Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20064 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20064 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
Oggetto: impugnazione estratto di ruolo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 8390/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’ RAGIONE_SOCIALE con domicilio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO (PEC: EMAIL);
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti all’ AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) e dall”AVV_NOTAIO NOME COGNOME (PEC: EMAIL)
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania sez. staccata di Salerno n. 7361/04/2017 depositata in data 06/09/2017;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 29/05/2024 dal RAGIONE_SOCIALEigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
la società RAGIONE_SOCIALE impugnava l’estratto di ruolo nel quale era indicata una cartella di pagamento relativa ad omesso e carente versamento Ires oltre sanzioni e interessi, della quale lamentava la mancata notifica;
il giudice di primo grado accoglieva l’istanza di sospensione cautelare ma rigettava il ricorso; appellava la contribuente;
con la pronuncia qui gravata il giudice dell’appello ha accolto l’impugnazione;
ricorre a questa Corte Agenzia delle entrate -riscossione con atto affidato a due motivi;
la società contribuente resiste con controricorso e ha depositato memoria;
RAGIONE_SOCIALEiderato che:
-d’ufficio va rilevato che l’art.3 bis d. L. n.146/2021, precisato in sede di conversione della l. n.215/21, novellando l’art.12 del d.P.R. n.602/73, ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bis il quale ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile – anche unitamente alle cartelle sottostanti che si assumono non legittimamente notificatese non a determinate, specifiche, condizioni. La menzionata previsione di legge recita: «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80 comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, oppure per la riscossione
di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art.1 comma 1 lett. a) del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze18 gennaio 2008 n.40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»;
questa Corte, a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022, ha circoscritto le impugnazioni attraverso l’estratto di ruolo dirette ad ottenere l’annullamento della sottesa cartella di pagamento, trattandosi di azione di accertamento negativo circa la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il proc esso tributario ha natura di impugnazione merito e il ruolo non ha una sua autonoma materialità;
è conseguentemente presente l’interesse ad agire contro il ruolo solo se vi sia un concreto specifico pregiudizio da esso derivante, come ad es. un pignoramento in corso o un’intimazione al pagamento, o altre tassative ipotesi, come quelle ulteriori, individuate con decreto 3 luglio 2024, in attuazione della legge di delega fiscale (l. 111/2023). Il contribuente nelle sue difese nulla ha evidenziato in merito, così che deve dichiararsi ex officio l’inammissibilità del ricorso originario della società;
in conclusione, pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata dev’essere cassata senza rinvio ex art. 382 c. 3 c.p.c. e il ricorso introduttivo del contribuente dichiarato inammissibile perché la causa non poteva essere proposta;
poiché il ricorso introduttivo del giudizio è stato proposto prima della pronuncia a Sezioni Unite cui sopra si è fatto riferimento, le spese di lite vanno compensate tra le parti;
p.q.m.
pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile l’originario ricorso della società contribuente; cassa senza rinvio la sentenza impugnata ex art. 382 c. 3 c.p.c.; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024.
RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE. AVV_NOTAIO COGNOME – 3