Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27303 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27303 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1046/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME COGNOME, rappresentata e difesa per procura speciale in atti, dall’AVV_NOTAIO del foro di Agrigento
– ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del foro di Palermo, giusta procura speciale in atti
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della RAGIONE_SOCIALE, con sede a Palermo, Sez. 3, n. 1965/3/2016, depositata il 19.5.2016, non notificata;
udita la relazione svolta all’adunanza camerale del 24.9.2025 dal consigliere NOME COGNOME;
IMPUGNAZIO NE ESTRATTI DI RUOLO -IUS SUPERVENIE NS -APPLICABILI TA’
FATTI DI CAUSA
1.COGNOME NOME COGNOME impugnava una serie di estratti di ruolo rilasciati dalla RAGIONE_SOCIALE, adducendo che le sottese 19 cartelle di pagamento non le erano state mai notificate ed eccependo la nullità dei ruoli e RAGIONE_SOCIALE cartelle per violazione dell’art. 25 del d.p.r. 602/73 e la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo.
La C.T.P. di Agrigento, nella resistenza dell’agente della riscossione, dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo non impugnabili gli estratti di ruolo.
3.La C.T.R. di Palermo rigettava l’appello, ritenendo regolarmente notificate le cartelle di pagamento e di conseguenza infondata l’eccezione di prescrizione.
Avverso la precitata sentenza ha proposto ricorso per cassazione DI COGNOME NOME COGNOME, affidato a quattro motivi.
5.La RAGIONE_SOCIALE, cui è subentrata ex lege l’RAGIONE_SOCIALE, resiste con controricorso.
E’ stata fissata l’adunanza camerale del 24.9.2025.
RAGIONE_SOCIALE, subentrata ex lege alla RAGIONE_SOCIALE, ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, rubricato « violazione dell’art. 360, n. 3) e 5) per violazione e falsa applicazione degli articoli 2712 e 2719 c.c. ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza gravata», la parte ricorrente lamenta che il giudice del gravame non si sia pronunciato sul primo motivo di appello, di cui a pagina 7 dell’atto, con il quale si contestava la non conformità all’originale RAGIONE_SOCIALE copie fotostatiche RAGIONE_SOCIALE relate di notifica prodotte dal concessionario, che erano parziali oppure ingrandite oppure
alterate e che erano state disconosciute e contestate.
Con il secondo motivo, rubricato « violazione dell’art. 360 n. 3) e 5) c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.p.r. n. 602/1973 ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza gravata su un punto decisivo della controversia», in quanto i giudice di merito non si erano pronunciati sull’inammissibilità della produzione dei referti di notifica, generando anche il difetto di motivazione della sentenza medesima e la violazione dell’art. 112 c.p.c. » , la ricorrente deduce che il giudice di secondo grado non si è pronunciato sul primo motivo di gravame, profilo n. 2, pagina 10 dell’atto, con il quale si era dedotto che i referti di notifica non potevano essere prodotti dalla RAGIONE_SOCIALE, in quanto la stessa non aveva depositato anche la copia RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, che aveva l’obbligo di esibire anche oltre il termine di cinque anni di cui all’art. 26 del d.p.r. 602/1976.
3 . Con il terzo mezzo, rubricato ‘ violazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’articolo 60, comma 1, lettera B) bis del DPR 600 del 1973, per omessa insufficiente e/o contraddittoria motivazione in merito alla nullità della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento numero NUMERO_CARTA, numero NUMERO_CARTA, numero NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA, eseguite a mani di familiari conviventi presso l’indirizzo di residenza del ricorrente e dunque a soggetti diversi dal destinatario degli atti, in palese violazione e falsa applicazione dell’art. 560, comma 1, lettera b) bis del D.P.R. 600/73, come novellato dalla legge n. 248/2006», la ricorrente afferma che la C.T.R. ha errato a ritenere valide le notifiche, in assenza di produzione della copia della raccomandata informativa, con la conseguenza che la sentenza deve essere cassata senza rinvio.
4.Con il quarto, rubricato « violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli articoli 2948 e 2953 c.c . per l’errore in iudicando commesso dai giudici regionali in quanto hanno ritenuto che nessuna prescrizione del diritto alla riscossione della pretesa tributaria sia mai maturata », deduce che la C.T.R. ha errato a respingere l’eccezione di prescrizione, in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte, anche laddove le cartelle fossero state ritualmente notificate, dalla data della loro definitività per mancata impugnazione decorreva il termine quinquennale, valevole sia per i tributi erariali che per quelli locali, essendo inapplicabile il termine decennale di cui all’art. 2953 c.c.
5. Tanto premesso, va rilevata d’ufficio l’inammissibilità del ricorso di primo grado, alla luce dell’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021, poi modificato dall’art. 12 del d.lgs. n. 110/2024), secondo cui « L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’articolo 48 -bis presente decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; d) nell’ambito RAGIONE_SOCIALE procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f) nell’ambito della cessione
dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ‘.
5.1. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, la disposizione, selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione in termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass. sez. un. n. 26283 del 2022). La novella è già stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale che ha ritenuto inammissibili le questioni proposte (v. Corte cost. n. 190/2023).
5.2. Nel caso in esame, in pacifica assenza di iniziative dell’Ufficio tendenti alla riscossione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento oggetto dell’iscrizione a ruolo e in difetto di specifiche deduzioni da parte del contribuente sulla ricorrenza di un interesse ad agire, deve dichiararsi, ai sensi dell’art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c., l’inammissibilità del ricorso originario perché l’azione non poteva essere iniziata (Cass. n. 11473 del 2024).
5.3. Il giudice di primo grado ha ritenuto l’estratto di ruolo atto non impugnabile, senza affrontare la questione dell’interesse ad agire; il giudice di appello non si è pronunciato sul motivo di gravame relativo alla censurata declaratoria di ammissibilità
dell’impugnazione degli estratti di ruolo e tanto meno sulla sussistenza dell’interesse ad agire, avendo piuttosto ritenuto che il ricorso era stato tardivamente proposto, alla luce della regolare notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle.
Non si è formato pertanto alcun giudicato interno in ordine all’interesse ad agire, trattandosi di questione a rilievo officioso che non è impedito da un giudicato implicito (Cass. n. 32637 del 2019, da ultimo, Cass. n. 6588/2025.
Conclusivamente, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c. dichiarando l’inammissibilità, ai sensi del citato art. 12, comma 4 -bis, del d.P .R. n. 602 del 1973, dell’azione impugnatoria esperita con il ricorso introduttivo del giudizio, perché la causa non poteva essere proposta, restando così assorbiti i motivi di ricorso.
Deve altresì provvedersi, ai sensi dell’art. 385, comma 2, c.p.c., in ordine alle spese dell’intero processo. Valutato l’esito complessivo della lite, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale RAGIONE_SOCIALE spese dei due gradi di merito e, in ragione dello ius superveniens e della sopravvenuta interpretazione nomofilattica dell’art. 12, comma 4 -bis, D.P.R. n. 602 del 1973, sussistono altresì i presupposti per la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M .
La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché la causa
non poteva essere proposta e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio, assorbiti i motivi di ricorso;
compensa integralmente le spese processuali di tutti i gradi.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24.9.2025.
Il Presidente
(NOME COGNOME)