Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2582 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2582 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Oggetto: Tributi
ESTRATTO DI RUOLO IMPUGNAZIONE INAMMISIBILITÀ
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/01/2024
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al numero n. 19936 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto
da
NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente principale-
Contro
RAGIONE_SOCIALE -subentrata per atto di fusione per incorporazione del 23.9.2011 a rogito AVV_NOTAIO di Roma, a RAGIONE_SOCIALE -in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente
domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica (PEC) EMAIL
-controricorrente e ricorrente incidentale condizionato – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 43/01/2015, depositata in data 13 gennaio 2015, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 novembre 2023 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME di Nocera.
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari l’estratto di ruolo n. NUMERO_DOCUMENTO e le cartelle di pagamento n. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA, relative all’anno 2003, deducendo la irrituale notifica di queste ultime in violazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/73.
RAGIONE_SOCIALE, nel costituirsi in giudizio, eccepiva la tardività del ricorso essendo state le cartelle di pagamento ritualmente notificate ai sensi dell’art. 26 cit. come comprovato dalle copie ‘conformi’ degli avvisi di ricevimento delle raccomandate A/R prodotte in giudizio.
Nel corso dell’udienza di discussione dell’istanza di sospensione dell’esecutività del ruolo la contribuente disconosceva la conformità all’originale delle prodotte copie degli avvisi di ricevimento. Depositava memoria illustrativa evidenziando il disconoscimento della documentazione prodotta ex adverso nonché il mancato deposito da parte di RAGIONE_SOCIALE di copia ‘originale’ delle cartelle impugnate.
La CTP di Bari, con sentenza n. 94/17/13, dichiarava il ricorso inammissibile per tardività.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la contribuente deducendo la insufficiente/contraddittoria motivazione, la mancata valenza
probatoria della documentazione disconosciuta versata in atti e l’inutilità probatoria degli estratti di ruolo; controdeduceva RAGIONE_SOCIALE chiedendo la conferma della decisione di prime cure.
Con ordinanza del 22.9.2014, il giudice di appello rinviava la trattazione della causa all’udienza del 3.11.2014 ordinando a RAGIONE_SOCIALE il deposito, entro la data dell’1.11.2014, degli originali degli avvisi di ricevimento e di copia delle cartelle di pagamento. Gli originali degli avvisi venivano depositati in data 30.10.2014 presso la segreteria della CTP di Bari. All’udienza del 3.11.2014, il Collegio concedeva, con ordinanza interlocutoria, termine di dieci giorni prima della nuova udienza del 15.12.2014 per consentire al concessionario la produzione di copia delle cartelle di pagamento in questione che avveniva in data 7 novembre 2014.
La Commissione tributaria regionale della Puglia, con la sentenza n. 43/01/2015, depositata il 13 gennaio 2015, rigettava l’appello sul presupposto della riscontrata ritualità della notifica ex art. 26 del d.P.R. n. 602/73 delle cartelle impugnate, avuto riguardo al deposito in giudizio degli originali degli avvisi di ricevimento delle relative raccomandate e dando atto dell’avvenuta produzione anche delle copie delle cartelle di pagamento notificate.
Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione la contribuente affidato a due motivi.
9.RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso spiegando ricorso incidentale condizionato articolato in un motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 del d.lgs. n. 546/92, 153 c.p.c., 32 del d.lgs. 546/92, 210, 115 c.p.c., 100 e 24 Cost., 2697 e 2719 c.c., 26 del d.P.R. n. 602/1973 per avere la CTRa fronte dell’eccepita irritualità della notifica delle cartelle e del disconoscimento della conformità agli originali delle copie degli avvisi di ricevimento delle raccomandate prodotte da RAGIONE_SOCIALE nonché della dedotta inutilità probatoria degli estratti di ruolo – fondato
la propria decisione di rigetto dell’appello sugli originali delle ricevute di ricevimento e le ristampe delle cartelle di pagamento acquisite a seguito di ordinanze interlocutorie del 22.9.2014 e del 3.11.2014 con cui se ne ordinava l’esibizione in spregi o del principio dispositivo delle parti, essendo onere probatorio di RAGIONE_SOCIALE produrre tale documentazione al fine di dimostrare la ritualità della notifica delle cartelle e l’esatto contenuto del plico raccomandato. Peraltro, ad avviso della ricorrente, i rinvii delle udienze disposti con le ordinanze interlocutorie del 22.9.2014 e del 3.11.2014, avevano consentito il deposito dei documenti oltre i termini dell’art. 32 del d.lgs. n. 546/92 e la rimessione in termini di controparte senza che ricorressero i presupposti dell’art. 153 c.p.c.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, 58, comma 2, e 61 del d.lgs. n. 546/92, 2697 c.c., 100 e 24 Cost. per avere la CTR posto a fondamento della decisione i documenti (originali degli avvisi di ricevimento e ristampe delle cartelle) depositati soltanto in grado di appello oltre i termini di cui all’art. 32, comma 1, richiamato dagli artt. 61 e 58, comma 3, del d.lgs. n. 546/92.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 del d.lgs. n. 546/92, 2719, 2700 c.c., 5 della legge n. 30/97 per avere la CTR ordinat o ad RAGIONE_SOCIALE l’esibizione degli originali degli avvisi di ricevimento delle raccomandate e delle copie delle cartelle, sebbene il concessionario avesse già assolto il proprio onere probatorio mediante la produzione in primo grado delle copie ‘conformi’ d egli avvisi di ricevimento, oggetto di un irrituale disconoscimento da parte della contribuente e giammaicome, invece, avrebbero dovuto essere- oggetto di querela di falso.
Sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, 6.9.2022, n. 26283), hanno recentemente affermato che, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3 -bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4-bis (a mente del quale
‘ L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione ‘), si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, altresì concludendo per la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost, quest’ultimo con riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione; che, in tale occasione e con riferimento all’impugnazione come nella specie -del ruolo e della cartella, è stato altresì chiarito che l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione , anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; sicché la citata disposizione incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass., Sez. U, 6.9.2022, n. 26283, Rv. 665660-01; Cass. sez. 5, n. 16259 del 2023).
5.Con la sentenza n. 190 del 2023 la Corte costituzionale ha ritenuto inammissibili le questioni sollevate sull’art. 12, comma 4 -bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3 – bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito; nella detta pronunci a si è osservato che ‘ A fronte di una tale proliferazione di ricorsi, che ha messo in crisi il sistema di tutela giurisdizionale, il legislatore è intervenuto con la disposizione censurata, che limita la possibilità di impugnare direttamente il ruolo e la cartella, che si assume invalidamente notificata, solo al ricorrere di determinate fattispecie attinenti a rapporti con la pubblica amministrazione , … e che ‘ a tale esito si è giunti incidendo sull’ampiezza della tutela giurisdizionale ‘. La sentenza ha precisato che ‘ il rimedio al vulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore ‘. Tale risultato può, infatti, essere ottenuto intervenendo in più direzioni, peraltro non alternative: da un lato, « estendendo, con i criteri ritenuti opportuni, la possibilità di una tutela ‘anticipata’» a determinate fattispecie ulteriori e analoghe a quelle previste dalla norma censurata, dall’altro, « agendo in radice, ovvero sulle patologie che ancora permangono nel sistema italiano della riscossione ». Queste -ha precisato la sentenza -« attengono sia al passato, dove, anche per cause storiche, si è accumulata una consistente massa di crediti ormai evidentemente prescritti, sia al futuro perché il sistema dovrà essere strutturato in modo che tale fenomeno non si ripeta, evitando, in particolare, il danno di gravi falle nell’adempimento del dovere tributario ». In particolare, con riguardo alla indefettibile esigenza di superare « la grave vulnerabilità ed inefficienza, anche con riferimento al sistema delle notifiche, che ancora affligge il sistema italiano della riscossione », la sentenza ha formulato « il pressante auspicio che il Governo dia efficace attuazione ai princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione contenuti nella delega conferitagli dall’art. 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale) ».
6.Nella specie, vertendosi in ipotesi di impugnazione proposta da NOME COGNOME avverso ruolo e cartelle, né avendo la ricorrente dedotto la sussistenza di un interesse qualificato a tale impugnazione, va dichiarata, d’ufficio,
l’inammissibilità dell’originario ricorso della contribuente, non potendo la causa essere proposta ab initio , con assorbimento del ricorso incidentale condizionato, e con conseguente cassazione, senza rinvio, della sentenza impugnata, ex art. 382, comma 3, cod. proc. civ.
7.L e spese dell’intero giudizio vanno interamente compensate tra le parti, a cagione della intervenuta novità normativa e giurisprudenziale.
P.Q.M.
La Corte pronunciando sul ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato, cassa senza rinvio la gravata decisione e dichiara inammissibile l’originario ricorso, giacché la causa non poteva essere proposta. Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 7 novembre 2023