Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12163 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12163 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
Oggetto: impugnazione di estratto di ruolo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 5310/2022 proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (con indirizzo PEC: EMAIL)
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (con indirizzo PEC: EMAIL)
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 526/03/21 depositata in data 30/06/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2024 dal RAGIONE_SOCIALEigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
–NOME COGNOME impugnava l’avviso di accertamento per IVA, IRAP ed IRPEF riferito all’anno 2008 del quale eccepiva la mancata notifica avendone avuto conoscenza a seguito di consultazione di un estratto di ruolo;
-la CTP dichiarava inammissibile il ricorso in quanto tardivamente proposto; appellava il contribuente;
-con la pronuncia gravata la CTR della Liguria ha confermato la sentenza impugnata;
-ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a due motivi di gravame;
-resiste l’Amministrazione finanziaria con proprio controricorso;
RAGIONE_SOCIALEiderato che:
-preliminarmente, osserva il Collegio che il thema decidendum dell’odierno procedimento è stato recentemente scrutinato dalle Sezioni Unite di questa Corte (come ricorda Cass. 27227 del 2023, richiamando Cass., Sez. Un., 6 settembre 2022, n. 26283), le cui conclusioni -alle quali ulteriori pronunzie hanno dato seguito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2023, nn. 3400 e 3425; Cass., Sez. 5^, 23 marzo 2023, nn. 8330, 8374 e 8377; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2023, n. 9765) – possono essere confermate e ribadite anche in questa sede;
RAGIONE_SOCIALE. Est. NOME COGNOME – 2 -la questione sub iudice concerne la possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l’esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme col ruolo; si tratta di questione relativa all’ammissibilità dell’impugnazione originaria, il cui
scrutinio è pertanto preliminare alla disamina dei motivi di impugnazione;
-su questa possibilità ha inciso la sopravvenienza dell’art. 3-bis del d.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, a tenore del quale: «1. all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»;
-questa Corte (Cass., Sez. U., 06/09/2022, n. 26283) ha recentemente affermato, ex art. 363 cod. proc. civ., i seguenti principi di diritto: in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3 bis del d.l. 21/10/2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17/12/2021, n. 215, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. 29/09/1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest’ultimo
RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE. AVV_NOTAIO COGNOME – 3
con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione; in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura dinamica che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio;
-a tale arresto hanno fatto seguito tra le tante: Cass. 3/02/2023, nn. 3400 e 3425; Cass. 23 /03/ 2023, nn. 8330, 8374 e 8377; Cass.12/04/2023, n. 9765);
-in ultimo, Corte Cost. n. 190 del 2023 ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento all’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3-bisdel d.L. n. 146 del 2021, così come convertito in legge e interpretato come si è detto da questa Corte di Legittimità;
-alla luce dei principi sopra esposti, nel ritenere inammissibile l’impugnazione originaria del contribuente, in quanto diretta
avverso l’estratto di ruolo, sia la CTP sia la CTR si sono allineate ai principi sopra illustrati;
-a fronte di tale statuizione, poi, i motivi di ricorso risultano in ogni caso del tutto inammissibili perché privi di collegamento con la ratio decidendi , incentrata sulla non impugnabilità dell’estratto di ruolo;
-pertanto, alle argomentazioni della sentenza impugnata non risultano adeguatamente contrapposte le doglianze di parte ricorrente, che non sono finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime; viene quindi meno un elemento indefettibile dell’atto di impugnazione, consistente nel contenere sempre tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal giudice a fondamento della propria decisione;
-in forza di tali considerazioni, il ricorso è rigettato;
-la soccombenza regola le spese;
p.q.m.
dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 2.400,00 oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2024.