Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20469 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 20469 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME SALVATORE
Data pubblicazione: 23/07/2024
SENTENZA
sul ricorso n. 13659-2020, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE (EMAIL);
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, unitamente alla quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE (EMAIL);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6639/13/19 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della RAGIONE_SOCIALE, depositata il 14/11/2019; udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale e per la declaratoria di improcedibilità o, in subordine, di inammissibilità del ricorso incidentale; udita per l’Avvocatura Generale dello Stato l’AVV_NOTAIO
NOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnò, innanzi alla C.T.P. di Catania, l’estratto di ruolo eccependo di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento formate dall’Ufficio nei suoi confronti per gli anni di imposta dal 2000 al 2007. L’adita C.T.P. rigettò il ricorso con sentenza n. 495/2013, avverso la quale NOME COGNOME propose appello innanzi alla C.T.R. della Sicilia, che, con sentenza n. 6639/13/19, depositata il 14.11.2019 accolse parzialmente il gravame osservando -per quanto in questa sede ancora rileva -come, rispetto ad alcune delle cartelle impugnate, la nullità della relativa notifica fosse stata accertata da una precedente sentenza della C.T.P. di Catania (recante il n. 7039/2014), passata in giudicato. Avverso tale decisione l’ RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.; si è costituito con controricorso, a sua volta
illustrato da memoria ex art. 380bis .1 c.p.c., NOME COGNOME; si è costituita, altresì, con atto denominato ‘controdeduzioni’ adesivo al ricorso principale, illustrato da memoria ex art. 380bis .1 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’ RAGIONE_SOCIALE si duole, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., della ‘ violazione dell’art. 2909 c.c. ‘ (cfr. ricorso, p. 23), per avere la RAGIONE_SOCIALE.T.R. erroneamente affermato l’esistenza di un giudicato esterno sull’invalidità della notifica di alcune delle cartelle di pagamento, ancorché la decisione passata in giudicato ( i.e. sentenza n. 7039/12/14 della C.T.P. di Catania) non sia stata pronunziata (anche) nei confronti dell’ RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo la ricorrente testualmente censura, in relazione agli artt. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., la ‘ violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 26, u.c, del d.p.r. 602/1973, art. 60, comma 1, lett. b-bis) del d.p.r. 600/1973, art. 139, commi 3 e 4, c.p.c. ‘.
Rileva, questa Corte, in via preliminare, che, per effetto del principio della cd. perpetuatio dell’ufficio di difensore (di cui è espressione l’art. 85 cod. proc. civ.), l’estinzione dell’agente della riscossione RAGIONE_SOCIALE e l’automatico subentro ad esso del successore RAGIONE_SOCIALE, disposti dall’art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, non privano il procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello ius postulandi e, quindi, della capacità di svolgere attività difensiva nel medesimo grado di giudizio sino alla sua sostituzione (Cass., Sez. 5, 3.2.2022, n. 3312, Rv. 663766-01). Detta sostituzione, nella specie, non è peraltro avvenuta, non constando agli atti, a dispetto dell’intestazione della memoria ex art. 380bis .1 c.p.c., depositata dall’ AVV_NOTAIO, che l’ ADER si sia formalmente costituita, né che abbia conferito mandato
difensivo al detto procuratore (arg. da Cass., Sez. 3, 20.11.2020, n. 26531, Rv. 661376-02).
Giova rilevare in premessa che l’atto denominato ‘controdeduzioni’, depositato da RAGIONE_SOCIALE, è tardivo e inammissibile
Ciò detto, è fondato il primo motivo di ricorso.
Osserva il Collegio che in tema di giudicato, qualora due giudizi facciano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei due si sia concluso con sentenza definitiva, il principio, secondo il quale l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause preclude il riesame dello stesso punto, non trova applicazione allorché tra i due giudizi non vi sia identità di parti, essendo l’efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell’art. 2909 c.c., ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo (Cass., Sez. 5, 18.2.2015, n. 3187, Rv. 634517-01).
Tanto osservato, rileva questa Corte come effettivamente, dalla lettura della sentenza della C.T.P. di Catania n. 7039/12/14 (trascritta, ai fini della specificità del motivo, alle pp. 14 ss. del ricorso), emerga che quel giudizio registra il coinvolgimento unicamente dello RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, non anche dell’ RAGIONE_SOCIALE.
Pertanto, ha sbagliato la RAGIONE_SOCIALE.T.R. nell’affermare l’opponibilità all’ RAGIONE_SOCIALE del giudicato formatosi sull’invalidità (affermata dalla C.T.P. di Catania) della notifica di alcune delle cartelle di pagamento per cui è causa. Detto giudicato non ridonda in automatico nel presente giudizio, né vincola naturalmente i giudici di appello, i quali avrebbero dovuto, viceversa, procedere ad una autonoma valutazione in tal senso, alla quale hanno erroneamente abdicato.
Su queste basi, osserva il Collegio che, nella vicenda in esame, l’originario ricorso investiva l’estratto di ruolo, da cui, poi, il contestato vizio di notifica delle cartelle.
Rispetto a tale ambito, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, 6.9.2022, n. 26283), hanno recentemente affermato che, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3 -bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4bis (a mente del quale ‘ L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione ‘), si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, altresì concludendo per la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost, quest’ultimo con riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione.
Nel caso vagliato dalla Sezioni Unite, con riferimento all’impugnazione analogamente a quanto accaduto nel caso specie -dell’estratto di ruolo, è stato chiarito che l’art. 12, comma
4bis , del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; sicché la citata disposizione incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass., Sez. U, 6.9.2022, n. 26283, Rv. 665660-01 cit.; cfr. anche Cass., Sez. 5, 27.1.2023, n. 2617). In definitiva, vertendosi in ipotesi di impugnazione proposta dallo COGNOME avverso un estratto di ruolo (onde contestare le sottostanti cartelle di pagamento) e non avendo quello dedotto la sussistenza di un interesse qualificato a tale impugnazione, accolto il primo censura, è d’uopo decidere nel merito sull’odierno ricorso, dichiarando, d’ufficio, l’inammissibilità dell’originario ricorso ab initio, sentenza motivo di del contribuente, non potendo la causa essere proposta con conseguente cassazione, senza rinvio, della impugnata, ex art. 382, comma 3, c.p.c.
In particolare, colui che abbia ” illo tempore ” proposto opposizione avverso l’estratto del ruolo è onerato dal dimostrare il perdurare del proprio interesse ad agire, vale a dire la persistente ammissibilità della propria azione (giacché l’interesse ad agire altro non è se non una condizione – di ammissibilità – dell’azione), ciò che nel giudizio di legittimità potrà fare, o meglio, è onerato dal
fare, ” mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. ” (così, nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n. 26283 del 2022, cit.). Le spese dell’intero giudizio vanno interamente compensate tra le parti, a cagione della intervenuta novità giurisprudenziale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di censura e, per l’effetto, decidendo sul ricorso dell’ RAGIONE_SOCIALE, dichiara inammissibile l’originario ricorso di NOME COGNOME. Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 29.04.2024