Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18347 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18347 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17124/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
PUTRINO DOMENICO
-intimato- e nei confronti di RAGIONE_SOCIALE SICILIA,
-intimata-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA-CATANIA n. 512/2023 depositata il 17/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. Dalla sentenza epigrafata, in punto di fatto, si apprende che
Il Sig. COGNOME NOME presentava ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, con il quale impugnava i seguenti estratti di ruolo di cui alle qui appresso indicate cartelle di pagamento riguardanti Tasse auto -IRPEF -IVA -IRAP -Registro, relativi agli anni 1988 -1990 -1993 -1994 -1995 -1997 -1998 -2000 -2001 -2002 -2003 -2005 per un importo di euro 47.992,47: .
Nel fare rilevare di aver avuto notizia di detti carichi tributari pendenti a suo carico dalla RAGIONE_SOCIALE ottenendo i corrispondenti estratti di ruolo, eccepiva la decadenza dal potere impositivo .
L’Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, eccepiva l’inammissibilità del ricorso contro l’estratto di ruolo, in quanto l’estratto di ruolo impugnato, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non ha assunto il contenuto e l’efficacia di primo atto impositivo, poiché è stato preceduto dalla notifica della cartella di pagamento. Nel ribadire la legittimità del suo operato contestava tutte le eccezioni di parte e chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso poiché presentato avverso atti non impugnabili .
La RAGIONE_SOCIALE Sicilia in data 14/01/2011 presentava memoria di costituzione, con la quale sosteneva che le cartelle esattoriali erano state regolarmente notificate e a tal proposito allegava copia conforme agli originali degli estratti di ruolo e delle relate di notifica, chiedendo la rifusione delle spese giudiziali .
La Commissione Tributaria Provinciale di Catania, con sentenza n. 5551/07/14 depositata il 25/06/14, accoglieva in parte il ricorso (con riferimento ad alcune cartelle, rilevava che alcuni tributi erano estinti ‘ex lege’; con riferimento ad altre, dichiarava inammissibile il ricorso perché esse erano state regolarmente
notificate; con riferimento ad altre ancora, le annullava in uno ai ruoli essendo state notificate ai sensi dell’art. 140 c.p.c. senza prova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario della raccomandata informativa).
Proponeva appello l’Agenzia delle entrate, insistendo, tra l’altro, per l’inammissibilità dell’impugnazione di meri estratti di ruolo. L’agente della riscossione non si costituiva, mentre resisteva il contribuente.
La CTR della Sicilia, con la sentenza impugnata, rigettava l’appello, osservando, per quanto di ragione, quanto segue:
L’estratto di ruolo è atto non impugnabile in sé e per sé considerato, ma è normalmente ammessa l’opposizione al ruolo e alla cartella della cui esistenza il contribuente abbia avuto conoscenza soltanto a seguito del rilascio dell’estratto stesso; l’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo sì fonda, cioè, solo in funzione di rafforzamento della tutela del contribuente nel caso di inerzia dell’amministrazione che abbia omesso di comunicare l’atto impositivo; per cui, in tanto sussiste l’interesse ad agire, in quanto in effetti non vi sia stata notifica o comunicazione alcuna dell’atto impositivo.
Pertanto, nel caso di specie, risulta ammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo.
Nel merito l’appello dell’Agenzia delle Entrate va rigettato .
Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con un motivo. Restano intimati l’agente della riscossione ed il contribuente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 12, comma 4 -bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall’articolo 3 -bis, del decreto -legge del 21 ottobre, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215), in
relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile’.
1.1. ‘La sentenza emessa dai Giudici d’appello appare erronea nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, come proposta dall’Ufficio in primo e in secondo grado, con ciò integrando una palese violazione della novella normativa introdotta dall’articolo 3 -bis, del decreto -legge del 21 ottobre, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 che aveva introdotto il comma 4 -bis, nell’articolo 12, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602′.
1.2. Il motivo è fondato e va accolto, in ragione dell’originaria improponibilità dell’ impugnazione del contribuente avverso l’estratto di ruolo, talché la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio ed il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarato inammissibile.
1.3. In proposito, va rammentato che, giusta Sez. U, n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660 -01, ‘in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4 -bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 -bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura ‘dinamica’ che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante
deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio’.
Va rammentato poi che C. cost. n. 190 del 2023 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4 -bis, DPR n. 602 del 1973, così come modificato dall’art. 3 -bis d.l. n. 146 del 2021, conv. in l. n. 215 del 2021, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 Cost.
Pertanto, in definitiva, agli effetti di Sez. U, n. 26283 del 2022, il contribuente, che espressamente dichiara di aver impugnato meri estratti di ruolo, obiettivamente non allega, neppure mediante memorie, l’esistenza di alcun concreto interesse ad impugnare.
Ciò determina ‘ex se’ ed ‘ab origine’ l’inammissibilità dell’azione impugnatoria, ai sensi del citato art. 12, comma 4 -bis, del d.P.R. n. 602 del 1973.
Ne consegue, come anticipavasi, la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata: invero, questa Suprema Corte, pronunciando ex art. 382, comma 3, secondo periodo, cod. proc. civ., deve dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio, perché la causa non poteva essere proposta .
2.1. Ai sensi del comma 2 di detto articolo, occorre provvedere in ordine alle spese dell’intero processo.
Valutato l’esito complessivo della lite in relazione al solo recente evolvere della giurisprudenza di questa S.C. e della Corte costituzionale, sussistono giusti motivi per la loro integrale compensazione in riferimento a tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso per cassazione, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio.
Compensa tra le parti le spese relative a tutti i gradi di giudizio.
Così deciso a Roma, lì 10 aprile 2025.