Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32081 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32081 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 19228-2016, proposto da:
NOME COGNOME c.f. CODICE_FISCALE elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , cf NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –
RAGIONE_SOCIALE , c.f. 00883920150 (già RAGIONE_SOCIALE), elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio legale Magnano di San Lio, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME Controricorrenti
Avverso la sentenza n. 300/16/2016 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 25.01.2016; adunanza camerale del 4 luglio 2024
udita la relazione della causa svolta nell’ dal Consigliere dott. NOME COGNOME
Estratto di ruolo – Impugnazione
Fatti di causa
Dalla sentenza si evince che NOME impugnò undici estratti di ruolo, relativi ad altrettante cartelle (per imposte afferenti le annualità tra il 2002 e il 2008) , di cui denunciava la mancata notifica. L’impugnazione afferiva alle iscrizioni a ruolo, all’omessa notificazione delle cartelle, alla loro carenza di motivazione, al mancato invio dell’avviso bonario e altri vizi degli atti impositivi.
La Commissione tributaria provinciale di Siracusa rigettò il ricorso con sentenza n. 545/02/2015. L’appello avverso la pronuncia fu respinto dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Siracusa, con sentenza n. 300/16/2016.
Il giudice regionale, dopo aver superato l’eccepita inammissibilità dell’impugnazione degli estratti di ruolo, sollevata dall’Agenzia delle entrate, affermò l’infondatezza delle ragioni sulle quali il contribuente aveva insistito per l’annullamento delle c artelle.
Per la cassazione della sentenza il contribuente ha proposto ricorso, affidato a sei motivi, cui hanno resistito l’Agenzia delle entrate e l’agente della riscossione.
La causa è stata trattata e decisa all’esito dell’adunanza camerale del 4 luglio 2024.
Ragioni della decisione
Il ricorrente ha denunciato:
con il primo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2712, 2699 e 2700 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per ché erroneamente il giudice d’appello avrebbe sussunto nella fattispecie dell’art. 2712 cod. civ. il disconoscimento di conformità agli originali delle relate di notifica delle cartelle di pagamento;
con il secondo motivo la violazione dell’art. 22, commi 4 e 5 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per non avere il giudice regionale ordinato la produzione degli originali dei documenti contestati dal contribuente;
con il terzo motivo la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla prova della notificazione delle cartelle di
RGN 19228/2016 Consigliere rel. COGNOME;
con il quarto motivo la violazione degli artt. 2697 cod. civ., e 12, comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in merito al vizio di sottoscrizione dei ruoli e all’onere della prova;
con il quinto la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs., n. 546 del 1992, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per l’apodittica affermazione del collegio regionale, secondo la quale le iscrizioni a ruolo avevano ad oggetto l’omesso versamento di imposte dichiarate dallo stesso contribuente;
con il sesto motivo la violazione degli artt. 36 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 54 bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 10 e 12 L. 27 luglio 2000, n. 212, 4, l. n. 24 del 1929, 3 e 97 Cost. 41 Carta dei diritti Fondamentali dell’Unione Europea, in relazione all’art. 36 0, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per le erronee affermazioni del collegio regionale sulla mancanza d’obbligo del contraddittorio nelle ipotesi di accertamento automatizzato per mancato versamento delle imposte dichiarate.
Assume tuttavia priorità vagliare , anche d’ufficio, se il ricorso introduttivo, con cui sono stati impugnati gli estratti di ruolo e, a mezzo di essi, le cartelle di pagamento riportate, sia ammissibile o meno, per carenza di interesse ad una tutela immediata a fronte di un estratto di ruolo, che costituisce l’atto avverso il quale il ricorso medesimo è rivolto, laddove le cartelle costituiscono gli atti impugnati mediatamente, e che il contribuente medesimo assume invalidamente o per nulla notificati. Ciò alla luce del principio di diritto, dispensato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui « In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata » (Cass., Sez. U, 6 settembre 2022, n. 26283).
RGN 19228/2016 Consigliere rel. NOME In tema, infatti, la Corte ha ritenuto che, pur dovendosi escludere che l’art. 3 -bis cit. abbia natura di norma di interpretazione autentica, né potendo ad essa attribuirsi efficacia retroattiva, con essa «il legislatore, nel
regolare specifici casi di azione “diretta”, stabilisce quando l’invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell’incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l’interesse ad agire», interesse che va dunque dimostrato.
Questo collegio condivide il principio sancito dalle sezioni unite in punto di perimetrazione dell’interesse del contribuente ad agire nelle ipotesi di ricorso avverso l’estratto di ruolo e la cartella di pagamento -di cui pur il medesimo debitore denuncia l’omessa o invalida notificazione -, non emergendo nel caso di specie alcuna delle ipotesi per le quali la novella del 2021 riconosce ancora il diritto del contribuente di impugnare il suddetto estratto con la cartella (secondo quanto previsto dall’art. 12 , comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3 -bis del d.l. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021).
D’altronde le ragioni per le quali il precedente orientamento giurisprudenziale aveva riconosciuto l’impugnabilità dell’estratto di ruolo, quand’anche non espressamente compreso tra gli atti elencati nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, erano finalizzate ad assicurare la possibilità di far valere l’invalidità stessa di un atto fiscale non notificato anche prima di quanto previsto dall’art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. n. 546 del 1992. Si assumeva infatti che l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso (Sez. U, 2 ottobre 2015, n. 19704).
Ma rispetto al tessuto normativo all’epoca vigente, quelle limitazioni avvertite alla tutela giurisdizionale, foriere del pericolo che la risposta della giustizia potesse giungere in ritardo e solo in termini meramente risarcitori, sono venute meno grazie al riconoscimento di una più ampia tutela del contribuente anche nella fase esecutiva.
I principi trovano conferma, così chiarendosi, allo stato, i limiti di impugnabilità degli estratti di ruolo, nel recente intervento della Corte Costituzionale, che, nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in tema, con sentenza n. 190 del 17 ottobre 2023, ha significativamente evidenziato come il rimedio al vulnus riscontrato richiede un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore, così che «le
questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., dell’art. 12, comma 4 – bis , del d.P.R. n. 602 del 1973, così come modificato dall’art. 3 – bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, il quale -disponendo che il ruolo e la cartella che si assume invalidamene notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a r uolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto -, innalza la soglia del bisogno di tutela giurisdizionale dei contribuenti ai fini della impugnazione ‘diretta’ del ruolo e della cartella. La disposizione censurata restringe la possibilità di impugnare la cartella di pagamento che si ritenga invalidamente notificata e di cui il contribuente sia venuto a conoscenza dall’estratto di ruolo (che ne afferma la valida notifica), a causa delle gravi inefficienze del sistema it aliano della riscossione, che ha condotto all’enorme proliferazione di controversie strumentali di impugnazione degli estratti di ruolo radicate dai debitori iscritti a ruolo, con un aumento esponenziale delle cause per far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d’eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima. L’abuso di quanti approfittano della vulnerabilità del sistema e così generano un preoccupante contenzioso seriale non può tuttavia comprimere in via sistematica il bisogno di tute la ‘anticipata’ dei soggetti (fossero anche pochi) che legittimamente lo invocano. Tuttavia, il rimedio alla situazione che si è prodotta coinvolge profili rimessi alla discrezionalità del legislatore; tale risultato può, infatti, essere ottenuto intervenendo in più direzioni, peraltro non alternative. Con riferimento a questa indefettibile esigenza di superare, in definitiva, la grave vulnerabilità ed inefficienza, anche con riferimento al sistema delle notifiche, che ancora affligge il sistema italiano della riscossione, va formulato il pressante auspicio che il Governo dia efficace attuazione ai princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione contenuti nella delega conferitagli dall’art. 18 della legge n. 111 del 2023 » (così nel principio massimato).
All’accorata sollecitazione di un intervento, maggiormente garantista del contribuente quando effettivamente prospettabile un suo danno irreversibile, cagionato dalla preclusione ad una tutela giurisdizionale della propria posizione giuridica soggettiva ne i confronti dell’erario, qualora
RGN 19228/2016 Consigliere rel. NOME
impedito un ricorso indirizzato immediatamente nei confronti dell’estratto di ruolo, ha provveduto il Legislatore con il d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110, il cui art. 12, modificando il comma 4 bis dell’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha ampliato le ipotesi di diretta impugnazione del ruolo. Si tratta di ipotesi per le quali il legislatore ha inteso riconoscere il potenziale pregiudizio che il debitore può subire dalla limitazione alla impugnazione di una posizione fiscale debitoria iscritta a ruolo.
La modifica apportata al comma 4 bis dell’art. 12 del d.P.R. 602 del 1972 dall’art. 12 del d.lgs. 110 del 2024 si limita all’ampliamento delle ipotesi per le quali il legislatore riconosce l’accesso alla tutela giurisdizionale anche nei confronti dell’estr atto di ruolo, e ciò quale eccezione rispetto al principio generale della preclusione della tutela anticipata, così come affermata dalla norma ed interpretata dalla Corte di legittimità nei precedenti richiamati .
Nel caso di specie non appare in alcun modo evidenziata una sola ragione posta dal contribuente a fondamento di un interesse ad una tutela anticipata. Deve dunque dichiararsi il difetto di interesse del Valente all’impugnazione dell’estratto di ruolo e delle cartelle di pagamento, di cui nega una rituale notifica.
La fondatezza della questione preliminare assorbe i motivi di ricorso.
Non essendovi necessità di accertamenti in fatto, la causa può essere decisa anche nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., dovendosi dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo.
Tenuto conto della peculiarità della questione, vanno compensate le spese del giudizio di legittimità e quelle relative ai gradi di merito.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo. Compensa le spese del giudizio di legittimità e quelle dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, il giorno 4 luglio 2024