Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5511 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5511 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2024
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 3496/2016 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO , presso l’avvocato NOME COGNOME, come da procura speciale in calce al ricorso e successiva procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’avvocato NOME COGNOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME, come da procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5545/51/2015, depositata il 5.06.2015.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024.
RILEVATO CHE
Oggetto:
Tributi
La CTP di Caserta rigettava il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione avverso la cartella di pagamento n. 028200800038033, per imposte dirette e IVA;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE (in breve RAGIONE_SOCIALE, quale incorporante della RAGIONE_SOCIALE, osservando che:
poiché la contribuente aveva dedotto nel ricorso introduttivo di essere venuta a conoscenza della cartella di pagamento in giacenza presso il Comune di Caserta, a seguito della richiesta di estratto di ruolo, si doveva ritenere che fosse quest’ultimo, in realtà, l’atto impugnato, con conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo, per carenza di interesse e per impossibilità di verificarne la tempestività, stante la mancata individuazione della data in cui era divenuto noto alla ricorrente l’estratto di ruolo;
il ricorso introduttivo era comunque inammissibile, anche se si considerava proposto avverso la cartella di pagamento, in quanto questa era stata ritualmente notificata;
-l’eccezione di decadenza era destituita di fondamento, posto che la notificazione della cartella di pagamento, eseguita in data 30.05.2008, era stata effettuata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, essendo stata emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi del 2005 per il periodo di imposta 2004;
-trattandosi di controllo automatizzato, l’Amministrazione non era tenuta alla notifica di alcun avviso prima della cartella di pagamento;
la contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;
-l’agente della riscossione resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, la ricorrente società deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. , in relazione a ll’art. 360 , comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per vizio di ultrapetizione, avendo la CTR rilevato che l’atto impugnato fosse l’estratto di ruolo e non la cartella di pagamento;
il motivo è infondato;
sul punto occorre premettere che, in virtù del principio iura novit curia di cui all’art. 113, comma primo, cod. proc. civ., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all’azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all’art. 112 cod. proc. civ., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all’esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (Cass., 27 novembre 2018, n. 30607; Cass., 10 giugno 2020, n. 11103; Cass., 25 ottobre 2022 n. 31561);
-nella specie, è indubbio che la contribuente ha impugnato, unitamente alla cartella di pagamento di cui ha lamentato la mancata notificazione , l’estratto di ruolo, posto che, come risulta a p. 1 della sentenza impugnata, nel ricorso introduttivo aveva dedotto di essere venuta a conoscenza, tramite richiesta di estratto di ruolo, della cartella di pagamento in giacenza presso il Comune di Caserta, dove poi veniva ritirata copia in data 2.05.2012; nello stesso ricorso per cassazione, peraltro, la contribuente afferma (p. 6) di avere avuto conoscenza della impugnata cartella solo a seguito di ritiro presso la
Casa comunale di Caserta, ‘su segnalazione di RAGIONE_SOCIALE, a fronte di specifica richiesta, pure versata in atti’ ;
ciò premesso, sul punto occorre richiamare l’art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, che, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli” , ha inserito il comma 4-bis, stabilendo non soltanto che «L’estratto di ruolo non è impugnabile », ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione» ;
-a seguito di detto intervento legislativo, che ha inciso sulla questione dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, sono intervenute recentemente le Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. U., 6 settembre 2022, n. 26283), precisando che «La prima disposizione del comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è ricognitiva della natura dell’estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall’art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili» , e osservando che «Quel che s’impugna è quindi l’atto impositivo o
riscossivo menzionato nell’estratto di ruolo; di modo che inammissibile è l’impugnazione dell’estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l’invalidità di un’intimazione regolarmente notificata e non contestata, per l’omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)» ;
sulla questione della retroattività della suindicata disposizione, le Sezioni unite hanno, quindi, affermato il seguente principio di diritto: « In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione ».;
nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi di azione ‘diretta’ di cui alla seconda parte del citato art. 12, comma 4-bis, la cui sussistenza poteva essere evidenziata a questa Corte con memoria che, invece, la ricorrente non ha depositato;
con il secondo motivo, quest’ultima deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, 140 -145 cod. proc. civ. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel ritenere regolare la notificazione della cartella di pagamento impugnata, effettuata dapprima ai sensi degli artt. 145,
comma 3, e 140 cod. proc. civ., con deposito dell’atto presso la Casa comunale e con invio della raccomandata informativa al legale rappresentante della società contribuente, sebbene nell’atto da notificare non vi fossero indicazioni sullo stesso, senza procedere all’affissione dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione del soggetto destinatario della notifica, ed eseguita successivamente nei confronti della società contribuente ai sensi dell’art. 60 lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, senza verificare ed attestare la irreperibilità assoluta del destinatario;
con il terzo motivo, deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di rilevare che molti dei tributi portati dalla cartella impugnata si riferivano all’anno 2003 e che, quindi, in relazione agli stessi l’Amministrazione era decaduta dall’attività di riscossione;
con il quarto motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che la spedizione dell’avviso bonario non fosse necessaria, prima della notificazione della cartella di pagamento impugnata , nonostante quest’ultima era stata emessa a seguito di recupero di crediti di imposta utilizzati dalla contribuente;
i riferiti motivi sono inammissibili per carenza di interesse;
secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, quando la sentenza di merito impugnata si fonda -come nel caso in esame su più ‘ rationes decidendi ‘ autonome, nel senso che ognuna di esse è sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le ‘ rationes ‘ e, dall’altro, che tali censure risultino tutte fondate. Di conseguenza, qualora venga rigettato o
dichiarato inammissibile il motivo che investe anche una sola delle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata, gli altri motivi sono inammissibili per carenza di interesse, in quanto anche se gli stessi fossero fondati, non potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta ( ex plurimis , Cass.11.05.2018, n. 11493; Cass. 24.05.2006, n. 12372);
in conclusione, il ricorso va rigettato;
le spese del giudizio di legittimità vanno compensate, tenuto conto dello jus superveniens e del recente arresto delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità;
ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 24 gennaio 2024.