lettura unitaria della sentenza impugnata, alla parte di questa dedicata allo svolgimento del processo, dove la CTR -premesso avere il contribuente proposto appello avverso la sentenza di primo grado tra l’altro perché ‘l’avviso non è stato affisso alla porta del sig. COGNOME‘ -nell’esporre la condivisa (alla luce del rigetto dell’appello) replica dell’agente della riscossione, rammenta avere questo opposto che ‘non è corretta l’argomentazione sulla mancata affissione dell’avviso alla porta del sig. COGNOME il quale ha ricevuta la raccomandata di conferma del deposito del piego nella casa comunale, e quindi corretta la sentenza del Giudice di prime cure sul punto’.
Con il secondo motivo si denuncia: ‘Violazione di legge per carenza e illogicità di motivazione; violazione di legge per violazione dell’art. 19, comma 1°, n. 4), del D.Lgs. n. 546 del 1992.’.
2.1. Errata è l’affermazione della sentenza impugnata sulla non autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo.
2.2. Il motivo è infondato.
2.2.1. È pacifico che l’originaria impugnazione sia stata dal contribuente proposta avverso estratto di ruolo.
Ora, l’estratto di ruolo -alla stregua di principio immanente in giurisprudenza, cui il Collegio intende dare continuità -non è impugnabile ad eccezione degli specifici e limitati casi, insuscettivi di estensione in via analogica, previsti dall’art. 12, comma 4 -bis, d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3 -bis d.l. 21 n. 146 del 2021, come modificato dall’art. 10 D.Lgs. n. 110 del 2024 .
Invero, Sez. U, n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660-01, insegna che, in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura ‘dinamica’ che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio .
Pertanto, il contribuente ha interesse ad impugnare nei soli casi tassativi delineati dalla suddetta disciplina, benché sopravvenuta .
Mette conto di rammentare che la Corte costituzionale, giusta sentenza n. 190 del 2023. ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 Cost., atteso che eventuali modiche al sistema spetterebbero ad un intervento legislativo.
In particolar modo, in motivazione (par. 12), la suddetta sentenza osserva:
a norma censurata reagisce alla proliferazione dei ricorsi riconoscendo solo in taluni casi la meritevolezza della tutela ‘anticipata’, riservando agli altri casi la strada dell’impugnazione ‘indiretta’ al fine di censurare, dinanzi al giudice tributario, l’atto esecutivo successivo viziato dalla mancata notifica dell’atto presupposto .
Il rimedio alla situazione che si è prodotta per effetto della norma censurata coinvolge però profili rimessi -quanto alle forme e alle modalità -alla discrezionalità del legislatore e non spetta, almeno in prima battuta, a questa Corte; tale risultato può, infatti, essere ottenuto intervenendo in più direzioni, peraltro non alternative: sia, da un lato, estendendo, con i criteri ritenuti opportuni, la possibilità di una tutela ‘anticipata’ a fattispecie ulteriori (quali quelle prima qui indicate) rispetto a quelle previste dalla norma censurata, sia, dall’altro, agendo in radice, ovvero sulle patologie che ancora permangono nel sistema italiano della riscossione. Queste attengono sia al passato, dove, anche per cause storiche, si è accumulata una consistente massa di crediti ormai evidentemente prescritti, sia al futuro perché il sistema dovrà essere strutturato in modo che tale fenomeno non si ripeta, evitando, in particolare, il danno di gravi falle nell’adempimento del dovere tributario, «preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi» (sentenza n. 288 del 2019).
Effettivamente, l’art. 10 D.Lgs. n. 110 del 2024 è intervenuto ad ampliare il novero dei casi tipici d’impugnazione originariamente previsti ai sensi dell’art. 3 -bis d.l. 21 n. 146 del 2021.
2.2.2. A fronte di quanto precede, nel caso di specie, il contribuente non assolve l’onere di allegare e dimostrare la ricorrenza di alcuno dei casi tipici d’impugnazione ex art. 12, comma 4 -bis, d.P.R. n. 602 del 1973, pur nell’attuale formulazione; né un tanto emerge dagli atti di causa.
2.2.3. In particolare, non induce a diversa conclusione l’avvio, nei confronti del contribuente, d’una procedura esecutiva fondata sulla
medesima cartella riportata nell’estratto di ruolo, trattandosi di fattispecie non tipizzata .
D’altronde, avuto precipuo riguardo al caso concreto, una volta proposta dal contribuente azione cognitoria in seno a detta procedura onde far valere l’invalidità del titolo esecutivo (anche) sotto il profilo della sua illegittima formazione, azione sfociata in sentenza d’accoglimento passata in giudicato (ff.gg. VIII e IX della memoria), il medesimo non illustra quale ulteriore bisogno di tutela -siccome distinto dalla pura e semplice reazione alla procedura esecutiva, che già, tuttavia, ha trovato definitiva soddisfazione -seguiti a vantare, in termini di concretezza ed attualità, al punto di dover reagire anche al ruolo di per sé considerato.
Il rigetto del secondo motivo di ricorso in disamina determina l’inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse in ordine agli ultimi due motivi, in quanto rivolti ad aggredire (sotto sovrapponibili censure di violazione di legge e di omesso esame di fatto decisivo e controverso) la seconda ‘ratio decidendi’ espressa dalla CTR, in relazione alla compiuta notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle.
In definitiva, il ricorso è integralmente da rigettarsi.
Quanto alle spese, reputa il Collegio che, attesi l’intervento della novella legislativa in corso di causa ed il solo recente assestamento della giurisprudenza sia di questa S.C. che della Corte costituzionale, sussistano giusti motivi per la loro integrale compensazione tra le parti.
Neppure deve essere disposta condanna del contribuente al pagamento di alcuna somma in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi degli artt. 96, commi 3 e 4, e 380 -bis, comma 3, cod. proc. civ., posto che le ragioni a fondamento del rigetto del ricorso sono diverse da quelle di cui alla proposta di definizione anticipata.
Nondimeno, in conseguenza del rigetto del ricorso, il contribuente è tenuto ‘ex lege’ al pagamento del cd. doppio contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 30 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME