Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10151 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10151 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17477 -20 20 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO , presso lo studio legale dell’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , C.F. CODICE_FISCALE, in persona del Direttore pro tempore , ed RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente pro tempore , rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliate in Roma, alla INDIRIZZO;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 7983/13/2019 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata il 22/10/2019;
Oggetto: impugnazione estratto di ruolo
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 10/02/2023 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che:
-in controversia relativa ad impugnazione di estratti di ruolo che la società contribuente RAGIONE_SOCIALE dichiarava esserle state rilasciate dall’agente della riscossione in data 04/04/2017, nonché delle corrispondenti cartelle di pagamento, che negava esserle state mai in precedenza notificate, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Campania rigettava l’appello della società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado accertando la regolarità della notifica di tutte le cartelle impugnate e ritenendo inammissibile per carenza di interesse ad agire l’impugnazione proposta avverso alcune cartelle di pagamento, numericamente indicate nella motivazione della sentenza, stante l’inattività del concessionario e non essendo ancora decorso il termine prescrizionale del relativo tributo;
-avverso tale statuizione la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replicano le intimate con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente deduce, ai sensi dell’art. art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 60, lett. b-bis), del d.P.R. n. 600 del 1973, 145 e 148 cod. proc. civ., censurando la sentenza d’appello per avere ritenuto validamente effettuate le notifiche di alcune cartelle di pagamento numericamente indicate nel motivo.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la inesistenza e/o nullità della notificazione di alcune cartelle di pagamento numericamente indicate nel motivo, nonché la violazione degli artt. 26, 57, comma 2, del d.P.R. n. 602
del 1973 nonché 100, 137 e 148 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata là dove aveva dichiarato la carenza di interesse della società contribuente ad impugnare le predette cartelle «stante l’inattività del concessionario» e nonostante l’accertata mancanza di prova della loro rituale notifica.
Va preliminarmente rilevata d’ufficio l’ina mmissibilità de ll’originario ricorso della società contribuente.
Al riguardo osserva il Collegio che sulla questione dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo , che qui rileva, sono intervenute le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 26283 del 2022, emessa all’esito dell’intervento legislativo attuato con l’art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/21, che, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, ha inserito il comma 4-bis, stabilendo non soltanto che «L’estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Le Sezioni unite, nella citata sentenza, hanno precisato che «La prima disposizione del comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è ricognitiva della natura dell’estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente
a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall’art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili», osservando che «Quel che s’impugna è quindi l’atto impositivo o riscossivo menzionato nell’estratto di ruolo; di modo che inammissibile è l’impugnazione dell’estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l’invalidità di un’intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l’omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)».
Esaminando, poi, la questione della retroattività di tale disposizione, le Sezioni unite hanno affermato che «il legislatore, nel regolare», nella seconda parte della disposizione in esame, «specifici casi di azione “diretta”, stabilisce quando l’invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell’incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l’interesse ad agire»; «Questa condizione dell’azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell’ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell’impugnazione».
Hanno, quindi, affermato il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e
della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.
Nel caso di specie, inoltre, non viene in rilievo alcuna delle ipotesi di azione ‘diretta’ di cui alla seconda parte del citato art. 12, comma 4bis, la cui sussistenza il ricorrente avrebbe potuto evidenziare a questa Corte con memoria ex art. 378 cod. proc. civ., che non ha depositato.
Resta assorbito il motivo di ricorso incidentale con cui le controricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., la violazione delle norme e dei principi in materia di giurisdizione, di cui agli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR omesso di rilevare il difetto di giurisdizione in ordine ad una delle cartelle impugnate in quanto riportante l’iscrizione a ruolo di crediti RAGIONE_SOCIALE.
La circostanza che la disposizione innovativa e la pronuncia delle Sezioni unite sono intervenute nel corso del giudizio di legittimità costituisce valido motivo di compensazione delle spese processuali.
Trattandosi di causa sopravvenuta di inammissibilità relativa all’originario ricorso non sus sistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
decidendo sul ricorso principale, dichiara inammissibile l’originario ricorso della società contribuente, assorbito il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma in data 10/02/2023