Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21416 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21416 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 17607/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in NAPOLI RIONE SIRIGNANO 6, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende; -ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentat a e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO della SICILIA n. 1107/2023 depositata il 02/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
-l’Agenzia delle Entrate Riscossione impugna la sentenza della Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia che ha rigettato l’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza della C.T.P. di Palermo, di accoglimento del ricorso, proposto dalla soc. RAGIONE_SOCIALE per l’annullamento di tredici cartelle di pagamento;
-la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, richiamato il principio giurisprudenziale secondo il quale prima di effettuare la notificazione con le modalità di cui all’art. 60, comma 1 lett. e) d.P.R. 600 del 1973, in luogo di quelle previste dall’art. 140 cod. proc. civ., il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario è tenuto a svolgere le ricerche volte a verificare l’assoluta irreperibilità del destinatario, ha ritenuto, in ordine alle cartelle notificate a mezzo posta, che l’affidamento ad un servizio postale privato della notificazione di atti impositivi renda inesistente la notificazione;
-la soc. RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire;
-l’Agenzia delle Entrate Riscossione formula un unico motivo di ricorso. Con la doglianza fa valere, ex art 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d. lgs. 546 del 1992. Rilevato che la società contribuente, con il ricorso introduttivo aveva impugnato tredici estratti di ruolo contenenti il riferimento ad altrettante cartelle di pagamento per omessa notifica e prescrizione della pretesa
tributaria, assume che la sentenza, nell’annullare le cartelle, non abbia preso in esame l’inammissibilità della autonoma impugnazione dell’estratto di ruolo, esclusa dall’art. 12, comma 4 bis d.P.R. 602 del 1973, come novellato dal d.l. 146 del 2021 conv. con mod. 215 del 2021 ritenuto applicabile ai processi in corso dalle Sezioni Unite (n. 26283/2022), anche nella parte in cui limita l’impugnazione dell’estratto di ruolo e delle cartelle che sia assumono invalidamente notificate al ricorrere di particolari condizioni, da cui derivi il pregiudizio.
Considerato che
– le Sezioni Unite con la sentenza n. 26283 del 06/09/2022, hanno ritenuto che ‘In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell’interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.). (Sez. U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022).
con la medesima pronuncia le Sezioni Unite hanno chiarito che ‘In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione
dell’azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. (Sez. U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022, cfr. anche Cass., 7 marzo 2023, n. 6857; Cass., 27 febbraio 2023, n. 5901; Cass., 22 febbraio 2023, n. 5435);
-questa Corte ha ripetutamente affermato che ‘L’assenza di interesse ad agire, richiesto per qualsiasi domanda dall’art. 100 cod. proc. civ., è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, salva la formazione di un giudicato sul punto (Cass. 18/01/2008, n. 971; Cass, 30/06/2006, n. 15084; Cass. 7/06/1999, n. 5593; Cass. 23/11/1994, n. 9888);
-la sentenza qui impugnata, dopo avere dato atto -nella parte narrativache l’Agenzia delle Entrate Riscossione, costituendosi in primo grado aveva depositato copia fotostatica delle relate di notifica della cartelle di pagamento, attestanti l’irreperibilità del destinatario e che, con l’atto di appello, l’agente della riscossione aveva depositato n 13 estratti di ruolo, e dopo aver dato, altresì, conto che la sentenza di primo grado aveva ritenuto l’ammissibilità dell’impugnazione, accolta in forza della nullità del procedimento notificatorio di alcune delle tredici cartelle di pagamento, per omessa spedizione della raccomandata informativa, in violazione dell’art. 140 cod. proc.
civ., nonché dell’inesistenza della notificazione delle altre cartelle, per essere la medesima stata affidata ad un servizio di posta privata, ha rigettato il gravame, ribadendo i suddetti principi, senza fare cenno alcuno all’impugnazione, da parte del contribuente, delle cartelle sulla base degli estratti di ruolo;
-l’Agenzia delle Entrate Riscossione dà atto, in calce al ricorso per cassazione, di produrre la sentenza di primo grado, che, tuttavia, non risulta dagli atti;
-ai fini della valutazione della sussistenza dell’interesse ad agire, ai sensi dell’art. 12, comma 4 bis , del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), come interpretato dalla sentenza delle Sezioni unite supra richiamata, appare indispensabile acquisire il fascicolo d’ufficio, non essendo chiaro, a fronte della declaratoria di ammissibilità dell’impugnazione da parte del giudice di primo grado, come riportata dalla sentenza impugnata, se effettivamente le cartelle siano state impugnate sulla base degli estratti di ruolo.
P.Q.M.
La Corte
-dispone l’acquisizione del fascicolo d’ufficio ;
rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2025.