Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31904 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31904 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2795/2018 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL LAZIO n. 3655/05/17 depositata il 20/06/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 3655/05/17 del 20/06/2017, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 15665/29/16 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso l’estratto di ruolo relativo ad una cartella di pagamento concernente IVA, ritenuta dalla ricorrente mai notificata.
1.1. La CTR accoglieva l’appello di AE evidenziando che la cartella di pagamento risultava regolarmente notificata e non opposta e, a seguito della stessa, era stata altresì notificata comunicazione di iscrizione ipotecaria.
Avverso la sentenza di appello NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
RAGIONE_SOCIALE resisteva in giudizio con controricorso, mentre l’Agenzia delle entrate -Riscossione (di seguito AER) non si costituiva in giudizio, restando, pertanto, intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente evidenziato che -indipendentemente dalle argomentazioni del giudice di appello -l’estratto di ruolo non avrebbe potuto essere impugnato dalla ricorrente in ragione del divieto previsto dall’art. 12, comma 4 bis , del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2021, n. 215), applicabile, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai processi pendenti (cfr. Cass. S.U. n. 26283 del 06/09/2022).
Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata senza rinvio in ragione de ll’inammissibilità del ricorso originario proposto dalla ricorrente e senza necessità di esaminare i motivi di ricorso.
2.1. L’applicazione di una disposizione di legge sopravvenuta giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile l’originario ricorso proposto dalla ricorrente; dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 26/06/2024.