Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28859 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28859 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 18746/2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: NUMERO_DOCUMENTO), in persona del Responsabile del Contenzioso Regionale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa , giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO);
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE; fax: NUMERO_TELEFONO; pec: EMAIL);
-controricorrente-
ricorrente incidentale –
-avverso la sentenza n. 10590/2017 emessa dalla CTR AVV_NOTAIO in data 13/12/2017 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO;
Estratto di ruolo
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME impugnava un estratto di ruolo rilasciato il 5.2.2016 e le sottostanti cartelle di pagamento, assumendo la mancata notifica di queste ultime ed eccependo la prescrizione della pretesa tributaria.
La CTP di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso, annullando le cartelle nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA.
Sull’impugnazione principale della RAGIONE_SOCIALE ed incidentale del contribuente, la CTR della AVV_NOTAIO accoglieva parzialmente il primo gravame, affermando che dalla documentazione prodotta in sede di appello dall’RAGIONE_SOCIALE dell a riscossione risultava correttamente notificata, a mani del coniuge del contribuente, solo la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, laddove, in ordine alle altre due cartelle, notificate ai sensi dell’art. 140 c.p.c., difettava la prova della ricezi one della raccomandata a/r attestante l’avvenuto deposito presso la Casa comunale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso principale l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi. COGNOME NOME ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su un unico, articolato motivo.
Il AVV_NOTAIO ha concluso per iscritto per il rigetto di entrambi i ricorsi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente principale deduce, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., l”Errore processuale nella valutazione RAGIONE_SOCIALE prove offerte in relazione all’art. 60 del D.P.R. 600/73 e 26 del D.P.R. 602/73′, per non aver l a CTR considerato che la notifica della cartella n. 0712015006599742001 era stata effettuata per irreparabilità assoluta, e non per irreparabilità relativa, ed ai sensi dell’art. 60 dPR n. 600/1973, con la conseguenza che nessuna raccomandata informativa andava inoltrata al destinatario.
Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, con
riferimento agli artt. 140 c.p.c. e 26 dPR n. 602/1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, con riferimento alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, aveva depositato in appello la raccomandata informativa inoltrata al contribuente e tornata indietro per compiuta giacenza.
Con l’unico, articolato motivo il ricorrente incidentale si duole, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. e con riferimento all’art. 112 c.p.c., della omessa pronuncia sulle eccezioni da lui formulate, concernenti il disconoscimento della conformità rispetto all’originale della documentazione prodotta dall’RAGIONE_SOCIALE, la prescrizione quinquennale della pretesa impositiva, la mancanza di sottoscrizione sugli atti impositivi, l’emissione di questi ultimi da parte di personale privo della qualif ica dirigenziale e l’avvenuta notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle ad opera di un’agenzia privata (la RAGIONE_SOCIALE) priva di autorizzazione.
Preliminarmente, occorre rilevare l’inammissibilità dell’impugnativa di un estratto di ruolo per carenza di interesse.
Sul punto, si fronteggiavano due antitetici orientamenti.
In base ad un indirizzo favorevole, «In tema d’impugnazione dell’estratto di ruolo accolta in primo grado senza appello dell’Amministrazione, la Corte di cassazione – chiamata a decidere della legittimità della sentenza d’appello che, su ricorso del contribuente, aveva statuito in ordine alle spese – ha il potere-dovere, in difetto di un’espressa pronuncia sulla questione dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo, di rilevare d’ufficio il difetto di interesse ad agire del contribuente che non ha documentato, neppure in sede di legittimità, di versare in una RAGIONE_SOCIALE ipotesi previste dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, atteso che il tema RAGIONE_SOCIALE spese (ancora controverso) è condizionato dall’idoneità della domanda di giustizia rassegnata nel ricorso a superare il vaglio d’ammissibilità, non ostandovi alcun inesistente giudicato interno sull’ammissibilità di detto ricorso relativo alle questioni pregiudiziali ovvero a quelle concernenti la proponibilità dell’azione» (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 30952 del 03/12/2024).
In base ad un opposto indirizzo, «Nel caso in cui venga proposta
opposizione avverso una cartella di pagamento invalidamente notificata e della quale l’interessato sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo, l’inammissibilità della tutela giurisdizionale anticipata, ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021), non può incidere sul giudicato già formatosi nelle ipotesi in cui il giudice di merito, senza censure RAGIONE_SOCIALE parti, si sia positivamente espresso sulla sussistenza di un interesse idoneo a rendere ammissibile l’azione, oppure nel caso in cui le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito RAGIONE_SOCIALE pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25639 del 25/09/2024).
Sulla scia di quest’ultima impostazione, è stato altresì affermato che «In tema di opposizione avverso una cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta attraverso l’estratto di ruolo, l’inammissibilità della tutela giurisdizionale anticipata, ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come modificato dal d.lgs. n. 110 del 2024) e della configurazione assunta dall’interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, non può incidere sul giudicato già formatosi, ove il giudice di merito abbia accolto parzialmente il ricorso del contribuente con decisione non impugnata, sul punto, dall’amministrazione, poiché un ricorso, a prescindere dalle ragioni inerenti all’oggetto del contendere, non può essere dichiarato solo in parte inammissibile per difetto di interesse, pur avendo prodotto effetti irrevocabili per l’amministrazione resistente» (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 292 del 08/01/2025).
4.1. Orbene, la questione deve ritenersi ormai definitivamente risolta nel senso del primo indirizzo all’indomani di Cass., Sez. U, Sentenza n. 24172 del 29/08/2025, secondo cui «In tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d’ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è
onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso – tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità – il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio ; a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni “fondanti” (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data ), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una “ragione più liquida”, inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata.».
Le violazioni che evocano una patologia di questo tipo riguardano: a) il difetto di legitimatio ad causam (Cass. n. 23568/2011; Cass. 24483/2013; Cass. n. 25906/2017; Cass., S.U., n. 7925/2019); b) il difetto di interesse ad agire (Cass. n. 3330 del 2002; Cass. n. 19268/2016); c) il difetto RAGIONE_SOCIALE condizioni di proponibilità dell’azione (Cass. n. 2678/1999; Ca ss. 4553/1999; Cass. n. 9297/2007); d) il difetto di rappresentanza processuale (Cass., S.U., n. 4248/2016); e) le decadenze verificatesi per effetto dello spirare di termini perentori per la proposizione dell’azione (Cass. n. 20978/2013; Cass. n. 32637/2019; Cass., S.U., n. 8501/2021); f) il ne bis in idem : l’esistenza di un giudicato interno o esterno, ove risultante dagli atti del processo (Cass., S.U., n. 226/2001; Cass., S.U., n. 10977/2001), la litispendenza (art. 39, comma primo, c.p.c.; Cass., S.U., n. 9409/1994; Cass. n. 7478/20111; Cass. n. 26862/2 016); g) l’inesistenza della sentenza (paradigmaticamente l’art. 161, comma secondo, c.p.c., che prevede la nullità della sentenza per difetto di sottoscrizione).
L’importanza che rivestono tali questioni processuali rispetto a valori cardine dell’ordinamento costituzionale che attiene al diritto di difesa e al giusto processo impone, quindi, la loro rilevabilità d’ufficio nei gradi successivi a quello in cui esse si sono concretamente manifestate.
Pertanto, tra le questioni in relazioni alle quali non si forma il giudicato
implicito rientra altresì quella avente ad oggetto il difetto (anche sopravvenuto) di interesse ad agire.
In quest’ottica, Cass., Sez. U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022 (conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 6857 del 07/03/2023) ha chiarito che, i n tema di riscossione coattiva RAGIONE_SOCIALE entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. Nessuno degli interessi astrattamente spendibili in sede di impugnazione dell’estratto di ruolo è stato fatto valere dal contribuente.
Da ultimo, va evidenziato che, nel caso in cui il giudice esamini d’ufficio una questione di puro diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l’apertura della discussione (cd. terza via), non sussiste la nullità della sentenza, in quanto (indiscussa la violazione deontologica da parte del giudicante) da tale omissione non deriva la consumazione di altro vizio processuale diverso dall'”error iuris in iudicando” ovvero dall'”error in iudicando de iure procedendi”, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato: qualora invece si tratti di questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione, sostenendo che la violazione di quel dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini, con la conseguenza che, ove si tratti di sentenza di primo grado appellabile, potrà proporsi specifico motivo di appello solo al fine di rimuovere alcune preclusioni (specie in materia di contro-eccezione o di prove non indispensabili), senza necessità di giungere alla più radicale soluzione della rimessione in primo grado, salva la prova,
in casi ben specifici e determinati, che sia stato realmente ed irrimediabilmente vulnerato lo stesso valore del contraddittorio (Cass., Sez. U, Sentenza n. 20935 del 30/09/2009).
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, il ricorso originario proposto da COGNOME NOME va dichiarato inammissibile.
L’essersi consolidata la giurisprudenza di questa Corte sulla questione rilevata d’ufficio solo nel 2022 giustifica la compensazione integrale RAGIONE_SOCIALE spese relative all’intero giudizio.
Nell’ipotesi di causa di inammissibilità, sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 19976 del 19/07/2024).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso originario proposto da COGNOME NOME; compensa integralmente tra le parti le spese relative all’intero giudizio . Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 28.10.2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME