Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13328 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13328 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 19/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16025/2018 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE CASERTA
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 2336/07/18 depositata il 13/03/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 2336/07/18 del 13/03/2018, la Commissione tributaria regionale del Campania (di seguito CTR), accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 7017/11/16 della Commissione tributaria provinciale di Caserta (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’estratto di ruolo che la riguardava e di alcune cartelle di pagamento, in esso indicate come notificate, recanti imposte IRES, IRAP e IVA.
1.1. La CTR accoglieva l’appello proposto da AE evidenziando che: a) l’impugnazione dell’estratto di ruolo al fine di fare valere l’omessa notificazione delle cartelle di pagamento nello stesso indicate era ammissibile; b) in ogni caso, AE aveva comprovato la regolare notificazione di tutte le cartelle di pagamento, con conseguente infondatezza del ricorso.
Avverso la sentenza di appello RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
NOME resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che la rinuncia al mandato dei difensori del ricorrente, motivata dalla cancellazione dall’Albo degli avvocati e regolarmente notificata via PEC alla società ricorrente, non ha alcun effetto sul processo di cassazione, caratterizzato dall’impulso officioso. Né appare concedibile un rinvio per consentire ad
Autotrasporti di munirsi di altro difensore, considerato l’ampio periodo di tempo trascorso dalla rinuncia, datata 14/12/2022.
Sempre in via preliminare, va evidenziato che, come risulta anche dalla sentenza impugnata, la ricorrente ha proposto ricorso avverso l’estratto di ruolo, assumendo la mancata notificazione delle cartelle di pagamento in detto estratto indicate.
2.1. Orbene, l’estratto di ruolo non avrebbe potuto essere impugnato dalla ricorrente in ragione del divieto previsto dall’art. 12, comma 4 bis , del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2021, n. 215), applicabile, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai processi pendenti (cfr. Cass. S.U. n. 26283 del 06/09/2022).
2.2. Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata senza rinvio in ragione dell’inammissibilità del ricorso originario proposto dalla ricorrente e senza necessità di esaminare i motivi di ricorso.
L’applicazione di una disposizione di legge sopravvenuta giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.
2.3. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile l’originario ricorso proposto dalla ricorrente; dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 20/11/2024.