Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19860 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19860 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
Estratto di ruolo -Impugnazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7154/2022 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME;
-ricorrente – contro
AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE;
-intimata – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA, n. 7486/2021, depositata il 2 settembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2025;
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione -sulla base di tre motivi – nei confr onti dell’Agenzia delle entrate -Riscossione, che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza indicata in epigrafe.
Con quest’ultima la C TR ha rigettato l’appello del contribuente avverso la sentenza della CTP di Catania che aveva respinto il ricorso avverso estratto di ruolo e cartelle di pagamento. Il ricorrente assumeva in proposito che queste ultime erano state irregolarmente notificate e che aveva appreso della loro esistenza a seguito della documentazione acquisita presso l’Agente della Riscossione in data 29 maggio 2024.
La CTR, con la sentenza gravata, riteneva che l’estratto di ruolo non fosse atto autonomamente impugnabile e che, in ogni caso, l’Agente della Riscossione aveva dato prova della corretta notifica delle cartelle. Per l’effetto, considerava assorbiti tutti gli altri motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il contribuente denuncia in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 1, e 62, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e degli artt. 115 e 374 cod. proc. civ., oltre che dei principi affermati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 19704 del 2015.
A ssume che la CTR ha violato l’art. 374 cod. proc. civ. in quanto l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite nella risoluzione di una questione di diritto mira alla stabilità ed ha valenza generale e che il ricorrente non deve dimostrare l’interesse ad impugnare ex art. 100 cod. proc. civ. atteso che «è ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario», ma deve dimostrare,
semplicemente, che la cartella non è stata ritualmente notificata; che, nel caso in esame, le cartelle impugnate per il tramite dell’estratto di ruolo – non erano state ritualmente notificate; pertanto, essendo l’estratto di ruolo il primo atto utile ben poteva esso ricorrente agire in giudizio avverso i suddetti atti.
Con il secondo motivo deduce in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. – la violazione de degli artt. 115, 116 e 140 cod. proc. civ. e dell’art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto regolare la notifica delle cartelle ed assume che la CTR non ha esaminato la documentazione prodotta ed ha errato nell’applicare il principio di esame delle prove e nel non rapportare le produzioni alle norme che disciplinano la notifica ai sensi dell’art. 140 c od. proc. civ. a ll’ambito tributario , così non rilevando che si era in presenza di notifiche inesistenti.
Con il terzo motivo lamenta -avuto riguardo all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. con riferimento agli artt. 25 e 26 d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 602 (in relazione ai principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 156 del 2001), per omessa motivazione.
Il ricorrente rileva che oggetto principale del giudizio di merito era la verifica della ricorrenza dei presupposti per l’impugnazione degli estratti di ruolo oltre che l’esame della documentazione prodotta al fine di verificare la rituale notifica delle cartelle e deduce che le ragioni della decisione non sono ravvisabili nella sentenza «per assoluta carenza della stessa sia nell’esposizione in fatto che nella parte motivazionale, specie quando afferm a che ‘la notifica è corretta’».
Il primo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
4.1. E’ inammissibile laddove il ricorrente, sul presupposto che la sentenza della CTR avrebbe ignorato un principio di diritto fissato dalle
Sezioni Unite (nella specie sent. n. 19704 del 2015) assume la violazione l’art. 37 4 cod. proc. civ. che fisserebbe una sorta di principio dello stare decisis.
Non esiste, infatti, nel nostro sistema processuale una norma che imponga la regola dello stare decisis e, sebbene essa costituisca un valore immanente nell’ordinamento, il precedente giurisprudenziale, ancorché espressione delle Sezioni Unite, non ha il valore di legge e il discostarsi dal medesimo non comporta di per sé un vizio della sentenza.
4.2. A ciò deve aggiungersi che, successivamente alla sentenza invocata dal contribuente, sulla questione controversa è intervenuto il legislatore il quale, con l’art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, ha inserito in sede di conversione di cui alla legge 17 dicembre 2021 n. 215, così novellando l’art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, il comma 4-bis, ed ha stabilito non soltanto che « l’estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione ». La disposizione, da ultimo, è stata modificata dall’art. 12, comma 1, d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110 che ha ampliato le ipotesi di immediata giustiziabilità del ruolo.
4.3. La Corte, a Sezioni unite (con sentenza 06/09/2022, n. 26283), prendendo le mosse proprio dalla sentenza n. 19704 del 2015 invocata dal ricorrente, ne ha superato il dettato ed ha affermato sul punto i seguenti principi di diritto ai quali deve darsi continuità:
l’art. 3-bis d.l. 146 del 2021 si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
-sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione;
l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura dinamica che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio;
proprio perché la tutela riguarda atti invalidamente notificati o non notificati, e quindi inefficaci, è ultronea la ricerca di un termine al quale ancorare il dies a quo per l’impugnazione.
4.4. I principi espressi hanno trovato conferma anche nell’intervento della Corte costituzionale, che ha dichiarato
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in tema, con sentenza n. 190 del 17 ottobre 2023, evidenziando come la norma impugnata innalzi la soglia del bisogno di tutela giurisdizionale dei contribuenti ai fini della impugnazione diretta del ruolo e della cartella (Cfr. Cass. Sez. U 07/05/2024, n. 12459).
4.5. Nel caso di specie, la CTR si è attenuta a questi principi ed ha espresso, sul punto, motivazione congrua al fine di esporre la ratio decidendi.
Va disatteso, di conseguenza, ed in parte qua, anche il terzo motivo con il quale si denuncia il vizio di motivazione.
La CTR, infatti, ha esplicitato in modo esauriente le ragioni della decisione in tema di impugnabilità dell’ estratto di ruolo, precisando che il medesimo è atto interno al l’Amministrazione e che non può esser oggetto di autonoma impugnazione davanti al giudice tributario in quanto, senza notifica di un atto impositivo, non c’è alcun interesse concreto e attuale ex art. 100 cod. proc. civ. a radicare una lite tributaria.
Tutti gli ulteriori motivi e censure, che attingono la parte della sentenza in cui la CTR ha affermato che, in ogni caso, le cartelle erano state ritualmente notificate, restano di conseguenza, inammissibili.
Va rammentato infatti, che per orientamento consolidato di questa Corte, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare, con la conseguenza che è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza
gravata (v. Cass. Sez. U. 20/02/2007, n. 3840, ribadita, tra le altre, di recente da Cass. 12/12/2024, n. 32092).
In conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato.
Non deve provvedersi sulle spese di questo giudizio stante la mancanza di attività difensiva dell’Agenzia delle entrate .
Infine, in virtù dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2025.