Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22703 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22703 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/08/2024
Oggetto:
Tributi – Estratto di
ruolo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23609/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, presso il cui studio in Milano, INDIRIZZO (PEC: EMAIL), è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 881/29/2017, depositata il 6.03.2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La CTP di Milano rigettava il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso diverse cartelle di pagamento, relative a tributi, per gli anni dal 2007 al 2012, per un importo complessivo di euro 10.687,41;
la CTR della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dal la contribuente, osservando, per quanto qui interessa, che:
dalla documentazione in atti risultava che già in data 22.05.2013 la contribuente aveva chiesto ed ottenuto la rateazione del pagamento dovuto in forza RAGIONE_SOCIALE cartelle impugnate, sicchè poteva ritenersi che almeno a quella data la stessa aveva conosciuto e prestato acquiescenza a dette cartelle di pagamento;
il ricorso successivamente presentato doveva ritenersi, pertanto, tardivo ed inammissibile ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992;
-in ogni caso era legittima la notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, effettuata mediante il servizio postale, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, per cui la prova del perfezionamento della notificazione era data dall’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale era stato inviato il titolo esecutivo, che comportava la presunzione di conoscenza del contenuto dell’atto notificato, spettando al destinatario fornire la prova contraria;
la contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;
-l’RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione di diritto per errata applicazione della base giuridica, contraddittorietà e falsa applicazione di norme ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel ritenere che le cartelle di pagamento fossero state regolarmente notificate alla contribuente che, invece, ne aveva
appreso l’esistenza, dopo avere ricevuto l’estratto di ruolo, senza considerare che per il perfezionamento della notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle era necessario l’invio della raccomandata informativa (CAN) , nel caso in cui gli avvisi di ricevimento erano firmati da soggetti diversi dal destinatario, e che non era sufficiente la produzione RAGIONE_SOCIALE fotocopie degli avvisi di ricevimento, avendone la contribuente disconosciuto la conformità all’originale ;
con il secondo motivo, deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dell’art. 139 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., avendo la CTR errato nel ritenere che la consegna RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento al portiere non comportasse alcun ulteriore adempimento a carico dell’agente della riscossione, non avendo questi provato di avere inviato anche la successiva raccomandata informativa;
con il terzo motivo, deduce la irrilevanza dell’istanza di rateizzazione ai fini della decorrenza dei termini di impugnabilità RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, avendo la CTR errato nel ritenere che la contribuente fosse a conoscenza dell’esistenza RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, avendo presentato istanza di rateizzazione in data 22.05.2013, sebbene dalla predetta istanza si evincesse che alcune RAGIONE_SOCIALE cartelle ivi indicate non erano state ancora notificate alla società ricorrente, tanto che la contribuente aveva tempestivamente impugnato dette cartelle entro 60 giorni decorrenti dall’effettiva conoscenza degli estratti di ruolo, richiesti solo in data 8.07.2013, e non dalla data della presentazione dell’istanza di rateizzazione; aggiunge che la richiesta di rateizzazione non poteva essere considerata acquiescenza al contenuto della medesima;
-con il quarto motivo, deduce l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio, in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 5, cod. proc. civ., avendo la CTR omesso di motivare sulla intervenuta prescrizione dei titoli menzionati negli estratti di ruolo impugnati;
deve premettersi che, in virtù del principio iura novit curia di cui all’art. 113, comma primo, cod. proc. civ., il giudice ha il poteredovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all’azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all’art. 112 cod. proc. civ., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all’esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi RAGIONE_SOCIALE parti (Cass., 27 novembre 2018, n. 30607; Cass., 10 giugno 2020, n. 11103; Cass., 25 ottobre 2022 n. 31561);
-ciò posto, nella specie, è indubbio che la contribuente ha impugnato, unitamente alle cartelle di pagamento di cui ha lamentato la mancata notificazione, l’estratto di ruolo, come risulta dallo stesso contenuto del ricorso per cassazione (p. 1 e ss.), avendo dedotto di essere venuta a conoscenza RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento solo a seguito della richiesta dell’ estratto di ruolo;
ciò premesso, sul punto occorre richiamare l’art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, che, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli” , ha inserito il comma 4-bis, stabilendo non soltanto che «L’estratto di ruolo non è impugnabile », ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il
debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione» ;
-a seguito di detto intervento legislativo, che ha inciso sulla questione dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, sono intervenute recentemente le Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. U., 6 settembre 2022, n. 26283), precisando che «La prima disposizione del comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è ricognitiva della natura dell’estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall’art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili» , e osservando che «Quel che s’impugna è quindi l’atto impositivo o riscossivo menzionato nell’estratto di ruolo; di modo che inammissibile è l’impugnazione dell’estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l’invalidità di un’intimazione regolarmente notificata e non contestata, per l’omessa notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)» ;
– sulla questione della retroattività della suindicata disposizione, le Sezioni unite hanno, quindi, affermato il seguente principio di diritto: « In tema di riscossione coattiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione ».;
-nel caso di specie non ricorre alcuna RAGIONE_SOCIALE ipotesi di azione ‘diretta’ di cui alla seconda parte del citato art. 12, comma 4-bis, la cui sussistenza poteva essere eventualmente evidenziata a questa Corte con memoria che, invece, la ricorrente non ha depositato;
ne consegue che la sentenza impugnata va cassata e, pronunciando sul ricorso, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
sussistono i presupposti, tenuto conto dello jus superveniens e del recente arresto RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, per compensare tra le parti le spese dei giudizi di merito e del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado; compensa interamente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 26 giugno 2024