Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30660 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30660 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 28/11/2024
Impugnazione estratto ruolo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17101/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso l o studio legale dell’AVV_NOTAIO, in Roma alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura speciale rilasciata su foglio allegato al controricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso la medesima in INDIRIZZO in Roma -controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5687/2015, depositata in data 31/12/2015, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’ 11/09/2024 dal relatore consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
la CTR della Lombardia, riformando la sentenza di primo grado della CTP di Milano, dichiarava inammissibile, perché tardivo, il ricorso proposto dal contribuente NOME COGNOME contro la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, relativa a Irpef anno 2005, che egli aveva impugnato assumendo di averne avuto occasionale conoscenza tramite l’acquisizione di un estratto ruolo; accertava infatti che la cartella era stata notificata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., con affissione dell’avviso e spedizione di raccomandata informativa ricevuta a mani il 10/05/2012, mentre il ricorso era stato notificato in data 30/07/2012;
contro
tale sentenza NOME COGNOME propone ricorso affidato a quattro motivi;
RAGIONE_SOCIALE, subentrata a RAGIONE_SOCIALE, resiste con controricorso seguito da memoria;
il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio de ll’11/09/2024 previa integrazione del contraddittorio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, che resiste con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992, non avendo la CTR espressamente deciso in merito alla eccezione di inammissibilità dell’appello di RAGIONE_SOCIALE per difetto di interesse in assenza di appello da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sul disposto annullamento del ruolo (sull’assunto c he il contribuente aveva impugnato sia il ruolo che la cartella).
Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., in quanto l’esattore non aveva interesse proprio da far valere con l’appello , avendo la CTP annullato il ruolo da cui era originata la cartella.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., si deduce violazione degli artt. 2712, 2727, 2729, 2697 cod. civ., in merito alla prova della notifica della cartella, avendo la CTR deciso in base a documenti prodotti in copia e non in originale.
Con il quarto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., si deduce violazione degli artt. 139 e 140 cod. proc. civ., dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, in merito alla prova della notifica della cartella, nulla in quanto mancante dell’attestazione RAGIONE_SOCIALE ricerche compiute dal notificatore che aveva ritenuto l ‘ irreperibilità relativa del destinatario.
In via preliminare va osservato che:
-il ricorrente ha adempiuto all’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, che si è difesa con controricorso;
per effetto del principio della cd. perpetuatio dell’ufficio di difensore (di cui è espressione l’art. 85 cod. proc. civ.), l’estinzione
dell’agente della riscossione RAGIONE_SOCIALE, subentrata a RAGIONE_SOCIALE e l’automatico subentro ad esso del successore RAGIONE_SOCIALE, disposti dall’art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, non privano il procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello ius postulandi e, quindi, della capacità di svolgere attività difensiva nel medesimo grado di giudizio sino alla sua sostituzione (Cass. 3/02/2022, n. 3312), nella specie non avvenuta;
-va dichiarata però l’inammissibilità della memoria depositata da RAGIONE_SOCIALE. Fermo quanto sopra, infatti, l’attività del difensore non sostituito può essere svolta nei confronti del soggetto già formalmente estinto e non rispetto ad un nuovo soggetto, la cui spendita del nome richiede necessariamente un nuovo conferimento della procura, nella specie non depositata agli atti (Cass. n. 9/01/2024, n. 749; Cass. 18/05/2023, n. 13750; Cass. 13/12/2022, n. 36374 in riferimento alla analoga vicenda relativa a RAGIONE_SOCIALE; Cass. 21/04/2022, n. 12759); la presente decisione viene dunque resa allo stato degli atti, fermo restando che i relativi effetti si produrranno nei confronti dell’ente subentrante ex lege secondo quanto previsto dalla normativa supra citata.
I primi due motivi attengono alla eccepita inammissibilità dell’appello di RAGIONE_SOCIALE per carenza di interesse, eccezione in relazione alla quale sono dedotte , con il primo motivo, l’omessa pronuncia, e, con il secondo motivo, la fondatezza; essi vanno esaminati prioritariamente poiché aventi ad oggetto questione pregiudiziale di rito in appello.
Il ricorrente assume infatti di aver impugnato sia il ruolo che la cartella e che sulla prima domanda, accolta dalla CTP, si sarebbe formato il giudicato in assenza di appello da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE; di conseguenza non vi sarebbe interesse di RAGIONE_SOCIALE a proporre il proprio appello.
3.1. Il primo motivo non è fondato poiché, configurando la questione sul l’interesse ad agire una eccezione pregiudiziale di rito, la decisione che ha deciso sul merito della pretesa tributaria comporta necessariamente un rigetto implicito della stessa. Invero, il vizio di omessa pronuncia – configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto – non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto ( ex plurimis Cass. 05/07/2022, n. 21311; Cass. 25/06/2020, n. 12652; Cass. 13/08/2018, n. 20718).
3.2. Il secondo motivo è anch’esso infondato , alla luce del dispositivo della sentenza di primo grado, riportato dalla ricorrente a pagina 10, che espressamente dispone il solo annullamento della cartella di pagamento, e degli stralci correttamente evidenziati dalla controricorrente che evidenziano unicamente l’assunto vizio della notifica della cartella stessa.
In merito agli altri due motivi, comunque in disparte i profili di inammissibilità di entrambi, in quanto il terzo in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte per cui il disconoscimento della copia ex art. 2719 cod. civ. deve essere specifico (Cass. 20/06/2019, n. 16557; Cass. 25/05/2021, n. 14279) e il quarto non si confronta con la circostanza evidenziata dalla CTR che la raccomandata informativa è stata ricevuta dal sig. COGNOME che l’ha sottoscritta in data 10 maggio 2012, occorre peraltro osservare che il giudizio, come concordemente evidenziato dalle parti processuali, ha ad oggetto impugnativa del ruolo e della cartella non notificata a
seguito dell’avvenuta cognizione della medesima per l’acquisizione di un estratto ruolo.
Sul punto, come è noto, è intervenuto il legislatore, il quale, con l’art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, intitolato alla «Formazione e contenuto dei ruoli», in cui ha inserito il comma 4bis , successivamente modificato dall’art. 12, comma 1, d.lgs. 29/07/2024, n. 110, a decorrere dall’8 agosto 2024, ai sensi di quanto disposto dall’art. 19, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 110/2024, ha stabilito non soltanto che «L’estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; d) nell’ambito RAGIONE_SOCIALE procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f) nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
Questa Corte (Cass., Sez. U., 06/09/2022, n. 26283) ha recentemente affermato, ex art. 363 cod. proc. civ., i seguenti principi di diritto:
– in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3bis del d.l. 21/10/2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17/12/2021, n. 215, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. 29/09/1973, n. 602, è stato inserito il comma 4bis , si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione;
– in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura dinamica che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
A tale arresto hanno fatto seguito tra le tante: Cass. 3/02/2023, nn. 3400 e 3425; Cass. 23/03/2023, nn. 8330, 8374 e 8377; Cass. 12/04/2023, n. 9765 e Corte Cost. n. 190 del 2023 ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’art.
12, comma 4bis , del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito.
Nel caso di specie la ricorrenza di uno degli elementi specificativi dell’interesse ad agire non risulta dagli atti né alcunché ha dedotto il ricorrente, per cui, decidendo sul ricorso, la sentenza va cassata senza rinvio, dichiarando inammissibile il ricorso originario.
Il sopravvenuto intervento del legislatore e della suindicata sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite della Corte di cassazione giustificano l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente grado di giudizio.
Trattandosi di causa sopravvenuta di inammissibilità relativa all’originario ricorso non sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002 ( Cass. 29/12/2023, n. 36336; Cass. 25/09/2023, n. 27227; Cass. 23/3/2023, n. 28330).
P.Q.M.
rigettati i primi due motivi, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e decidendo sul ricorso originario lo dichiara inammissibile; compensa le spese dei gradi di merito e di legittimità.
Così deciso in Roma in data 11 settembre 2024.