Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26575 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26575 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/10/2024
Oggetto:
impugnazione
estratto di ruolo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 11601/2021 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione (con indirizzo PEC: EMAIL);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (con indirizzo PEC: EMAIL);
-controricorrente – e nei confronti di
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO ‘BACINI DEL SARNO, DEI TORRENTI VESUVIANI E DELL’IRNO’
rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME (con indirizzo PEC: EMAIL) e NOME COGNOME (con indirizzo PEC: EMAIL);
-controricorrente – e di
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA UFFICIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Pagani -intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno n. 4833/04/20 depositata in data 19/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 13/09/2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
–COGNOME NOME impugnava l’estratto di ruolo rilasciatogli dal Riscossore, dolendosi della mancata notifica RAGIONE_SOCIALE stesse e della illegittimità RAGIONE_SOCIALE medesime stante la mancata indicazione del calcolo degli interessi e per la previsione dell’aggio di riscossione;
la CTP accoglieva l’impugnazione;
appellava RAGIONE_SOCIALE riscossione;
il giudice di secondo grado accoglieva il gravame;
ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a un solo motivo di doglianza; si sono costituiti con separato controricorso l’RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE ;
Considerato che:
preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità dell’originario ricorso del contribuente per difetto di interesse ad agire.
-il motivo di impugnazione proposto di fronte a questa Corte resta quindi assorbito nell’unico motivo di inammissibilità riguardante l’interpretazione, come vagliata dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale, dell’art. 3 bis del d.L. 21 ottobre 2021, n. 146 sull’impugnazione dell’estratto di ruolo e della cartella esattoriale anche in relazione all’invalida notifica;
l ‘estratto di ruolo non è invero impugnabile se non nei casi elencati dalla summenzionata norma, ove il ricorrente dimostri la sussistenza di un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, ovvero per la riscossione di somme allo stesso dovute da parte della pubblica amministrazione ovvero, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, casi insussistenti nel caso in esame;
la suddetta norma è applicabile ai giudizi in corso come affermato dal diritto vivente (Cass. Sez. Un. n. 26283/2022), sicché il contribuente ha interesse a impugnare una cartella di pagamento nei soli casi delineati dalla suddetta disciplina, benché sopravvenuta;
da ultimo, la Corte costituzionale si è espressa sulla legittimità del citato art. 3bis d.l. cit. ribadendo che, eventuali modiche al sistema in esso previsto, spetterebbero ad un intervento del Legislatore e che, pertanto, le questioni di incostituzionalità relative alla non impugnabilità diretta dell’estratto di ruolo al di fuori RAGIONE_SOCIALE ipotesi da essa previste, sono inammissibili (Corte Cost. sent. n. 190/2023 e ord. n. 80/2024);
pertanto, in conclusione, poiché la norma citata delinea il contenuto dell’interesse ad agire in caso di impugnazione dell’estratto di ruolo in caso di cartella non notificata o invalidamente notificata; non ricorrono le ipotesi di cui all’art. 3bis del d. L. n. 146/2021; non vi è interesse ad agire; la mancanza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. Sez. Un. n. 12637/2008);
-deve quindi ritenersi, nel caso in esame, l’originario ricorso inammissibile per difetto di interesse ad agire;
stante l’intervento della sopra richiamata giurisprudenza a Sezioni Unite di questa Corte in data successiva al ricorso di cui si è detto, le spese del giudizio sono integralmente compensate tra le parti;
p.q.m.
dichiara inammissibile l’originario ricorso del contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, in data 13 settembre 2024.